Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 452 del 09/03/2005

   

GIUSTIZIA    (2ª) 

 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

452ª Seduta (notturna) 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.          

 

            La seduta inizia alle ore 20,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa 

(487) CALVI ed altri.  -  Modifiche al codice di procedura civile  

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri.  -  Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi  

(836) COSTA.  -  Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile  

(1438) CAVALLARO.  -  Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo  

(2047) MUGNAI.  -  Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64-bis del testo predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge medesimi, limitatamente agli emendamenti relativi alla nuova formulazione proposta per l'articolo 706 del codice di procedura civile dal citato articolo 64-bis.

 

      Dopo che il senatore BUCCIERO (AN), accogliendo un invito in tal senso del relatore SEMERARO (AN), ha ritirato l'emendamento 64-bis.1, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 64-bis.6 e 64-bis.11, si rimette alla Commissione sull'emendamento 64-bis.3ed esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 64-bis e relativi al nuovo testo proposto per l'articolo 706 del codice di procedura civile.

 

            Il sottosegretario VIETTI esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 64-bis.3 su cui esprime parere favorevole.

 

            Posto ai voti, è approvato l'emendamento 64 bis.3.

 

            Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 64-bis.10, 64-bis.2 e 64-bis.4.

 

            Posto ai voti, è approvato l'emendamento 64-bis.6.

 

            Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti: 64-bis.5, 64-bis.7, 64-bis.8 e 64-bis.9.

 

            Posto ai voti è approvato l'emendamento 64-bis.11.

 

            Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 64-bis.

 

            Dopo che il senatore LEGNINI (DS-U) ha aggiunto la sua firma e rinunciato ad illustrare l'emendamento 64-bis.12, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tale emendamento che viene, poi, posto ai voti e respinto.

 

            Il senatore LEGNINI (DS-U) aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 64-bis.13 in merito al quale si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il relatore SEMERARO (AN), il sottosegretario VIETTI, nuovamente il senatore LEGNINI (DS-U), il presidente Antonino CARUSO e il senatore CALLEGARO (UDC), e al termine del quale il senatore LEGNINI (DS-U), tenendo conto delle indicazioni emerse, modifica l'emendamento 64-bis.13 riformulandolo nell'emendamento 64-bis.13 (testo 2).

 

            Il senatore LEGNINI (DS-U) aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 64-bis.14, mentre ritira l'emendamento 64-bis.15.

 

            Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che si intende che la presentatrice abbia rinunciato ad illustrare l'emendamento 64-bis.16, il senatore LEGNINI (DS-U)  illustra gli emendamenti 64-bis.17 e 64-bis.18, mentre ritira l'emendamento 64-bis.19 in quanto connesso con il precedente emendamento 64-bis.10 già respinto dalla Commissione.

 

            Con specifico riferimento alla formulazione del terzo e del quarto comma del nuovo testo proposto per l'articolo 708 del codice di procedura civile si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore LEGNINI (DS-U), il presidente Antonino CARUSO, il relatore SEMERARO (AN), il sottosegretario VIETTI e il senatore BUCCIERO (AN), e al termine del quale si conviene di dare mandato al relatore affinché in sede di coordinamento formale valuti se collocare gli ultimi quattro commi del nuovo testo proposto per il citato articolo 708 all'interno del vigente articolo 709 del codice di procedura civile, facendo salva la previsione in quest'ultimo attualmente contenuta e ferma restando comunque la necessità che i termini ridotti della metà di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile debbano avere decorrenza diversa a seconda che il convenuto sia o non sia comparso all'udienza presidenziale.

 

            Il senatore LEGNINI (DS-U)  ritira quindi gli emendamenti 64-bis.17 e 64-bis.18, mentre il senatore BUCCIERO (AN) ritira gli emendamenti 64-bis.01, 64-bis.02 e 64-bis.03.

 

            Il relatore SEMERARO (AN) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 64-bis.13 (testo 2), si rimette alla Commissione sull'emendamento 64-bis.16, ed esprime infine parere contrario sull'emendamento 64-bis.14.

 

            Il sottosegretario di Stato VIETTI esprime parere conforme al relatore, fatta eccezione per l'emendamento 64-bis.16 su cui il parere è contrario.

 

            Posto ai voti, è approvato l'emendamento 64-bis.13 (testo 2).

 

            Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 64-bis.14 e 64-bis.16.

 

            Posto ai voti, è approvato l'articolo 64-bis come emendato.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 22.

 

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2430 e CONGIUNTI

Art. 64-bis.

64-bis.12

Manzione

        Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il primo comma dell’articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente salvo gravi e comprovati motivi, con l’assistenza di difensori"».

 

64-bis.13

Manzione, Cavallaro

        Al comma 3, all’articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma, con il seguente:

        «2. Se i coniugi si conciliano, o comunque se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all’azione».

 

64-bis.13 (testo 2)

Manzione, Cavallaro

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il secondo comma dell’articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
        "Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto"».

 

64-bis.14

Manzione, Cavallaro

        Al comma 3, all’articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «ed i rispettivi difensori», inserire le seguenti: «nonché i figli minori se ritenuto necessario,».

 

64-bis.15

Calvi, Legnini

        Al comma 3, capoverso «Art. 708», al comma terzo le parole: «comparizione e» sono soppresse.

 

64-bis.16

Alberti Casellati

        Al comma 3, capoverso «Art. 708», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale».

 

64-bis.17

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Legnini, Maritati, Zancan

        Al comma 3, capoverso «Art. 708», il quarto comma è sostituito con il seguente:

        «Tra la data dell’ordinanza e quella dell’udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti della metà».

 

64-bis.18

Calvi, Legnini

        Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quarto comma, le parole: «, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,» sono soppresse.

 

64-bis.19

Calvi, Legnini

        Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quinto comma, le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché» sono soppresse.

 

64-bis.01

Bucciero

        Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-ter.

(Modifica dell’articolo 707 del codice di procedura civile)

        1. All’articolo 707 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: "senza l’assistenza di difensore" sono sostituite dalle seguenti: "con l’assistenza di difensori"».
        E, conseguentemente, sopprimere l’articolo 64-ter.

 

64-bis.02

Bucciero

        Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-quater.

(Modifica dell’articolo 707 del codice di procedura civile)

        1. All’articolo 709 del codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito dall’ordinanza stessa, ed è"».

 

64-bis.03

Bucciero

        Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-quinquies.

(Introduzione dell’articolo 709-bis del codice di procedura civile)

        1. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione dinanza all’istruttore). – All’udienza dinanza al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cu agli articoli 180, 183 e 184"».