Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 477 del 18/05/2005
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005
477ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Saponara e per la giustizia Valentino e Vitali.
La seduta inizia alle ore 14,45.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario VALENTINO, intervenendo in risposta all'interrogazione n. 3-01054 del senatore Bucciero, premesso che il Ministero della giustizia è a conoscenza dei fatti oggetto dell’interrogazione fa presente che gli stessi possono essere così sinteticamente ricostruiti.
Le indagini promosse dalla Procura della Repubblica di Pescara a proposito di presunte irregolarità compiute nell’iter amministrativo seguito dalle amministrazioni locali in ordine al cambio di destinazione d’uso e rilascio della concessione edilizia per la costruzione del centro commerciale Genziana in Pescara, prendevano origine da un esposto anonimo, pervenuto al Presidente della Camera di Commercio di Pescara e da questi trasmesso al Procuratore della Repubblica, che, in pari data, provvedeva ad iscriverlo a modello 46 (Registro Generale Esposti Anonimi) con il numero 15/97 assegnandolo al sostituto, dottor Mennini. Va preliminarmente precisato che non vi fu una delega di indagini "ad personam" che vedeva come destinatario l’ispettore Iovino; il dottor Mennini, infatti, si limitò ad avanzare richiesta di investigazioni, con nota del 5.06.1997, al Dirigente della DIGOS - Questura di Pescara, il quale incaricò l’ispettore Iovino. Il predetto, in data 11 novembre 1997, trasmetteva nota alla Procura della Repubblica di Pescara con la quale comunicava di avere proceduto in data 8 settembre 1997, all’acquisizione di parte della documentazione relativa al costruendo centro commerciale Genziana, e, pur prospettando astrattamente alcune possibili irregolarità, evidenziava contestualmente la complessità tecnica amministrativa delle indagini, invitando l’autorità giudiziaria a nominare dei consulenti tecnici per la ricostruzione, lo studio e l’individuazione, nell’ambito del carteggio acquisito, di profili di illiceità. A seguito di detta nota - previo provvedimento di stralcio e archiviazione del procedimento penale n. 15/97 mod. 46 (Registro Anonimi) - veniva iscritto il procedimento penale 4497/97 mod. 21 (Registro Noti) a carico di Campione Lorenzo e Parere Gaetano, componenti della sezione urbanistica provinciale di Pescara, ipotizzando nei loro confronti il reato di abuso d’ufficio (per avere partecipato alla seduta della sezione in data 21 febbraio 1995, esprimendo parere favorevole all’osservazione della Genziana s.r.l., senza astenersi dal votare perché legati in qualche modo alla predetta società).
Si precisa, invece, che la procura non ha mai iscritto nel registro degli indagati, per difetto dei presupposti legittimanti, il professor Mario Collecchio, né altri sindaci del comune di Pescara, né amministratori o tecnici degli enti locali.
Per quanto concerne, inoltre, l’archiviazione del procedimento penale de quo, va segnalato che il pubblico ministero, con un provvedimento ampiamente motivato, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari di Pescara l’archiviazione del procedimento penale in esame evidenziando come i due indagati, nell’esprimere il loro voto nella seduta della sezione urbanistica provinciale del 21 febbraio 1995, e quindi nello svolgimento delle loro funzioni, non avessero violato norme di legge o di regolamento, ma si fossero limitati ad esercitare una propria facoltà funzionale. Non erano, altresì, emersi elementi tali da fare ritenere che i due indagati avessero inteso procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Genziana s.r.l.. o arrecare un danno ingiusto ad altri soggetti. Il pubblico ministero, inoltre, ha ampiamente motivato sul punto relativo all’inesistenza, in capo al Campione, di un obbligo giuridico di astensione, non essendo in gioco alcun interesse proprio o di un prossimo congiunto.
Il giudice per le indagini preliminari di Pescara, dottor Romandini, in data 27 marzo 2000, ha integralmente accolto la richiesta del pubblico ministero, facendo espresso richiamo, nel proprio decreto, alle puntuali considerazioni della procura.
Deve sottolinearsi che, effettivamente, nella richiesta di archiviazione, il pubblico ministero ha definito "inconferenti" e "carenti di riscontri" alcune conclusioni prospettate dalla DIGOS (e quindi dall’ispettore Iovino), ma va, altresì, evidenziato che il predetto magistrato ha posto alla base delle proprie considerazioni l’anomalia del comportamento del pubblico ufficiale, il quale, in un primo momento con nota del 11 novembre 1997, aveva sollecitato al pubblico ministero la nomina di un consulente tecnico al fine di esprimere valutazioni tecniche su atti della pubblica amministrazione, atti che, poi, successivamente, con altra nota del 5 luglio 1999, aveva invece ritenuto di potere valutare autonomamente formulando rilievi di carattere squisitamente tecnico, ancorati, in taluni casi, a mere congetture.
