Legislatura 14ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 281 del 21/02/2006
Azioni disponibili
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2006
281ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gasperini.
La seduta inizia alle ore 15,30.
Schema di decreto legislativo recante: "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (n. 606)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo; ricorda che la disciplina dei lavori pubblici coinvolge ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma che si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003. Vengono altresì in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza", "ordinamento civile" e "giurisdizione e norme processuali; giustizia amministrativa", di cui all’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l), della Costituzione. Ricorda a tale riguardo che la tutela della concorrenza costituisce – secondo un ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale – una competenza trasversale, che può coinvolgere diversi ambiti materiali, legittimando interventi del legislatore statale anche su materie di competenza regionale, concorrenti o residuali (sentenze della Corte costituzionale n. 14 e 272 del 2004, nonché la recente n. 29 del 2006), con la conseguenza che il legislatore regionale dovrà attenersi ai principi espressi dal codice, potendo dettare – nelle materie di propria competenza – norme integrative purché con essi coerenti e non irragionevoli (sentenza n. 29 del 2006). Segnala che la Conferenza unificata ha espresso un parere negativo sul provvedimento in titolo lo scorso 9 febbraio; anche il Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di codice, approvando un ampio e articolato parere in data 6 febbraio 2006. Anche alla luce di tali atti, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo l’esigenza di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso lo scorso 6 febbraio e a tenere in considerazione le osservazioni formulate nel parere che la Conferenza unificata, segnalando in particolare i seguenti rilievi:
si invita a integrare lo schema in esame prevedendo, come peraltro consentito dalla legge comunitaria in attuazione della quale esso è adottato (legge n. 62 del 2005, articolo 1, comma 6), una clausola che qualifichi come suppletive e cedevoli le disposizioni di dettaglio statali ivi previste, nelle materie di competenza legislativa delle regioni;
si invita a valutare l’estensione anche agli appalti cosiddetti "sottosoglia" della disciplina oggetto dello schema in titolo alla luce dei principi e criteri di delega; nello stesso senso si invita inoltre a valutare l’innalzamento tetti per le procedure speciali, quali quelle disposte dall’articolo 123 in materia di licitazione semplificata e dall’articolo 124 sui lavori in economia, nonché le disposizioni che consentono l’esclusione automatica delle offerte anomale per le gare concernenti appalti di lavori e di servizi al di sotto dei limiti di importo indicati;
si rileva che l’attribuzione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di una nuova funzione di natura sostanzialmente "para-contenziosa", operata dall’articolo 6, comma 7, non sembra trovare esplicito radicamento in alcuno dei principi e criteri di delega;
si invita a valutare l’opportunità di integrare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 127 del provvedimento in titolo) con una rappresentanza delle regioni.
Il sottosegretario GASPERINI comunica che è intenzione del Governo conformarsi alle osservazioni e ai rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato.
La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore.
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 624)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo; osserva che le sue disposizioni sono riconducibili, per la parte in cui esse sono volte a migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, come richiesto dall'articolo 2, comma 1, della legge delega, alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sicurezza; alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, nella parte in cui disciplinano le competenze del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dell'ENAC; alla materia "difesa e Forze armate", nella parte in cui regolano l'applicabilità delle disposizioni in questione alle strutture militari; e infine, per le restanti parti, alla materia "ordinamento civile", ugualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché a principi fondamentali in materia di "porti e aeroporti civili" e di "governo del territorio", che l'articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Ricorda che lo scorso 31 gennaio la Sottocommissione si era già espressa sull’originario testo dello schema in titolo, formulando alcuni rilievi; preso atto delle modificazioni che il Governo ha apportato allo schema in titolo, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, richiamando i rilievi concernenti l’articolo 4, comma 12 e l’articolo 20, comma 2 (ora articolo 21, comma 2), formulati in quell’occasione.
La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano" (n. 591)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
Il relatore MAGNALBO' (AN), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, osservando tuttavia come alcune sue disposizioni non appaiano immediatamente riconducibili ad ambiti espressamente disciplinati dalla direttiva alla cui attuazione esso provvede; tale rilievo va riferito, in particolare, alle norme sulla ripetibilità della vendita dei medicinali soggetti a prescrizione medica, di cui all'articolo 88, comma 3, dello schema di decreto, che modifica la disciplina vigente in materia; al divieto di cui all'articolo 100, comma 2, dello schema di decreto, in base al quale le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quelle di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili; al comma 7 dell'articolo 100, che consentirebbe ai produttori e distributori all'ingrosso di fornire medicinali direttamente al domicilio dei pazienti o al medico curante, eludendo il sistema delle farmacie; all'obbligo per il produttore di fornire entro 48 ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale non reperibile nella rete di distribuzione regionale (articolo 105, comma 4, dello schema); infine, il Titolo VIII dello schema, relativo alla pubblicità, introduce, come riferisce la stessa relazione illustrativa, anche norme innovative (rispetto alla disciplina vigente) che appaiono estranee all'àmbito della direttiva oggetto di attuazione.
Osserva inoltre che anche la disciplina sanzionatoria sembra presentare possibili profili di incoerenza con i principi di delega: occorrerebbe allora invitare la Commissione di merito, in primo luogo, a valutare il sensibile innalzamento della misura delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie – rispetto a quelle previste dalla disciplina vigente per le omologhe fattispecie – alla luce del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria n. 62 del 2005. Segnala inoltre che all'articolo 148, comma 17, dello schema, la misura massima della sanzione amministrativa pecuniaria supera il possibile limite massimo previsto dal richiamato principio di delega; analogamente, l'articolo 147, comma 7, dello schema prevede un aggravamento delle pene di cui all'articolo 443 del codice penale supera i limiti massimi previsti per le pene detentive dal richiamato principio di delega e sembra contrastare con il criterio dell'identità di sanzione prevista dalla normativa vigente.
La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
La seduta termina alle ore 16.