Legislatura 14ª - Commissioni 6° e 10° riunite - Resoconto sommario n. 18 del 18/05/2005
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IN SEDE REFERENTE
(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri.
(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione
(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere
(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari
(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari
(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari
(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento
- e petizione n. 808 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Interviene in discussione generale il senatore D'AMICO (Mar-DL-U), il quale dichiara che la propria parte politica giudica negativamente il ritardo accumulato nell’elaborare misure legislative in materia di tutela del risparmio, rispetto all’esigenza di apprestare interventi immediati a seguito del verificarsi delle recenti gravi crisi finanziarie. Eccezion fatta per il recepimento della direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, infatti, non è stata sinora introdotta alcuna disposizione relativa al settore del risparmio e tale inerzia è da attribuirsi all’emergere nell’ambito delle forze di maggioranza di dissidi e divergenze, concernenti anche problematiche non direttamente attinenti l’assetto del mercato finanziario.
Ciò premesso, l’oratore passa ad analizzare il disegno di legge, che giudica nel complesso positivamente, pur evidenziando taluni profili meritevoli di ulteriore approfondimento, sui quali preannuncia la presentazione di emendamenti da parte della propria parte politica.
Un primo rilievo - di estrema importanza - riguarda le disposizioni concernenti il reato di falso in bilancio, che giudica palesemente insufficienti a tutelare il bene pubblico della chiarezza e veridicità dei documenti contabili delle imprese che fanno appello al pubblico risparmio, richiamando in proposito le differenti normative adottate all’estero. In tale ambito, la valutazione è invece positiva per quanto riguarda l’introduzione della responsabilità penale dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ragion per cui auspica il mantenimento delle relative norme, che costituiscono un apprezzabile elemento di novità.
Parimenti condivisibili, a giudizio dell’oratore, appaiono le disposizioni in materia di governo societario, che segnano un progresso nell’ambito della tutela delle minoranze azionarie. Ritiene tuttavia che tali norme, che hanno dato esiti soddisfacenti dal punto di vista applicativo nelle grandi società ad azionariato diffuso derivanti da privatizzazioni, debbano trovare applicazione integrale soltanto con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, attenuando quindi le prescrizioni concernenti le società piccole e medie.
Riguardo le disposizioni in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni di esponenti bancari, pur giudicando favorevolmente l’introduzione di regole maggiormente stringenti sul conflitto di interessi tra istituti di credito e relativi azionisti, - ritenendo quindi condivisibile l'obiettivo della norma - reputa la disciplina suscettibile di miglioramenti. Osserva, infatti, che l’articolo 8 del disegno di legge introduce una normativa estremamente rigorosa, secondo schemi rigidi, suscettibili pertanto di essere elusi. Meglio sarebbe, allora, introdurre una disposizione elastica che individuasse espressamente, quale bene pubblico da tutelare, la neutralità di condotta degli istituti di credito nell’erogazione del credito scongiurando le indebite ingerenze che gli azionisti delle medesime banche potrebbero esercitare per ottenere comunque finanziamenti. L'elasticità della disposizione verrebbe poi garantita dall'affidare all’Autorità di vigilanza il compito di garantire la correttezza e la legalità dei comportamenti.
Si sofferma poi sulle norme in materia di depositi giacenti presso le banche, osservando che l’articolo 14 del disegno di legge presenta aspetti criticabili e rischia di risultare inefficace: in primo luogo, in quanto determinerebbe costi consistenti a carico degli istituti di credito, con il rischio di una traslazione degli stessi a carico dei clienti, in secondo luogo poiché presenta profili di delicatezza in relazione alla tutela della riservatezza dei dati. Auspica pertanto l’elaborazione di una diversa soluzione normativa che qualifichi i depositi bancari giacenti non quali oggetto di un diritto di credito ma di un diritto reale di proprietà, in quanto tale imprescrittibile, con un onere di custodia da parte delle banche: in tal modo si introdurrebbe una disciplina meno complessa, senza ulteriori costi a carico delle banche e dei risparmiatori.
Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sulle disposizioni in materia di revisione contabile delle società, salva l’opportunità di apportare limitate modifiche di dettaglio; in tema di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e di obblighi informativi conseguenti, pur condividendo la finalità di evitare il ripetersi di episodi di collocamento presso il pubblico di titoli destinati a investitori professionali e di garantire la corretta informativa sulla rischiosità degli investimenti, osserva che l’articolo 11 introduce un regime eccessivamente vincolistico. Infatti, la contestuale previsione di limiti all’entità delle emissioni obbligazionarie, dell’obbligo di redazione di un prospetto informativo e della garanzia di solvenza appare stringente al punto tale da rischiare di scoraggiare il ricorso ai titoli di debito da parte delle imprese italiane, con la negativa conseguenza di incentivare il ricorso delle stesse ad altri canali di finanziamento e di ridurre le possibilità di investimento per i risparmiatori.
Riterrebbe pertanto preferibile la previsione di una disciplina che si incentrasse su di un numero minore di prescrizioni e che, pur garantendo la trasparenza del mercato e le istanze di tutela degli investitori, non rischiasse di pregiudicare un importante segmento del mercato finanziario.
Conclude ribadendo il valore decisivo delle modifiche in senso restrittivo da apportare alla disciplina del reato di falso in bilancio.
Il presidente PONTONE, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.