I sopra citati provvedimenti sono stati oggetto di attento esame da parte delle competenti articolazioni ministeriali che non hanno ravvisato nella condotta dei dottori Mennini e Romandini alcun profilo di rilievo disciplinare. Deve ricordarsi, a questo proposito, che l’attività giurisdizionale doverosamente svolta dai magistrati della procura e del tribunale di Pescara è insindacabile in sede amministrativa, se non nelle ipotesi, nella fattispecie certamente non ricorrenti, di macroscopica violazione di legge, ovvero di attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.
In ordine, invece, al procedimento penale n. 2357/00 cui si fa riferimento nell’interrogazione, deve sottolinearsi che lo stesso fu aperto di ufficio dal procuratore della Repubblica di Pescara, dottor Enrico Di Nicola, il quale era venuto occasionalmente a sapere, in data 24 febbraio 2000, della divulgazione nello stadio comunale di Pescara di uno stampato denominato "A tutto Campo", riportante un articolo dal titolo "Dossier Genziana" concernente "l’inchiesta sul centro commerciale – la concessione mai nata", estratto da "Il Messaggero" del 15 gennaio 2000. Nei predetti articoli erano riportante notizie sul caso Genziana e sul relativo procedimento penale, all’epoca ancora in fase di indagini preliminari. In ossequio al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, pertanto, il procuratore iscriveva a Modello 44 (Ignoti) il procedimento penale n. 2357/00 per violazione dell’articolo 326 codice penale e, poiché il reato ipotizzato era quello di rivelazione del segreto d’ufficio ai danni dei magistrati della procura di Pescara, in data 10 marzo 2002gli atti erano trasmessi, ex articolo 11 codice di procedura penale, alla procura di Campobasso, che li registrava con il n. 897/00 Modello 44 (Ignoti).
Il pubblico ministero della procura di Campobasso titolare dell’indagine, dottoressa Venditti, incaricava inizialmente la polizia giudiziaria locale di svolgere le indagini dirette ad accertare la ipotizzata rivelazione del segreto d’ufficio ed il responsabile di essa. L’organo delegato, con nota riservata diretta al questore di Pescara, in data 19 aprile 2000, richiedeva di fornire ogni notizia utile sugli sviluppi dell’inchiesta conoscitiva avviata presso quegli uffici in relazione alla segnalazione del procuratore della Repubblica di Pescara.
Il pubblico ministero di Campobasso, con nota del 23 maggio 2000, delegava allora analitici accertamenti direttamente al dirigente della squadra mobile di Pescara, dottor De Simone. Tra gli atti trasmessi al pubblico ministero di Campobasso dal dottor De Simone era compresa la relazione del 5 giugno 2000 del dirigente della DIGOS di Pescara nella quale, fra l’altro, si riferiva che la informativa in data 5 luglio 1999 diretta al pubblico ministero di Pescara a firma dell’ispettore Iovino non era conservata nel fascicolo e non era mai stata da lui prima visionata; si precisava, inoltre, che il fascicolo sino al mese di dicembre 1999 era stato custodito presso l’ufficio dell’ispettore superiore Iovino. La nota qui citata concerne appunto l’informativa oggetto della divulgazione sul periodico "A tutto Campo" e poi dell’addebito di violazione del segreto d’ufficio ascritto allo Iovino.
La polizia giudiziaria locale, infine, con nota 29 maggio 2000, premesso che era stata inoltrata una nota riservata al questore di Pescara e che erano successivamente intervenuti accordi diretti tra il pubblico ministero e il suindicato dirigente della squadra mobile, restituiva allo stesso pubblico ministero il fascicolo facendo esplicito riferimento alle intercorse intese verbali.
Nel corso della predetta indagine, il pubblico ministero di Campobasso, con decreto in data 20 giugno 2000, disponeva la perquisizione locale e personale ai danni dello Iovino, al fine di rinvenire l’informativa DIGOS del 5 luglio 1999 non conservata nel fascicolo d’ufficio presso la questura di Pescara.
In sede di esecuzione della perquisizione della abitazione dello Iovino, quest’ultimo consegnava i documenti ricercati prelevandoli da un cassetto chiuso a chiave della propria scrivania, in suo uso esclusivo; inoltre da un personal computer in uso alla DIGOS veniva estrapolata e stampata l’informativa oggetto di indebita propalazione; l’ispettore Barbarossa, collega dello Iovino, dichiarava, infine, di avere proceduto alla redazione dell’informativa proprio su indicazione del predetto.
