Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 6
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 6
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori PASTORE, BIANCONI, CARRARA, DALÌ, DE GREGORIO, GIRFATTI, LOSURDO, MAFFIOLI, MALAN, NESSA, PALMA, PICCIONI, PONTONE, RAMPONI, RUGGERI, SAPORITO, SCOTTI, STERPA, STRANO, TOMASSINI, TOTARO e VENTUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006
Modifiche alla normativa in materia
di condominio negli edifici
Onorevoli Senatori. Il disegno di legge si propone anzitutto di aggiornare la normativa disciplinata dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, in materia di condominio negli edifici, normativa ormai ritenuta in parte superata, considerata la notevole evoluzione che in oltre cinquantanni ha subìto la proprietà edilizia e, segnatamente, la proprietà condominiale; si propone inoltre di risolvere le problematiche connesse alla pubblicità dei fatti condominiali, pubblicità mai attuata, in parte per il venire meno dellordinamento corporativo su cui era imperniata, in parte per il difficile raccordo tra gli istituti condominiali e quelli inerenti i diritti reali.
Le direzioni di intervento possono così riassumersi:
1) attribuire al condominio capacità giuridica speciale;
2) conferire la facoltà di accertare la cessazione della qualità condominiale di parti comuni ed acquisire al condominio altre parti;
3) disciplinare ex novo la pubblicità dei «fatti» condominiali ed in particolare del regolamento di condominio;
4) integrare la normativa con previsione di figure non disciplinate ex professo;
5) chiarire il significato di alcune norme che hanno dato luogo a difficoltà interpretative.
Lattribuzione al condominio della capacità giuridica «speciale» si giustifica sulla base della considerazione che il condominio (così come, ad esempio, le associazioni non riconosciute) costituisce un centro unitario di riferimento di interessi plurisoggettivi che ben può formare centro di imputazione di rapporti giuridici, individuati in ragione della correlazione con la gestione del condominio stesso; il riconoscimento esplicito della «capacità» giuridica consente di istituire una vera e propria forma di rappresentanza organica del condominio, particolarmente utile allorché si tratti di compiere atti dispositivi in genere per i quali, allo stato della vigente legislazione, occorrerebbe il consenso di tutti i condomini.
Il secondo degli scopi che ci si prefigge consiste nellintrodurre una disciplina relativa sia alla perdita della qualità condominiale di alcune parti comuni (si pensi, ad esempio, allipotesi di un condominio che deliberi di non avvalersi più del servizio di portierato e che sia provvisto di alloggio del portiere e di altri locali a ciò adibiti) sia allacquisizione di altre parti condominiali, di altri beni cioè che si vogliono porre a servizio del condominio successivamente alla costituzione del condominio stesso. Lattuale normativa impedisce ogni atto di disposizione (vendita o acquisto) che non abbia il consenso di tutti i condomini espresso nelle ordinarie forme contrattuali.
Viene quindi disciplinata la pubblicità di una serie di notizie riguardanti la vita del condominio, istituendo il registro del condominio presso lufficio dellAgenzia del territorio del Ministero delleconomia e delle finanze ove è sito limmobile.
Viene poi regolamentata la trascrizione dei regolamenti di condominio, che comportino la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti di cui allarticolo 2643 del codice civile, e vengono introdotte alcune norme di aggiornamento; infine, con opportune modifiche, vengono chiarite alcune disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi.
Passando allesame analitico delle singole disposizioni, si fa presente quanto segue.
Larticolo 1 modifica larticolo 1117 del codice civile, attribuendo al condominio, costituito da tutti i proprietari delle unità che lo compongono, capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni delledificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge, statuendo che la sua rappresentanza è disciplinata dallarticolo 1131 (conseguentemente modificato dal successivo articolo 6); di conseguenza si stabilisce che i casi di cessazione della qualità di bene condominiale, ovvero di acquisizione al condominio di altre parti comuni, sono determinati dallassemblea dei condomini la quale ha quindi potestà di deliberare in merito, quale organo di amministrazione del condominio stesso.
Larticolo 2 aggiunge allarticolo 1118 del codice civile un comma diretto a disciplinare in maniera più organica le competenze e le procedure relative alla determinazione delle tabelle millesimali, attribuendo un vero e proprio valore contrattuale alla determinazione consensuale, senza possibilità di contestazione.
Larticolo 3, modificando larticolo 1129 del codice civile, introduce la possibilità che nel condominio composto da più di trenta condomini il regolamento possa affidare lamministrazione ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dallamministratore che lo presiede. Il medesimo articolo introduce listituto della conferma tacita dellamministratore e ne prevede la revocabilità da parte dellautorità giudiziaria nei casi in cui non adempia ai propri obblighi ovvero se vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.
