Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Allarticolo 1117 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero lacquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dallassemblea dei condomini.
Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio.
Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni delledificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dellarticolo 1131».
1. Allarticolo 1118 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Tale valore è accertato da un consulente tecnico mediante la predisposizione di tabelle millesimali approvate dallassemblea dei condomini. Contro tale deliberazione, ove si eccepisca la correttezza dellaccertamento, è ammesso il ricorso allautorità giudiziaria che decide con sentenza; il ricorso non è ammesso qualora il valore sia stato determinato consensualmente».
1. Allarticolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove ledificio condominiale sia composto da più di trenta condomini, il regolamento può stabilire che lamministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dallamministratore che lo presiede»;
b) al secondo comma, dopo le parole «un anno» sono inserite le seguenti: «,salvo conferma tacita,»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Può altresì essere revocato dallautorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dellarticolo 1131, se non adempie ai propri obblighi ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità».
1. Larticolo 71 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 71. Il registro indicato dal quarto comma dellarticolo 1129 e dal quarto comma dellarticolo 1138 del codice è tenuto dallufficio dellAgenzia del territorio del Ministero delleconomia e delle finanze competente per il luogo ove è sito limmobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione.
Lufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dellufficio stesso.
La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro ed il funzionamento dellufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti gli atti soggetti ad iscrizione, garantendo la tempestività dellinformazione su tutto il territorio nazionale».
1. Allarticolo 1130, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dellassemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui allarticolo 2215 e comunicati al registro di cui allarticolo 1129, quarto comma;
4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dallarticolo 1138, entro trenta giorni dallavvenuta approvazione; la trascrizione di cui allarticolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato latto di approvazione da parte dellunico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dellassemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui allarticolo 1138;
4-quater) convocare ogni anno lassemblea per le deliberazioni previste dallarticolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione».
1. Allarticolo 1131 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lamministratore, o un condomino designato dallassemblea, rappresenta il condominio per gli atti di cui allarticolo 1117, quarto comma».
1. Allarticolo 1135, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dalloriginario unico proprietario delledificio;
4-ter) allaccertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui allarticolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dallarticolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui allarticolo 2643 e per la voltura catastale;
4-quater) allautorizzazione ad acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando lamministratore a stipulare gli atti necessari».
1. Allarticolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titolari di diritti reali hanno lobbligo di dare notizia allamministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, lassemblea è validamente tenuta rispetto allinadempiente»;
b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di allarticolo 1135, primo comma, numeri 4-ter) e 4-quater)»;
c) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dellarticolo 2643 è redatto da un notaio».
1. Allarticolo 1138 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento inoltre disciplina i rapporti tra le parti comuni delledificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro».
1. Allarticolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«14-bis) i regolamenti di condominio che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nei numeri da 1) a 14) ovvero disciplinano i rapporti di cui allarticolo 1138, secondo comma».
1. Allarticolo 2659, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare gli elementi identificativi del condominio in base alla toponomastica comunale»;
b) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare tutte le unità costituenti il condominio».
1. Il sistema di pubblicità di cui allarticolo 71 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dallarticolo 4 della presente legge, deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dellarticolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti liscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.
3. Le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrano in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.