Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6

Art. 1.

    1. All’articolo 1117 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero l’acquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dall’assemblea dei condomini.

    Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio.
    Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni dell’edificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dell’articolo 1131».