Larticolo 4 modifica la normativa concernente la pubblicità dei fatti condominiali, provvedendo ad istituire il registro dei condomini, ove saranno pubblicati gli atti di cui al quarto comma dellarticolo 1129 ed al quarto comma dellarticolo 1138 del codice civile; la norma prevede inoltre che il registro sia tenuto dallufficio dellAgenzia del territorio del Ministero delleconomia e delle finanze ove è sito limmobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione e garantendone la diffusione a livello nazionale; al regime attuativo e transitorio provvede il successivo articolo 12.
Larticolo 5 indica gli obblighi dellamministratore del condominio stabilendo, in particolare:
a) lobbligo di tenere i registri di contabilità, il registro del consiglio di amministrazione e delle assemblee, sottoponendoli a vidimazione preventiva in modo da garantire la fedeltà di dati e notizie e comunicandone gli estremi al registro dei condomini;
b) lobbligo di convocare ogni anno lassemblea per le deliberazioni previste dallarticolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione;
c) lobbligo di richiedere la trascrizione del regolamento prevista dallarticolo 1138, entro trenta giorni dallavvenuta approvazione.
La trascrizione è attuata dal notaio che ha ricevuto o autenticato latto di approvazione del regolamento da parte dellunico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dellassemblea condominiale che lo approva, nel caso in cui si debba provvedere anche alla trascrizione ex articolo 2643 del codice civile, pure novellato, e quindi si renda obbligatorio il ministero notarile.
Larticolo 6 aggiunge allarticolo 1131 del codice civile un comma che attribuisce espressamente allamministratore (o ad un condomino designato dallassemblea) la rappresentanza del condominio per gli atti di cui allarticolo 1117, come modificato dallarticolo 1 del presente disegno di legge.
Larticolo 7 modifica larticolo 1135 del codice civile, prevedendo lapprovazione sia del regolamento di condominio che delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche da parte delloriginario unico proprietario delledificio; introduce inoltre tra i poteri dellassemblea sia quello di accertare la cessazione della qualità di bene condominiale di cui allarticolo 1117, come modificato dallarticolo 1, attribuendo a tale deliberazione, purché assunta con le forme previste dallarticolo 1136 del codice civile (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il valore di titolo per la trascrizione di cui allarticolo 2643 e per la voltura catastale, sia quello di autorizzarne la vendita, nonché quello di acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando lamministratore a stipulare gli atti necessari.
Larticolo 8 modifica larticolo 1136 del codice civile, introducendo nel primo comma lobbligo per i condomini di dare notizia allamministratore di ogni atto che comporti variazione del proprio diritto o della sua titolarità, prevedendo che, in caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, lassemblea è validamente tenuta rispetto allinadempiente.
La lettera b) introduce una norma di raccordo, mentre la lettera c) prevede la forma pubblica per il verbale di assemblea da trascriversi a norma dellarticolo 2643 del codice civile (vedi articolo 10 che segue).
Larticolo 9 attribuisce al regolamento di condominio la disciplina dei rapporti tra le parti comuni delledificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro, colmando una lacuna normativa che ha dato luogo a innumerevoli incertezze.
Larticolo 10 integra larticolo 2643 del codice civile, prevedendo espressamente tra gli atti da rendere pubblici a mezzo della trascrizione i regolamenti di condominio allorché operino la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nello stesso articolo 2643, ovvero disciplinino i rapporti di cui allarticolo 1138, secondo comma (vedi articolo 9).
Larticolo 11 apporta le opportune modifiche allarticolo 2659 del codice civile al fine di rendere possibile la trascrizione dei regolamenti condominiali e la pubblicità di tutti i fatti condominiali, prevedendo che le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare non solo gli elementi identificativi del condominio stesso in base alla toponomastica comunale (anziché le generalità dei singoli condomini), ma anche tutte le unità costituenti il condominio.
Larticolo 12, infine, introduce le disposizioni di attuazione e transitorie per disciplinare il sistema di pubblicità del registro dei condomini di cui allarticolo 4, stabilendo che tale sistema debba trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, e che detto sistema sia disciplinato con regolamento da emanarsi ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; è previsto in particolare il rilascio, anche per corrispondenza o per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti liscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.
Si stabilisce infine che le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrino in vigore contestualmente al regolamento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Allarticolo 1117 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La cessazione della qualità di bene condominiale ovvero lacquisizione al condominio di altre parti comuni sono deliberate dallassemblea dei condomini.
Tutti i proprietari di cui al primo comma costituiscono il condominio.
Il condominio ha capacità giuridica per gli atti di conservazione e amministrazione delle parti comuni delledificio nonché per il compimento di altri atti espressamente previsti dalla legge ed è rappresentato a norma dellarticolo 1131».
