Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 228

Art. 6.

(Misure fiscali)

    1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d’imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per l’anno 2006.

    2. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
    3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a euro 25 milioni a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.