Legislatura 14ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 568 del 15/02/2006

(2545) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati  Zeller ed altri; Mereu ed altri; Cè ed altri; Di Teodoro; e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)  

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica e che la relazione introduttiva presentata presso l’altro ramo del Parlamento precisa che il provvedimento di ratifica non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le misure di tutela contenute nei vari paragrafi della Carta che l'Italia ha precisato di voler applicare, ai sensi dell’Allegato A, sono ricomprese nelle disposizioni della legge n. 482 del 1999, che prevede appositi fondi. Al riguardo, osserva che occorre acquisire chiarimenti sugli effetti derivanti dagli adempimenti non coperti dai fondi previsti dalla legge n. 482 del 1999 eventualmente a carico delle regioni e degli enti locali, come segnalato nel documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome presentato presso la Camera dei deputati.

Tenuto inoltre conto che, come indicato nella citata relazione introduttiva, per quanto attiene all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della Carta, eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della Carta medesima, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc, riscontra l’esigenza di valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalle disposizioni ivi previste con particolare riferimento a quelle in materia di adeguamento di forme e mezzi di insegnamento delle lingue regionali o minoritarie (articolo 7), di istruzione pre-scolastica, insegnamento primario, istruzione secondaria e insegnamento tecnico e professionale nonché formazione degli insegnanti nelle suddette lingue (articolo 8), compilazione e traduzione degli atti, impiego degli interpreti e svolgimento dei procedimenti giudiziari nelle suddette lingue (articolo 9), impiego delle suddette lingue negli atti, moduli e procedimenti amministrativi, anche di competenza regionale o locale (articolo 10), garanzia della creazione di almeno una stazione radiofonica e della diffusione di programmi televisivi nelle suddette lingue (articolo 11), promozione e finanziamento di iniziative culturali (articolo 12), garanzia dell’impiego delle suddette lingue nelle istruzioni di sicurezza, informazioni delle autorità competenti per i diritti dei consumatori e nei servizi sociali quali ospedali, case di riposo e centri per anziani (articolo 13). Riscontra inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla compatibilità con le clausole di invarianza finanziaria ivi rispettivamente previste delle misure sull’utilizzo di frequenze dedicate alla diffusione delle lingue friulana e sarda, di cui all’articolo 5, e dell’istituzione e funzionamento della Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 del disegno di legge in esame.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) sollecita l’acquisizione da parte del Governo di elementi di chiarimento in merito ai profili problematici del disegno di legge in esame, dal punto di vista finanziario, evidenziati dal relatore, al fine di consentire una sollecita espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito e, quindi, una celere prosecuzione del relativo iter parlamentare. Sottolinea, al riguardo, l’importanza del suddetto provvedimento, la cui approvazione risponde a precisi obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale.

 

            Stante anche l’assenza del rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame.