Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 228
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. Le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali costituiscono parte integrante della identità storica e culturale delle comunità locali e la loro conservazione e valorizzazione rappresenta obiettivo primario nelle politiche rivolte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e lo sviluppo economico del territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, nellambito delle rispettive competenze, concorrono a definire condizioni idonee per il mantenimento delle condizioni agronomiche e dei processi produttivi consolidati nel tempo relativi alle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, nonché a promuoverne la conoscenza e la diffusione.
3. Ai fini della presente legge si intende per «patrimonio agroalimentare tradizionale» linsieme dei prodotti costituito da:
a) i prodotti a denominazione dorigine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), e le specialità tradizionali garantite (STG) di cui ai regolamenti CE n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006;
b) i prodotti agroalimentari tradizionali di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
c) eventuali ulteriori produzioni del comparto alimentare alle quali sia stato conferito, per la qualità delle materie prime e il carattere tradizionale dei procedimenti di lavorazione, il marchio di riconoscimento di cui allarticolo 5.
(Pianificazione regionale e provinciale)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano di cui allarticolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, un piano triennale di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale di rispettiva competenza.
2. I piani di cui al comma 1 individuano le priorità dazione nei sottoelencati campi di intervento:
a) conservazione attiva delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali il cui mantenimento assume particolare valore per la salvaguardia del patrimonio agroalimentare tradizionale;
b) protezione delle aree nelle quali si concentrano le produzioni appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, con particolare priorità per quelle montane;
c) individuazione di presìdi, o sostegno a presìdi esistenti, per costituire una rete di protezione dei prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale a rischio di sparizione;
d) definizione di interventi di sostegno per lo sviluppo del mercato dei prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, con riferimento alla domanda della ristorazione pubblica, alla rete della distribuzione locale, anche con spazi di vendita specificamente riservati, e alla logistica per lesportazione;
e) promozione di sinergie con le potenzialità turistiche ed agrituristiche del territorio, anche con lo sviluppo di percorsi gastronomici;
f) interventi per la formazione professionale e la diffusione delle conoscenze relative alle metodiche tradizionali di lavorazione;
g) azioni di informazione nei confronti dei consumatori con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza dei marchi di riconoscimento.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero delle attività produttive intervengono a sostegno delle azioni previste dai piani di cui al comma 1, autorizzando a tal fine, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
4. Allonere derivante dallattuazione del comma 3, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, quanto a euro 25 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 25 milioni laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a euro 75 milioni laccantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Tutela della risorse genetiche)
1. La titolarità delle risorse genetiche autoctone concernenti specie, razze, varietà, cultivar ed ecotipi vegetali ed animali, sviluppate in ambito locale, utilizzate da almeno 25 anni e caratterizzanti in maniera univoca i prodotti appartenenti al patrimonio agroalimentare tradizionale, appartiene alle comunità locali, rappresentate dai comuni, singoli o associati, nel cui territorio si svolgono le attività di produzione.
2. È vietato sottoporre a brevetto il genoma o parte del genoma delle risorse genetiche autoctone di cui al comma l, senza la preventiva autorizzazione delle comunità locali che ne sono titolari, espressa previa consultazione dei soggetti rappresentanti dei produttori.
3. Al fine di consentire lattuazione di quanto previsto dal presente articolo, gli elenchi regionali dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, evidenziano leventuale legame dei prodotti iscritti con le risorse genetiche autoctone di cui al comma 1.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano che i disciplinari dei prodotti a denominazione dorigine protetta e indicazione geografica protetta, di cui allarticolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e le loro eventuali modifiche, assicurino prioritariamente la conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui al comma l, delle metodiche tradizionali di lavorazione e della qualità delle materie prime impiegate.
5. Non è consentito lutilizzo delle denominazioni dorigine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e del marchio di riconoscimento di cui allarticolo 5, in caso di impiego, in qualunque fase del ciclo produttivo, di organismi geneticamente modificati (OGM) o loro derivati.
(Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006)
1. Al fine di favorire lavvio del procedimento previsto dallarticolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, per la protezione della denominazione dorigine dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, i comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane possono promuovere la costituzione e assumere partecipazioni dei soggetti giuridici, rappresentanti dei produttori, abilitati ad inoltrare domanda di registrazione della denominazione.
2. Le modalità tecniche per lattuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
(Istituzione del marchio
«prodotto alimentare tradizionale»)
1. Al fine di favorire la conservazione e il riconoscimento delle tradizioni alimentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, il marchio «prodotto alimentare tradizionale» che contraddistingue nelletichettatura i prodotti di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento di cui al comma 1 e i criteri per il conferimento ai prodotti, previa approvazione di apposito disciplinare.
3. Lutilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui al comma 1 è punita con le sanzioni di cui allarticolo 517 del codice penale.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono e regolamentano le modalità per lesercizio dei controlli e lapplicazione delle sanzioni concernenti lattuazione del presente articolo.
(Misure fiscali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2006, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito dimposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito dimposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 25 milioni di euro per lanno 2006.
2. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
3. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a euro 25 milioni a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
(Misure ulteriori di promozione)
1. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali definiscono criteri di priorità nei procedimenti di affitto o concessione amministrativa di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire linsediamento e lo sviluppo delle attività produttive concernenti il patrimonio agroalimentare tradizionale, con particolare riferimento allallevamento delle razze animali autoctone.
2. Nellambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria per la programmazione negoziata ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da riservare ai progetti concernenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale.