Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 558 del 08/02/2006
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3752
Art. 1.
1.1
Magnalbò
Al comma 1, al secondo capoverso dell’articolo 492 ivi richiamamto, dopo le parole: «Il pignoramento deve altresì contenere», sono inserite le seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto».
1.2
Cavallaro
Al comma 1, al secondo capoverso dell’articolo 492 ivi richiamamto, dopo le parole: «Il pignoramento deve altresì contenere», sono inserite le seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto».
1.3
Magnalbò
Al comma 1, al quinto capoverso dell’articolo 492 richiamato, sostituire le parole da: «e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore intervenuto nell’esecuzione ai sensi dell’articolo 499, l’ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull’affidamento dei beni in custodia ai sensi dell’articolo 520».
1.4
Cavallaro
Al comma 1, al quinto capoverso dell’articolo 492 richiamato, sostituire le parole da: «e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore intervenuto nell’esecuzione ai sensi dell’articolo 499, l’ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull’affidamento dei beni in custodia ai sensi dell’articolo 520».
1.5
Magnalbò
Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso dell’articolo 492 richiamato, è inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell’ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario»
1.6
Cavallaro
Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso dell’articolo 492 richiamato, è inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell’ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario»
Art. 3.
3.1
Magnalbò
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione, versando le somme dovute all’ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura»
3.2
Cavallaro
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione, versando le somme dovute all’ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura»
Art. 4.
4.1
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Art. 6.
6.1
Magnalbò
Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 518 richiamato, dopo le parole: «nonchè il loro stato», inserire l’altra: «anche».
6.2
Cavallaro
Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 518 richiamato, dopo le parole: «nonchè il loro stato», inserire l’altra: «anche».
Art. 8.
8.1
Tirelli, Callegaro
Al comma 1, all’articolo 521 del codice di procedura civile richiamato è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando è depositata l’istanza di vendita di giudice dispone la sostituzione del custode nominando il soggetto che deve procedere alla vendita. Il custode, entro 30 giorni, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità, procedendo quando occorre per apprendere i beni all’apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati i custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».
Art. 11.
11.1
Magnalbò
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al primo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all’ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547"».
11.2
Cavallaro
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al primo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all’ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547"».
11.3
Magnalbò
Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le seguenti: «, se non effettuate dall’ufficiale giudiziario,».
11.4
Cavallaro
Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le seguenti: «, se non effettuate dall’ufficiale giudiziario,».
Art. 14.
14.1
Cavallaro
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo dell’articolo 616 richiamato.
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3752
0/3752/1/2ª
Cavallaro, Calvi, Zancan
La Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3752,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce una parziale disciplina di riforma delle esecuzioni mobiliari, da tempo uno dei settori del processo civile maggiormente bisognosi di radicali interventi di organica riforma;
al di là delle apprezzabili intenzioni dei presentatori del provvedimento in esame, il limite strutturale di questo tipo di interventi è quello di offrire soluzioni a problemi circoscritti, ma non di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo modello di processo di esecuzione che si caratterizzi tanto per celerità ed efficienza quanto, al contempo, per il rispetto del fondamentale diritto di difesa;
il disegno di legge presenta alcune disposizioni criticabili sia dal punto di vista del merito legislativo che della legittimità costituzionale;
in particolare, l’articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica l’articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile prevede la non impugnabilità della sentenza che definisce il processo esecutivo, con una soluzione che comprime oltre ogni ragionevole misura il diritto di difesa delle parti e rischia di produrre, quale effetto riflesso, un abnorme aumento dei ricorsi per Cassazione;
l’articolo 4 del disegno di legge, il quale aggiunge un comma all’articolo 515 del codice di rito, prevede una inedita, per l’ordinamento italiano, pignorabilità parziale degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione: si tratta di una disposizione palesemente irrazionale, che non ha ovviamente alcun riscontro nella realtà socio-economica, nella quale non è possibile tracciare in astratto e per di più in via di proporzione (un quinto) una distinzione tra beni strumentali indispensabili e beni non indispensabili;
una previsione indispensabile finirebbe per rendere ancora più difficoltoso l’adempimento spontaneo del debitore e arrecherebbe un pregiudizio potenzialmente insuperabile allo svolgimento dell’attività di questo, ponendosi, pertanto, in contrasto con i precetti degli articoli 3 e 41 della Costituzione;
la previsione dell’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che interviene sulla disciplina della forma del pignoramento di cui all’articolo 492 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità per l’ufficiale giudiziario di nominare un commercialista, avvocato o notaio nei casi in cui si proceda contro un imprenditore commerciale, si presenta di dubbia utilità, in quanto determina evitabili complicazioni ed allungamenti di tempi a seguito del ricorso da parte dell’ufficiale giudiziario (che è già soggetto dotato di sufficiente competenza tecnica) al servizio di un professionista, le cui valutazioni possono ben essere oggetto di contestazione ad opera della controparte,
considerato che:
i benefici che potrebbero derivare dall’approvazione del presente disegno di legge rischiano di essere compromessi dalla presenza di disposizioni quali quelle sopra ricordate;
in questa materia un primario ruolo di conservazione della coerenza dell’ordinamento spetta al Governo, non a caso normalmente destinatario delle deleghe all’emanazione dei codici,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, volta a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le disposizioni legislative sopra ricordate, le quali introducono elementi di incoerenza e criticità in una materia essenziale per la funzionalità del processo civile di esecuzione.