Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 228

Art. 5.

(Istituzione del marchio
«prodotto alimentare tradizionale»)

    1. Al fine di favorire la conservazione e il riconoscimento delle tradizioni alimentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, il marchio «prodotto alimentare tradizionale» che contraddistingue nell’etichettatura i prodotti di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

    2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento di cui al comma 1 e i criteri per il conferimento ai prodotti, previa approvazione di apposito disciplinare.
    3. L’utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui al comma 1 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 517 del codice penale.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono e regolamentano le modalità per l’esercizio dei controlli e l’applicazione delle sanzioni concernenti l’attuazione del presente articolo.