Allo Iovino erano, pertanto, contestati i reati di rivelazione di segreto d’ufficio e di peculato (per essersi appunto appropriato della informativa di cui sopra). Il pubblico ministero, in data 2 febbraio 2001, su richiesta dello Iovino, procedeva al suo interrogatorio e, in data 7 febbraio 2001, richiedeva al locale giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento a carico dell’indagato, ritenendo sussistente una situazione di insuperabile dubbio in ordine alla sua reità. In particolare, pur emergendo fondati sospetti in ordine alla responsabilità dello Iovino (si pensi al rinvenimento all’interno della sua abitazione dell’informativa DIGOS del 5 luglio 1999 non conservata nel fascicolo d’ufficio presso la questura di Pescara), il pubblico ministero evidenziava che la spiegazione alternativa fornita dall’indagato era tale da far ritenere gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari inidonei - ex articolo 125 disposizioni attuative del codice di procedura penale - a sostenere l’accusa in giudizio. Il giudice per le indagini preliminari disponeva in conformità in data 13 febbraio 2001.
Con atto datato 11 gennaio 2002, lo Iovino presentava al pubblico ministero di Campobasso istanza ex articolo 130-414 codice di procedura penale per correzione di errore materiale e riapertura indagini; egli, in particolare, chiedeva che l’archiviazione per il reato di cui all’articolo 314 del codice di procedura penale avvenisse "perché il fatto non sussiste" e che, per il reato di cui all’articolo 326 codice penale, si procedesse a riapertura delle indagini. Il pubblico ministero, con provvedimento in data 4 febbraio 2002, rilevato che non sussisteva alcun errore materiale e che non occorrevano ulteriori investigazioni, non accoglieva la sollecitazione a richiedere la riapertura delle indagini.
Poiché, però, nella sua istanza lo Iovino faceva riferimento a vicende successive e diverse rispetto a quelle oggetto del decreto di archiviazione, riferendosi, in particolare, a condotte illecite ai suoi danni ascrivibili a funzionari della Polizia di Stato, il pubblico ministero iscriveva un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all’articolo 323 del codice penale (procedimento penale n. 340/02 Mod. 44) e, non emergendo esigenze derogatorie alla competenza territoriale ex articolo 11 del codice di procedura penale, disponeva la trasmissione degli atti alla procura di Pescara (che li registrava a modello 21 con il numero di procedimento 1340/02).
Tale procedimento venne assegnato alla dottoressa Del Villano e alla dottoressa Del Bono, le quali, in data 14 maggio 2002 avanzavano un’articolata richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, evidenziando i motivi per cui doveva categoricamente escludersi un’azione immotivata e persecutoria da parte della polizia di Stato nei confronti dello Iovino. Il giudice per le indagini preliminari, nella persona del dottor Figiani, disponeva in conformità.
Deve, poi, precisarsi che effettivamente il 13 aprile 2000, il dottor De Nicola ed il dottor Mennini presentavano alla procura di Campobasso una personale denuncia contro ignoti, ma tale denuncia non riguardava i medesimi fatti oggetto del procedimento n. 2357/00 iscritto presso la procura di Pescara e poi trasferito per competenza alla procura di Campobasso. La querela, infatti, non era contro ignoti (bensì contro l’editore e l’articolista di "Il Messaggero" e contro l’editore e l’articolista di "A tutto Campo") e non aveva per oggetto il reato di rivelazione del segreto d’ufficio, (bensì il reato di diffamazione a mezzo stampa commessi rispettivamente a Roma e a Pescara).
La querela era redatta in duplice copia ed indirizzata per le rispettive competenze alla procura di Roma ed alla Procura di Campobasso.
La posizione di Vasile Pierluigi (Direttore di "A tutto campo") e Malta Alessandro (articolista di "A Tutto Campo") veniva archiviata dal giudice per le indagini preliminari di Campobasso in data 6 agosto 2001, mentre, per quanto concerne il Vercesi ed il Graldi, rispettivamente articolista e direttore di "Il Messaggero", in data 18 marzo 2002 il pubblico ministero di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento era definito dal giudice per le udienze preliminari di Roma con sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, pronunciata il 7 febbraio 2003.
Nella propria interrogazione, il senatore Bucciero fa, infine, riferimento ad un esposto presentato da Iovino presso la procura di Pescara in data 10 luglio 2002 (ed iscritto al n. 5433/02 Mod. 21), assegnato alla dottoressa Del Bono e relativo a presunti comportamenti illeciti tenuti dal questore di Pescara nei confronti del querelante. In data 23 ottobre 2002 il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione evidenziando come i provvedimenti adottati dal questore di Pescara nei confronti dello Iovino (al quale era stato inibito l’accesso senza giustificato motivo ai locali della Questura) fossero originati dall’esistenza di un procedimento disciplinare relativo al predetto e giustificati da motivi di opportunità e riservatezza degli uffici di polizia. Conseguentemente il pubblico ministero titolare riteneva che in capo al questore di Pescara non fossero ravvisabili gli estremi del reato lamentati dall’ispettore Iovino.
