Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 228

Art. 3.

(Tutela della risorse genetiche)

    1. La titolarità delle risorse genetiche autoctone concernenti specie, razze, varietà, cultivar ed ecotipi vegetali ed animali, sviluppate in ambito locale, utilizzate da almeno 25 anni e caratterizzanti in maniera univoca i prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, appartiene alle comunità locali, rappresentate dai comuni, singoli o associati, nel cui territorio si svolgono le attività di produzione.

    2. È vietato sottoporre a brevetto il genoma o parte del genoma delle risorse genetiche autoctone di cui al comma l, senza la preventiva autorizzazione delle comunità locali che ne sono titolari, espressa previa consultazione dei soggetti rappresentanti dei produttori.
    3. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, gli elenchi regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, evidenziano l’eventuale legame dei prodotti iscritti con le risorse genetiche autoctone di cui al comma 1.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano che i disciplinari dei prodotti a denominazione d’origine protetta e indicazione geografica protetta, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e le loro eventuali modifiche, assicurino prioritariamente la conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui al comma l, delle metodiche tradizionali di lavorazione e della qualità delle materie prime impiegate.
    5. Non è consentito l’utilizzo delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del marchio di riconoscimento di cui all’articolo 5, in caso di impiego, in qualunque fase del ciclo produttivo, di organismi geneticamente modificati (OGM) o loro derivati.