Legislatura 14ª - Commissioni 6° e 10° riunite - Resoconto sommario n. 31 del 05/07/2005

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

 

 

Art. 37

 

37.1 (testo 3)

 

I RELATORI

 

 

        Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

        Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) Nell’articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
        "La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

        b) Nell’articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        «La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

        c) Nell’articolo 2638 del codice civile, dopo l’ultimo comma è inserito il seguente:

        «La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

        Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».