Quest’ultimo presentava allora al giudice per le indagini preliminari opposizione alla richiesta di archiviazione ed il predetto, in data 22 gennaio 2003, dichiarava inammissibile l’opposizione - posto che Iovino non indicava, in violazione dell’articolo 410 del codice di procedura penale, gli oggetti dell’investigazione suppletiva - e, condividendo in toto le argomentazioni del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione.
Anche con riferimento alle condotte tenute dai magistrati delle procure e dei tribunali di Campobasso e Roma, le competenti articolazioni ministeriali, investite in merito alla sussistenza di profili censurabili in sede disciplinare, hanno evidenziato come, da una attenta lettura di tutti i provvedimenti adottati (provvedimenti che sono stati acquisiti da questo Ministero), possa senza alcun dubbio escludersi qualsivoglia profilo sintomatico di macroscopica negligenza o di preordinata volontà di perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.
Conseguentemente, proprio in ragione dell’esaustiva istruttoria svolta dalla direzione magistrati del Ministero, non è stato ritenuto necessario richiedere ulteriori informazioni "a persone diverse da quelle citate nelle premesse e, comunque non coinvolte nei fatti esposti", come invece auspicato dall’onorevole interrogante.
In sede di replica ha la parola il senatore BUCCIERO (AN) il quale, lamentato il grave ritardo con il quale il Ministero fornisce risposta alle interrogazioni parlamentari, dichiara di volersi riservare una attenta valutazione della complessa nota ministeriale sulla base della documentazione in suo possesso. Peraltro sarebbe utile sapere se l'informativa degli uffici sulla vicenda oggetto del sindacato ispettivo sia stata effettuata al momento della presentazione dell'interrogazione o successivamente, in prossimità della risposta odierna; ciò per valutare l'attualità delle notizie e la loro efficacia sul piano conoscitivo.
Il sottosegretario SAPONARA intervenendo in risposta all'interrogazione 3-00861 premette che la vicenda sollevata dal Senatore Bucciero riguarda il servizio prestato presso la questura di Pescara dall’ispettore della polizia di Stato Antonio Barile, in pensione dal 10 novembre 2004 e, in particolare, due procedimenti, uno di natura penale e uno disciplinare, che lo hanno visto coinvolto per uno stesso episodio.
Il rappresentante del Governo osserva che come per la risposta alla precedente interrogazione, la ricostruzione dei fatti e degli sviluppi anche complessi delle singole situazioni è stata effettuata sulla base della documentazione agli atti degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno e degli elementi informativi forniti dal Ministero della giustizia.
A seguito delle informazioni acquisite dai responsabili delle strutture della polizia di Stato ove l’ispettore Barile ha prestato servizio dal 1975, sino al suo collocamento a riposo, è emerso un percorso professionale dello stesso che mette in evidenza aspetti e risultati indubbiamente positivi e altri che hanno dato luogo a valutazioni di carattere disciplinare. In particolare, l’ispettore Barile con provvedimento del capo della Polizia del 16 giugno 2003, è stato promosso alla qualifica di ispettore capo a decorrere dal 16 aprile del 2001 (e quindi retroattivamente), con riserva di rideterminazione della posizione giuridica dello stesso all’esito definitivo del gravame pendente innanzi al Consiglio di Stato concernente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi inflitta con decreto del capo della polizia in data 12 ottobre 2001.
Il fatto dal quale è scaturito il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione di cui ho appena detto, era avvenuto il 9 maggio 2001, quando il dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Pescara riscontrava, alle 7,15, la mancata presenza in ufficio dell’ispettore Barile, pur avendo lo stesso firmato l’attestazione di un’ora di lavoro straordinario per quel giorno e con orario dalle 7,00 alle 8,00.
La circostanza veniva segnalata dal dirigente sia per l’adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare sia alla locale procura della Repubblica.
L’autorità giudiziaria avviava, pertanto, indagini preliminari ipotizzando a carico dell’Ispettore Barile il reato di tentata truffa ai danni dello Stato (articoli 56 e 640 del codice penale) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere indebitamente un’ora di lavoro straordinario.
In merito agli aspetti di responsabilità penale, il giudice per le indagini preliminari di Pescara, condividendo le conclusioni del pubblico ministero, emetteva decreto di archiviazione in data 20 luglio 2001.
Sul piano disciplinare, come ho già detto, con decreto del capo della polizia del successivo 12 ottobre 2001, veniva irrogata all’ispettore Barile, per lo stesso episodio del 9 maggio 2001, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi.
Il provvedimento presenta la seguente motivazione: "al termine dell’orario di servizio, compilava un modulo per un’ora di lavoro straordinario ancor prima di effettuarlo, allontanandosi dall’ufficio di appartenenza senza attendere alle incombenze indicate. Inoltre, non faceva più rientro in ufficio, ponendo con ciò in essere grave negligenza in servizio e un comportamento non conforme al decoro delle funzioni".
A questo proposito, va ricordata la piena autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale, già prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 per quanto riguarda il personale dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza, poi espressamente sancita dall’articolo 9 della legge n. 19 del 1990 e ampiamente ribadita dalla giurisprudenza.
