Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 452 del 09/03/2005
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2430 e CONGIUNTI
Art. 64-bis.
64-bis.12
Manzione
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il primo comma dell’articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente salvo gravi e comprovati motivi, con l’assistenza di difensori"».
64-bis.13
Manzione, Cavallaro
Al comma 3, all’articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma, con il seguente:
«2. Se i coniugi si conciliano, o comunque se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione».
64-bis.13 (testo 2)
Manzione, Cavallaro
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il secondo comma dell’articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto"».
64-bis.14
Manzione, Cavallaro
Al comma 3, all’articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «ed i rispettivi difensori», inserire le seguenti: «nonché i figli minori se ritenuto necessario,».
64-bis.15
Calvi, Legnini
Al comma 3, capoverso «Art. 708», al comma terzo le parole: «comparizione e» sono soppresse.
64-bis.16
Alberti Casellati
Al comma 3, capoverso «Art. 708», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale».
64-bis.17
Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Maritati, Zancan
Al comma 3, capoverso «Art. 708», il quarto comma è sostituito con il seguente:
«Tra la data dell’ordinanza e quella dell’udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti della metà».
64-bis.18
Calvi, Legnini
Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quarto comma, le parole: «, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,» sono soppresse.
64-bis.19
Calvi, Legnini
Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quinto comma, le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché» sono soppresse.
64-bis.01
Bucciero
Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:
«Art. 64-ter.
(Modifica dell’articolo 707 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 707 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: "senza l’assistenza di difensore" sono sostituite dalle seguenti: "con l’assistenza di difensori"».
E, conseguentemente, sopprimere l’articolo 64-ter.
64-bis.02
Bucciero
Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:
«Art. 64-quater.
(Modifica dell’articolo 707 del codice di procedura civile)
1. All’articolo 709 del codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito dall’ordinanza stessa, ed è"».
64-bis.03
Bucciero
Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:
«Art. 64-quinquies.
(Introduzione dell’articolo 709-bis del codice di procedura civile)
1. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione dinanza all’istruttore). – All’udienza dinanza al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cu agli articoli 180, 183 e 184"».