Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
Azioni disponibili
Art. 1.
1. Allarticolo 1117 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero lacquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dallassemblea dei condomini.
Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio.
Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni delledificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dellarticolo 1131».