Il comportamento del dipendente è, infatti, soggetto, nelle due diverse sedi, penale e disciplinare, a un’autonoma valutazione al punto che lo stesso fatto, seppur ritenuto inidoneo a giustificare una sanzione penale, ben può essere apprezzato dall’amministrazione come gravemente lesivo dei doveri cui è tenuto il dipendente e, pertanto, comportare l’adozione delle corrispondenti misure disciplinari.
Il rappresentante del Governo segnala quindi che il decreto del capo della polizia prevedeva che la decorrenza della sanzione intervenisse dal giorno successivo a quello di notifica all’interessato, notifica che fu possibile effettuare soltanto il 12 dicembre 2001 a causa delle ripetute assenze dal servizio dell’ispettore Barile. Per questo motivo gli effetti del decreto si ebbero dal 13 dicembre successivo.
Quanto alla circostanza relativa alla tardiva ricezione del plico chiuso, inviato dall’ispettore Barile al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e contenente, tra l’altro, l’istanza con cui il Barile aveva richiesto la ricusazione di uno dei componenti del Consiglio di disciplina, evidenzia, a seguito degli accertamenti esperiti, che effettivamente il plico giungeva al dipartimento della pubblica sicurezza, a causa di alcuni disguidi relativi alla spedizione, dopo l’adozione del provvedimento disciplinare.
Va rilevato poi il fatto che il componente del Consiglio di disciplina di cui il Barile chiedeva la ricusazione risulta aver partecipato soltanto alla prima e interlocutoria seduta di tale organo, in data 5 luglio, in sostituzione del membro titolare.
Venendo quindi ai quesiti sollevati dal senatore Bucciero in ordine alla tardiva esecuzione dell’ordinanza di sospensiva emessa dal TAR Abruzzo nei confronti del provvedimento disciplinare del 12 ottobre 2001, va registrato che il 9 gennaio del 2002 interveniva l’ordinanza del TAR Abruzzo di accoglimento dell’istanza di sospensiva presentata dall’Ispettore Barile, che il successivo 20 febbraio lo stesso TAR emetteva altra ordinanza affinché la precedente ordinanza fosse eseguita dall’Amministrazione entro 20 giorni dalla notifica e che, effettivamente, soltanto il 12 aprile 2002 l’Amministrazione dava esecuzione alla predetta ordinanza.
Reputando di aver dato risposta sui singoli quesiti sollevati dal senatore Bucciero, il sottosegretario Saponara pone in rilievo il fatto che, a seguito di un esposto inoltrato dall’ispettore Barile per asserite vessazioni, culminate in diverse sanzioni disciplinari, l’ufficio centrale ispettivo del dipartimento della pubblica sicurezza ha espletato specifici accertamenti, attraverso l’esame degli atti e l’audizione di persone informate sui fatti, dai quali non sono emersi elementi di fondatezza.
Informa, infine, che, in relazione alle indagini sull’omicidio citato anche dal senatore Bucciero, conclusesi con l’arresto del presunto responsabile, la Commissione centrale per le ricompense del dipartimento della pubblica sicurezza, in data 13 settembre 2004, su proposta del questore di Pescara, ha concesso all’ispettore Barile un "encomio" per aver dimostrato acume investigativo, competenza professionale e costanza nell’impegno nel corso della relativa indagine.
In sede di replica ha quindi la parola il senatore BUCCIERO(AN), per dichiarare la sua totale insoddisfazione pur riservandosi una attenta lettura della nota del Ministero alla luce della documentazione di cui dispone.
Non può non sottolineare in maniera critica come sia stata disattesa la premessa posta nella sua interrogazione laddove si invitava il Ministero ad affidare l'attività di indagine a persone estranee all'amministrazione della pubblica sicurezza al fine di assicurare alle stesse obiettività e serenità di giudizio.
Il Ministero al contrario ha voluto delegare l'istruttoria ad esponenti di quegli organi amministrativi che l'interrogazione individua come sospetti di azioni persecutorie nei confronti dell'ispettore Barile.
Non è risultata affatto chiarita la circostanza della non immediata sospensione del provvedimento disciplinare sulla base della sospensiva del TAR Abruzzo.
Resta comunque dell'opinione che l'ispettore Barile non abbia meritato il trattamento a lui riservato se è vero, come detto dallo stesso Sottosegretario, che allo stesso siano state riconosciute doti e capacità professionali non comuni.
IN SEDE DELIBERANTE
(622) PASTORE ed altri. - Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici
(1659) MANFREDI ed altri. - Modifiche del codice civile in materia di condominio
(1708) BUCCIERO ed altri. - Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all' articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici
(2587) TUNIS. - Modifiche alla normativa in materia di condominio
(3309) DEMASI ed altri. - Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza
- e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti
(Discussione del disegno di legge n. 3309, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587 e rinvio. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3309 e rinvio)
Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, sospesa nella seduta del 4 maggio scorso.
