Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 558 del 08/02/2006
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006
558ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Valentino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE DELIBERANTE
(3397-B) Antonino CARUSO ed altri. - Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)
Riferisce alla Commissione il relatore FEDERICI (FI) il quale osserva che il testo torna all'esame del Senato dopo che la Camera dei deputati ha provveduto a sopprimere l'articolo 2 - che disponeva la facoltà del pubblico ministero di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico nell'ipotesi che un ritardo arrechi grave pregiudizio alle indagini - in ragione del fatto che analoga previsione ha trovato collocazione all'interno del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 31 luglio 2005, che detta misure per il contrasto del terrorismo internazionale.
Resta invariato invece l'articolo 1 che, introducendo il comma 3-ter all'articolo 295 del codice di procedura penale, attribuisce al presidente di corte d'assise - nei procedimenti devoluti alla competenza della medesima e in luogo dell'organo giudicante nella sua composizione collegiale - la competenza di adottare provvedimenti di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale né di fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Dopo che i senatori ZANCAN(Verdi-Un), LEGNINI(DS-U), CAVALLARO(Mar-DL-U), GUBETTI(FI), CIRAMI(UDC), TIRELLI (LP) e BOBBIO(AN), a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, hanno dichiarato il voto favorevole, e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, all'unanimità, approva il disegno di legge.
(3752) Deputato KESSLER ed altri. - Riforma delle esecuzioni mobiliari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE dà quindi conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente.
Il senatore BOBBIO (AN) aggiunge la sua firma agli emendamenti presentati dal senatore Magnalbo'.
Il senatore CAVALLARO(Mar-DL-U), nel riconoscere che il disegno di legge in titolo ha ricevuto quasi l'unanimità dei voti espressi in occasione della lettura alla Camera dei deputati, sottolinea come lo stesso rappresenti certamente un lodevole tentativo di dare soluzione ad una serie di problemi che, tra l'altro, sono anche conseguenti alla entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare che, estendendo l'area della non assoggettabilità a fallimento, finisce per dare maggiore importanza alla disciplina delle procedura esecutive ordinarie e di quelle di esecuzione mobiliare in particolare. Considerata la mancanza dei tempi necessari per un'ulteriore lettura da parte della Commissione, preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti a sua firma, richiamando comunque l'attenzione sulle perplessità espresse nell'ordine del giorno n. 0/ 3752/1/2a di cui raccomanda l'approvazione. Le proposte emendative a sua firma e l'ordine del giorno rilevano infatti, profili problematici, evidenziati peraltro anche nel parere della 1a Commissione sui quali si sofferma brevemente.
Ritiene ad esempio, non condivisibile la norma che sancisce l'inappellabilità delle sentenze che decidono sull'opposizione all'esecuzione, in quanto in tal modo viene fortemente compresso il diritto alla difesa delle parti e si rischia un abnorme aumento dei ricorsi per Cassazione.
Anche la norma sulla pignorabilità di un quinto dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio della professione, di cui all'articolo 4, si presta a critiche perchè irragionevole e di difficile applicazione.
E ancora, la previsione recata dal novellato articolo 492 del codice di procedura civile di cui all'articolo 1, che prevede la possibilità per l'ufficiale giudiziario di nominare un professionista, nei casi in cui si proceda contro un imprenditore commerciale, chiamato ad elaborare una relazione di stima. E' facile prevedere che la norma darà luogo a questioni applicative, a procedure più complesse, e ad un allungamento dei tempi dell'esecuzione, stante le prevedibili contestazioni.
Conclusivamente, il senatore Cavallaro raccomanda l'approvazione del suo ordine del giorno n. 0/ 3752/1/2a.
Il presidente Antonino CARUSO, nel condividere alcuni dei rilievi critici testè sollevati, riferisce di come si sia fatto promotore, nel corso della prima lettura del disegno di legge presso la Camera dei deputati, di alcune proposte dirette ad introdurre correttivi all'articolato che però non sono stati recepiti. In particolare richiama l'attenzione su quella che ritiene l'improvvida soluzione di cui all'articolo 12, di modifica dell'articolo 547 del codice di rito, nella parte in cui si fa riferimento, per il "terzo" al procuratore speciale o al difensore munito di procura speciale.
