Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 228

Art. 4.

(Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006)

    1. Al fine di favorire l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n.  510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, per la protezione della denominazione d’origine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane possono promuovere la costituzione e assumere partecipazioni dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati ad inoltrare domanda di registrazione della denominazione.

    2. Le modalità tecniche per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.