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di congiungere la discussione del disegno di legge n. 3309 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587.
Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile
(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi
(836) COSTA. - Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI. - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.
Dopo un breve intervento del relatore SEMERARO(AN), il sottosegretario VITALI afferma di aver effettuato una verifica sulla compatibilità dell'emendamento 14.0.1 con le previsioni di delega inserita nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, in materia di arbitrato e, su questo presupposto, reputa opportuna la reiezione dello stesso compiuta dalla Commissione.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, ricordate in premessa le vicende parlamentari che hanno contrassegnato l'iter delle modifiche al codice di procedura civile proposte dapprima con un disegno di legge organico esaminato costruttivamente dalla Commissione, confluito per una parte significativa in un maxi-emendamento al decreto legge sulla competività, ed ancora con la delega conferita al Governo in materia di arbitrato e di giudizio in Cassazione, osserva come tale convulso modo di operare rischi seriamente di ingenerare confusione tra gli operatori del diritto e come in tal modo si rischi inevitabilmente di determinare un pasticcio legislativo che la sua parte politica giudica inaccettabile.
Pur contestando il metodo adottato dal Governo nell'inserire in un decreto legge omnibus una materia tanto complessa, senatori del suo gruppo hanno sottoscritto il maxi-emendamento del presidente Antonino Caruso - cui prima si è fatto riferimento - poi approvato dalla Commissione bilancio e dall'Aula, nella convinzione che il merito della proposta fosse condivisibile e frutto di un concorde esame presso la Commissione giustizia, mentre sarebbe stato auspicabile che il Governo rinunciasse alle deleghe in materia di arbitrato e di rito in Cassazione. Ciò non è avvenuto e per questo oggi si è di fronte ad una frammentazione della materia civilistica che, al netto delle norme già operanti, presenta quale ulteriore tranche da esaminare, le residue norme dell'originario disegno di legge n. 2430.
Il tutto si configura come un metodo di lavoro che il suo gruppo non ritiene di poter accettare e per tali ragioni annuncia il voto contrario.
Segue un intervento del sottosegretario VITALI il quale, dopo aver ripercorso l'iter del disegno di legge n. 2430 prima alla Camera dei deputati e poi in Senato, evidenzia come su questo disegno di legge si sia realizzato un confronto aperto e costruttivo fra maggioranza e opposizione, come confermato sia dal fatto che lo stesso è stato approvato in sede legislativa dalla Camera dei deputati, sia dall'ampia convergenza che nel merito si è registrata sul lavoro svolto presso questo ramo del parlamento. Da questo punto di vista, per quanto possa essere criticata la scelta del Governo di prevedere l'inserimento nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla competitività di una delega avente ad oggetto la materia dell'arbitrato e del processo civile di cassazione, non può però non esprimere dispiacere per una scelta dell'opposizione che viene indubbiamente a rendere più difficile proseguire sulla strada positiva fin qui seguita e che inoltre, in certo qual modo, fa sì che l'opposizione voglia non assumersi quei meriti che invece indubbiamente le vanno riconosciuti relativamente al modo in cui è stato portato avanti fino ad ora l'esame nella materia considerata.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale e sottolinea come il Parlamento, con specifico riferimento al tema della procedura civile, stia portando avanti un lavoro di risistemazione organica dell'impianto normativo in materia e come ciò sia avvenuto fino ad ora attraverso un confronto proficuo fra maggioranza ed opposizione. Rispetto a tale quadro complessivo una scelta di contrapposizione frontale appare del tutto incomprensibile, così come incomprensibile appare l'affermazione di una situazione confusa che impedirebbe di proseguire sulla strada fin qui intrapresa poiché è innegabile che i diversi interventi di riforma sono comunque riconducibili ad una impostazione unitaria. In conclusione spera che la posizione assunta dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo nella seduta odierna non sia di ostacolo affinché l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire nella sede più opportuna, e cioè nella sede deliberante, così da completare il lavoro fino ad oggi svolto.
Il senatore ZICCONE (FI) annuncia il voto favorevole della sua parte politica rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Bobbio.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.
Il senatore CALLEGARO (UDC) annuncia il voto favorevole dell'UDC sottolineando come l'esame in Commissione fino ad oggi si sia contraddistinto per un confronto di carattere eminentemente tecnico, al di fuori di ogni contrapposizione preconcetta, nel quale ogni forza politica ha portato il suo contributo.
Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, se è indubbio che l'articolazione del complessivo intervento di riforma sul codice di procedura civile in spezzoni distinti appare una soluzione meno lineare rispetto alla scelta di un percorso unitario, è però altrettanto incontestabile che questa è una strada percorribile se si riesce comunque ad evitare interferenze fra le diverse linee di intervento.