Ricorda quindi il grande lavoro svolto nell'ambito dell'esame parlamentare delle iniziative normative dirette alla riforma di alcune parti significative del codice di procedura civile che si apprestano ad entrare in vigore. Si tratta di un lavoro che ha riguardato buona parte della legislatura e che ha ricevuto apprezzamento da più parti essendo stato il frutto di una grande discussione e del confronto con tutti gli operatori interessati. La complessità della materia richiederà con molta probabilità successivi aggiustamenti il che può dirsi - in termini più significativi - anche per l'articolato in esame che per di più risente del fatto che il relativo esame parlamentare si è svolto in tempi molto rapidi. Nonostante la presenza di alcune disposizioni che meriterebbero più attenta valutazione ritiene comunque opportuno che si giunga all'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo sia in quanto mancherebbero i tempi per un'ulteriore lettura, sia per un impegno politico in precedenza assunto. Invita pertanto i senatori che hanno formulato proposte di modifica al ritiro delle medesime.
I senatori CAVALLARO(Mar-DL-U), BOBBIO (AN) e TIRELLI(LP), accogliendo l'invito del PRESIDENTE ritirano tutti gli emendamenti a loro firma.
Il PRESIDENTE dà quindi lettura dell'ordine del giorno n. 0/3752/1/2a a firma del senatore Cavallaro.
I senatori CALVI(DS-U), LEGNINI(DS-U), ZANCAN (Verdi-Un) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiarano di aggiungere la loro firma all'ordine del giorno.
Dopo che il sottosegretario GIULIANO ha espresso la sua contrarietà all'accoglimento dell'ordine del giorno in quanto la sua approvazione si porrebbe - a suo avviso -in contrasto con quanto disposto in alcuni articoli dell'iniziativa in titolo, e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti, l'ordine del giorno n. 0/ 3752/1/2a risulta respinto.
Senza discussione sono quindi approvati, in esito a distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore TIRELLI (LP) dichiara il voto favorevole della sua parte politica.
Il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara che voterà a favore dell'iniziativa in titolo pur condividendo le perplessità espresse dal senatore Cavallaro ma ritenendo prevalente l'esigenza di completare, con l'approvazione della riforma della disciplina delle esecuzioni mobiliari, il quadro degli interventi sul codice di procedura civile predisposti nella legislatura in corso nell'ottica di un processo più efficace e moderno. Dopo aver richiamato l'attenzione su alcune tra le più significative innovazioni che deriveranno dall'approvazione della riforma in esame esprime il rammarico per l'impossibilità di effettuare una lettura approfondita dell'articolato che certamente meriterebbe in alcune sue disposizioni di essere perfezionato. E' probabile che su di esso si dovrà ritornare nella prossima legislatura anche tenendo presente gli spunti che nel frattempo saranno stati offerti dall'esperienza applicativa.
Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) annuncia la sua astensione anche perché le incongruenze di alcune parti dell'articolato in esame da lui evidenziate nel corso della discussione sono molto significative e la mancata approvazione dell'ordine del giorno da lui proposto ha fatto venir meno la possibilità di un segnale importante e uno stimolo per nuovi interventi correttivi.
I senatori CENTARO (FI) e CIRAMI (UDC) a nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il loro voto favorevole.
Anche il relatore SEMERARO(AN), a nome del suo Gruppo, si associa nella valutazione positiva della riforma, pur nella consapevolezza che il testo contiene norme talora imperfette così come evidenziato nella relazione illustrativa alla quale rinvia.
Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale evidenzia ancora una volta il limite costituito dall'approssimarsi della fine della legislatura che rende di fatto impraticabili modifiche che pure sarebbero necessarie, ha la parola il sottosegretario GIULIANO il quale esprime il suo compiacimento per l'ormai prossima approvazione di una riforma che contribuirà a risolvere numerose problematiche del settore interessato.
Posto ai voti è infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.
La seduta termina alle ore 16,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3752
Art. 1.
1.1
Magnalbò
Al comma 1, al secondo capoverso dell’articolo 492 ivi richiamamto, dopo le parole: «Il pignoramento deve altresì contenere», sono inserite le seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto».
1.2
Cavallaro
Al comma 1, al secondo capoverso dell’articolo 492 ivi richiamamto, dopo le parole: «Il pignoramento deve altresì contenere», sono inserite le seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto».
1.3
Magnalbò
Al comma 1, al quinto capoverso dell’articolo 492 richiamato, sostituire le parole da: «e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore intervenuto nell’esecuzione ai sensi dell’articolo 499, l’ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull’affidamento dei beni in custodia ai sensi dell’articolo 520».
1.4
Cavallaro
Al comma 1, al quinto capoverso dell’articolo 492 richiamato, sostituire le parole da: «e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore intervenuto nell’esecuzione ai sensi dell’articolo 499, l’ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull’affidamento dei beni in custodia ai sensi dell’articolo 520».