1. Allarticolo 1118 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Tale valore è accertato da un consulente tecnico mediante la predisposizione di tabelle millesimali approvate dallassemblea dei condomini. Contro tale deliberazione, ove si eccepisca la correttezza dellaccertamento, è ammesso il ricorso allautorità giudiziaria che decide con sentenza; il ricorso non è ammesso qualora il valore sia stato determinato consensualmente».
1. Allarticolo 1129 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove ledificio condominiale sia composto da più di trenta condomini, il regolamento può stabilire che lamministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero pari di condomini o di loro aventi diritto e dallamministratore che lo presiede»;
b) al secondo comma, dopo le parole «un anno» sono inserite le seguenti: «,salvo conferma tacita,»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Può altresì essere revocato dallautorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dellarticolo 1131, se non adempie ai propri obblighi ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità».
1. Larticolo 71 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Art. 71. Il registro indicato dal quarto comma dellarticolo 1129 e dal quarto comma dellarticolo 1138 del codice è tenuto dallufficio dellAgenzia del territorio del Ministero delleconomia e delle finanze competente per il luogo ove è sito limmobile, con sistemi informatici, avvalendosi della rete telematica della pubblica amministrazione.
Lufficio deve provvedere alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del codice e del relativo regolamento, sotto la sorveglianza del dirigente dellufficio stesso.
La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro ed il funzionamento dellufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutti gli atti soggetti ad iscrizione, garantendo la tempestività dellinformazione su tutto il territorio nazionale».
1. Allarticolo 1130, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«4-bis) provvedere alla tenuta del registro delle riunioni dellassemblea e di quello del consiglio di amministrazione, se istituito, dei registri contabili obbligatori per legge e di quelli stabiliti nel regolamento di condominio e, comunque, di quelli necessari per la tenuta di una contabilità che assicuri chiarezza e veridicità dei dati; detti registri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e bollati con le modalità di cui allarticolo 2215 e comunicati al registro di cui allarticolo 1129, quarto comma;
4-ter) richiedere la trascrizione del regolamento prevista dallarticolo 1138, entro trenta giorni dallavvenuta approvazione; la trascrizione di cui allarticolo 2643 è eseguita entro lo stesso termine dal notaio che ha ricevuto o autenticato latto di approvazione da parte dellunico proprietario originario ovvero ha redatto il verbale dellassemblea condominiale; in tal caso il notaio provvede anche alla trascrizione di cui allarticolo 1138;
4-quater) convocare ogni anno lassemblea per le deliberazioni previste dallarticolo 1135, entro tre mesi dalla chiusura della gestione».
1. Allarticolo 1131 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lamministratore, o un condomino designato dallassemblea, rappresenta il condominio per gli atti di cui allarticolo 1117, quarto comma».
1. Allarticolo 1135, primo comma, del codice civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«4-bis) alla approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali e loro eventuali modifiche, salvo che non siano stati predisposti dalloriginario unico proprietario delledificio;
4-ter) allaccertamento della cessazione della qualità di bene condominiale di cui allarticolo 1117, secondo comma, autorizzandone se del caso la vendita; la deliberazione assunta con le forme previste dallarticolo 1136 costituisce titolo per la trascrizione di cui allarticolo 2643 e per la voltura catastale;
4-quater) allautorizzazione ad acquisire al condominio parti di uso comune, legittimando lamministratore a stipulare gli atti necessari».
1. Allarticolo 1136 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I titolari di diritti reali hanno lobbligo di dare notizia allamministratore di ogni atto che comporti variazione del diritto o della sua titolarità. In caso di omissione e salvo il risarcimento del danno, lassemblea è validamente tenuta rispetto allinadempiente»;
b) al quinto comma, dopo le parole: «articolo 1120» sono inserite le seguenti: «e quelle di allarticolo 1135, primo comma, numeri 4-ter) e 4-quater)»;
c) al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il verbale di assemblea da trascriversi a norma dellarticolo 2643 è redatto da un notaio».
1. Allarticolo 1138 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento inoltre disciplina i rapporti tra le parti comuni delledificio, tra queste e le singole proprietà e tra le singole proprietà tra loro».
1. Allarticolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«14-bis) i regolamenti di condominio che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti menzionati nei numeri da 1) a 14) ovvero disciplinano i rapporti di cui allarticolo 1138, secondo comma».
1. Allarticolo 2659, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare gli elementi identificativi del condominio in base alla toponomastica comunale»;
b) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le trascrizioni riguardanti il condominio devono indicare tutte le unità costituenti il condominio».
1. Il sistema di pubblicità di cui allarticolo 71 delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dallarticolo 4 della presente legge, deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dellarticolo 4 che dovranno prevedere in particolare il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti liscrizione o il deposito nel registro, in conformità alle norme vigenti.
3. Le norme relative alla pubblicità sul registro dei condomini entrano in vigore contestualmente al regolamento di cui al comma 2.