Ancor di più gli preme sottolineare che favorire l'iter dei disegni di legge in titolo rappresenta l'unica scelta coerente nella prospettiva di una effettiva valorizzazione del ruolo del Parlamento e, con più specifico riferimento al tema della riforma del giudizio di cassazione, evidenzia come si tratti di un aspetto che non deve ritenersi definitivamente archiviato. Il suo obiettivo è quello di pervenire ad un risultato che risponda nella maniera più soddisfacente alle esigenze del sistema processuale e di fare di tutto perché ciò avvenga tenendo conto di ogni contributo possibile e utile. E' un'impostazione questa il cui esito potrà anche fornire una risposta positiva alle richieste provenienti dalla magistratura, ma queste richieste non verranno mai da lui considerate un elemento tale da poter condizionare in modo decisivo il lavoro sulla materia in questione.
Il senatore CALVI(DS-U), intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, evidenzia come sia innegabile che sul lavoro svolto nell'ambito della Commissione giustizia del Senato sul tema della procedura civile si sia realizzata una condivisione assai ampia che avrebbe consentito di pervenire in tempi molto brevi alla definitiva approvazione del testo in esame. La scelta del Governo di inserire nel disegno legge di conversione del decreto-legge sulla competitività una delega relativa alla materia della procedura civile, con particolare riferimento ai temi dell'arbitrato e della riforma del giudizio di cassazione, ha però disarticolato il quadro in cui si inseriva il lavoro della Commissione, per di più proponendo soluzioni nel merito non condivise dalla sua parte politica. Peraltro, a titolo personale, egli annuncia la propria astensione nell'auspicio che il Governo decida di non esercitare la citata delega, effettuando così una scelta che assicurerebbe le condizioni per riprendere il lavoro sulla materia processuale civile nel clima di collaborazione fra maggioranza ed opposizione che aveva caratterizzato l'esame fino alla ricordata iniziativa assunta dal Governo.
Il senatore TIRELLI (LP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandolo altresì, in sede di coordinamento, a sopprimere le disposizioni del testo predetto che, afferendo alle medesime materie, si sovrappongono con gli interventi sul codice di procedura civile contenuti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 e, nel decreto-legge citato afferendo alle medesime materie, ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari, nonché a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.
(2662) MANZIONE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell' eredità
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore CALLEGARO (UDC) sottolineando come il disegno di legge si prefigga di abrogare il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile che recita: "I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali."
La succinta relazione illustrativa si limita a definire "relitto storico" l'istituto della commutazione in quanto manterrebbe una discriminazione in materia di successione fra figli legittimi e figli naturali. Affaccia altresì il dubbio che la norma sia costituzionalmente illegittima con riferimento all'articolo 30 della Costituzione e più in generale all'articolo 3.
E' sua convinzione che il problema debba essere affrontato in modo più approfondito per consentire alla Commissione di giungere ad una più ragionata conclusione.
Ricorda quindi che con varie decisioni la Corte Costituzionale ha contribuito a modificare la struttura del sistema successorio, costruendo via via l'equiparazione fra figli legittimi e figli naturali.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha portato a compimento tale processo parificando le quote ereditarie e consentendo anche ai figli naturali di succedere per rappresentazione al proprio ascendente.
Si è così realizzata una precisa scelta politica che è quella di dare ai figli naturali la stessa dignità attraverso la loro completa parificazione dei figli legittimi così come previsto dall'articolo 30 della Costituzione: "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima."
Rimarrebbe quindi l'esigenza di proteggere l'unità e la coesione della famiglia legittima.
E' in quest'ultima prospettiva che viene conservato l'istituto della commutazione con una per altro non indifferente modifica. La commutazione, cioè è possibile qualora non vi sia opposizione da parte dei figli naturali, nel qual caso spetterà al giudice valutare le circostanze personali e patrimoniali. E' oggetto di discussione se con tale modifica permanga una discriminazione e si è osservato che la norma più che con l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione sia in contrasto con il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione stessa. Si è anche affermato che solo i figli naturali e non anche i legittimati e gli adottivi che pure sono estranei al nucleo familiare sono soggetti alla commutazione; anzi i legittimati e gli adottivi potrebbero essi stessi esercitare la commutazione nei confronti dei figli naturali. Tali considerazioni però vengono intaccate dall'ampio potere discrezionale affidato al giudice il quale in caso di opposizione dovrà di volta in volta valutare le concrete circostanze personali e patrimoniali e stabilire se vi sia un effettivo interesse dei figli legittimi a garanzia dell'unità e coesione del nucleo familiare. Vi sono per altro altre norme dirette a tutelare in qualche modo l'unità della famiglia legittima. L'articolo 252 codice civile ad esempio, in materia di inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, richiede che sia valutato l'interesse del minore che vi sia il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi nonché dell'altro genitore naturale.