1.5
Magnalbò
Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso dell’articolo 492 richiamato, è inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell’ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario»
1.6
Cavallaro
Al comma 1, dopo l’ultimo capoverso dell’articolo 492 richiamato, è inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell’ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario»
Art. 3.
3.1
Magnalbò
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione, versando le somme dovute all’ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura»
3.2
Cavallaro
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l’obbligazione, versando le somme dovute all’ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura»
Art. 4.
4.1
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Art. 6.
6.1
Magnalbò
Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 518 richiamato, dopo le parole: «nonchè il loro stato», inserire l’altra: «anche».
6.2
Cavallaro
Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 518 richiamato, dopo le parole: «nonchè il loro stato», inserire l’altra: «anche».
Art. 8.
8.1
Tirelli, Callegaro
Al comma 1, all’articolo 521 del codice di procedura civile richiamato è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando è depositata l’istanza di vendita di giudice dispone la sostituzione del custode nominando il soggetto che deve procedere alla vendita. Il custode, entro 30 giorni, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità, procedendo quando occorre per apprendere i beni all’apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati i custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».
Art. 11.
11.1
Magnalbò
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al primo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all’ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547"».
11.2
Cavallaro
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al primo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all’ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547"».
11.3
Magnalbò
Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le seguenti: «, se non effettuate dall’ufficiale giudiziario,».
11.4
Cavallaro
Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le seguenti: «, se non effettuate dall’ufficiale giudiziario,».
Art. 14.
14.1
Cavallaro
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo dell’articolo 616 richiamato.
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3752
0/3752/1/2ª
Cavallaro, Calvi, Zancan
La Commissione,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3752,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce una parziale disciplina di riforma delle esecuzioni mobiliari, da tempo uno dei settori del processo civile maggiormente bisognosi di radicali interventi di organica riforma;
al di là delle apprezzabili intenzioni dei presentatori del provvedimento in esame, il limite strutturale di questo tipo di interventi è quello di offrire soluzioni a problemi circoscritti, ma non di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo modello di processo di esecuzione che si caratterizzi tanto per celerità ed efficienza quanto, al contempo, per il rispetto del fondamentale diritto di difesa;
il disegno di legge presenta alcune disposizioni criticabili sia dal punto di vista del merito legislativo che della legittimità costituzionale;
in particolare, l’articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica l’articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile prevede la non impugnabilità della sentenza che definisce il processo esecutivo, con una soluzione che comprime oltre ogni ragionevole misura il diritto di difesa delle parti e rischia di produrre, quale effetto riflesso, un abnorme aumento dei ricorsi per Cassazione;
l’articolo 4 del disegno di legge, il quale aggiunge un comma all’articolo 515 del codice di rito, prevede una inedita, per l’ordinamento italiano, pignorabilità parziale degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione: si tratta di una disposizione palesemente irrazionale, che non ha ovviamente alcun riscontro nella realtà socio-economica, nella quale non è possibile tracciare in astratto e per di più in via di proporzione (un quinto) una distinzione tra beni strumentali indispensabili e beni non indispensabili;
una previsione indispensabile finirebbe per rendere ancora più difficoltoso l’adempimento spontaneo del debitore e arrecherebbe un pregiudizio potenzialmente insuperabile allo svolgimento dell’attività di questo, ponendosi, pertanto, in contrasto con i precetti degli articoli 3 e 41 della Costituzione;
la previsione dell’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che interviene sulla disciplina della forma del pignoramento di cui all’articolo 492 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità per l’ufficiale giudiziario di nominare un commercialista, avvocato o notaio nei casi in cui si proceda contro un imprenditore commerciale, si presenta di dubbia utilità, in quanto determina evitabili complicazioni ed allungamenti di tempi a seguito del ricorso da parte dell’ufficiale giudiziario (che è già soggetto dotato di sufficiente competenza tecnica) al servizio di un professionista, le cui valutazioni possono ben essere oggetto di contestazione ad opera della controparte,
considerato che:
i benefici che potrebbero derivare dall’approvazione del presente disegno di legge rischiano di essere compromessi dalla presenza di disposizioni quali quelle sopra ricordate;
in questa materia un primario ruolo di conservazione della coerenza dell’ordinamento spetta al Governo, non a caso normalmente destinatario delle deleghe all’emanazione dei codici,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, volta a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le disposizioni legislative sopra ricordate, le quali introducono elementi di incoerenza e criticità in una materia essenziale per la funzionalità del processo civile di esecuzione.