Dopo le modifiche del 1975, parte della dottrina ritiene che quello che prima era un diritto potestativo dei figli legittimi ora (stante la possibile opposizione dei figli naturali e l'eventuale accertamento del giudice) non sia più tale. Conseguentemente, sarebbe a favore del mantenimento della facoltà di commutazione dal momento che, in difetto, data l'uguaglianza di quote fra figli legittimi e naturali, i figli legittimi in sede di divisione giudiziale verrebbero privati di beni del massimo valore affettivo per il nucleo familiare. D'altronde, i figli naturali potrebbero avere maggiore interesse alla commutazione, che non alla divisione in natura. Secondo altra parte della dottrina si sarebbe sempre in presenza di un diritto potestativo, secondo alcuni ad esercizio negoziale, secondo altri a concessione giudiziale.
Svolte tali considerazioni di ordine generale, il relatore Callegaro invita la Commissione a valutare se l'articolo 537, terzo comma, costituisca una vera e propria discriminazione o se invece meriti di essere conservato, stanti la possibilità di opposizione da parte dei figli naturali e il potere discrezionale affidato ai giudici in caso di opposizione, a tutela di interessi attinenti l'unità e la coesione dalla famiglia legittima.
Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.
(3397) Antonino CARUSO ed altri. - Modifica all' articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'unico emendamento presentato volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge.
Il senatore CENTARO (FI) illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineando come lo stesso sia volto a colmare una lacuna della disciplina contenuta nell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevedendo, sul modello delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni, la possibilità di un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Analogamente a quanto previsto nella citata disposizione codicistica il provvedimento del pubblico ministero dovrà essere comunicato entro ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari e convalidato da quest'ultimo entro le successive quarantotto ore. La modifica proposta con l'emendamento viene incontro ad aspettative diffuse e tiene conto della circostanza che, in fase d'indagine, può indubitabilmente porsi l'esigenza di un'acquisizione immediata degli elementi probatori in questione.
Il senatore BOBBIO(AN), nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.0.1, sottolinea come tale proposta emendativa ponga rimedio ad una evidente discrasia della normativa vigente, discrasia ravvisabile laddove tale normativa consente un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero nella materia delle intercettazioni, mentre non gli consente l'adozione in via d'urgenza di una misura, senz'altro meno invasiva, come quella della acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'innovazione proposta con l'emendamento viene poi incontro - come già evidenziato dal senatore Centaro - ad un'esigenza di immediata acquisizione probatoria degli elementi in questione, che effettivamente può presentarsi nell'ambito dell'attività dell'indagine relativa anche a reati estremamente gravi.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) manifesta alcune perplessità sulla portata della previsione contenuta nell'emendamento 1.0.1, dubitando in particolare che l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico possa costituire un intervento meno invasivo rispetto allo strumento delle intercettazioni telefoniche. Va infatti sottolineato come l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico consenta una ricerca probatoria a 360 gradi permettendo l'individuazione di tutte le utenze telefoniche che, in un determinato arco di tempo, sono entrate in contatto con l'utenza considerata. Si tratta quindi di una misura dalla portata estremamente ampia e, proprio per tale ragione, si chiede se non sarebbe preferibile che tale misura possa essere disposta solo sulla base di un provvedimento adottato dal giudice delle indagini preliminari, con esclusione pertanto della possibilità di un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero.
Il senatore FASSONE (DS-U) si dichiara d'accordo sul merito della proposta emendativa, manifestando peraltro perplessità sulla effettività del meccanismo di garanzia contenuto nell'ultimo periodo del nuovo comma 4 bis che l'emendamento intende introdurre nell'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.
Interviene poi il presidente Antonino CARUSO il quale, pur ritenendo meritevoli di attenzione le considerazioni svolte dal senatore Zancan circa la portata estremamente ampia della misura dell'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, giudica però necessario portare fino in fondo la scelta - che già ispira parte della normativa vigente - volta a valorizzare il ruolo della tecnologia nella attività d'indagine.
Il relatore FEDERICI (FI) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.
Il sottosegretario VALENTINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.0.1 con l'astensione del senatore ZANCAN.
Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto favorevole sottolineando che le perplessità in ordine all'emendamento testé approvato non gli impediscono però di formulare una valutazione positiva sul disegno di legge nel suo complesso.
I senatori Luigi BOBBIO (AN), TIRELLI (LP), FASSONE (DS-U), CENTARO (FI) e CALLEGARO (UDC) annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.
La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.
A conclusione dell'esame i senatori CENTARO (FI), BOBBIO (AN), CALLEGARO (UDC) e TIRELLI (LP) si dichiarano fin d'ora favorevoli alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.
In senso favorevole alla riassegnazione in sede deliberante si esprime anche il rappresentante del GOVERNO.
La seduta termina alle ore 16,15.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3397
Art. 2
Centaro e Bobbio
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
"Art. 2
1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati.' "