Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 427 del 02/02/2005
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile
(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi
(836) COSTA. - Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI. - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 1° febbraio e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004.
Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 22, il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 22.1 e 22.3, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 22.2.
In senso conforme si esprime il rappresentante del GOVERNO.
Posti ai voti, con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 22.1 e 22.3.
Sono invece separatamente posti ai voti e approvati l'emendamento 22.2, nonché l'articolo 22, come modificato.
Il relatore SEMERARO (AN) illustra l'emendamento aggiuntivo 22.0.1 volto a introdurre una opportuna precisazione nell'articolo 293 del codice di procedura civile riferita al caso in cui la decisione sia assunta dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.
Con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 22.0.1, posto ai voti è approvato.
Il sottosegretario VIETTI chiede quindi al relatore di conoscere le ragioni per le quali, in sede di Comitato ristretto, sia stato soppresso l'articolo 23 nel testo approvato dalla Camera dei deputati con il quale si era voluto introdurre un ulteriore elemento di semplificazione del processo civile inserendo nell'articolo 285 del codice di procedura civile il richiamo anche al secondo comma dell'articolo 170 dello stesso codice.
In risposta, il RELATORE precisa i motivi che hanno indotto il Comitato ristretto alla suddetta soppressione, dettati sostanzialmente dal fatto che, trattandosi di notificazione e non già di comunicazione della sentenza, si è ritenuto necessario prevedere che l'atto dovesse riguardare la parte la quale, in ipotesi, potrebbe al momento non essere più difesa dall'avvocato cui la notificazione viene effettuata.
Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-U) ha dato per illustrato l'emendamento 24.1 e che il rappresentante del Governo ha espresso su di esso un parere contrario, l'emendamento 24.1, posto ai voti, è respinto.
Posto ai voti, è approvato l'articolo 24.
Dato per illustrato l'emendamento 24-ter.1, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, questo viene posto ai voti e respinto.
Illustrando l'emendamento 24-ter.2 , a sua firma, il senatore CENTARO (FI) ritiene debba considerarsi opportuna la modifica proposta per la ragione che l'insolvenza di una delle parti deve essere collegata all'esecuzione provvisoria disposta dal giudice.
Il presidente Antonino CARUSO ricorda come l'articolo 24-ter nel testo del Comitato ristretto abbia inteso precisare che l'insolvenza - di cui il giudice dovrà tener conto - non è quella che deriva dall'esecuzione della sentenza bensì quella causata da seri motivi che fanno ritenere che la parte non sia in grado oggettivamente di corrispondere all'obbligo di pagamento.
Accogliendo un invito in tal senso del relatore, il senatore CENTARO (FI) ritira quindi l'emendamento 24-ter.2.
Posto ai voti, è approvato l'articolo 24-ter.
Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 25.1 per effetto della reiezione dell'emendamento 2.1, il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ritira l'emendamento 25.2 , che ha rinunciato ad illustrare.
Posto ai voti, è approvato l'articolo 25.
Il sottosegretario VIETTI raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 26.1 suggerito dalla rilevazione di talune difficoltà interpretative nella formulazione adottata nel testo del Comitato ristretto sul punto in questione.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ritiene preferibile - rispetto all'emendamento 26.1 - la soluzione più decisa contenuta nell'emendamento 26.2, giudicando peraltro non corretto che nella motivazione della sentenza si faccia riferimento a leggi sopravvenute.
Anche il senatore CENTARO (FI) giudica superflua la specificazione prevista nell'ultimo periodo della lettera b) dell'articolo 26 del testo del Comitato ristretto, laddove si prevede che agli effetti della decisione non hanno rilevanza i mutamenti della legge successivi alla pubblicazione del dispositivo, poiché è incontestabile che il dispositivo pubblicato cristallizza la decisione assunta.
A giudizio del relatore SEMERARO (AN) non è invece da escludersi l'ipotesi che una volta depositato il dispositivo della sentenza, la motivazione successiva possa trovare sostegno in un ius superveniens.
Il presidente Antonino CARUSO pone quindi in rilievo la circostanza che, se verrà mantenuto sul punto in questione la soluzione adottata dal Comitato ristretto, occorrerà intervenire in sede di coordinamento finale del testo nel senso di prevedere una analoga disposizione valevole in tutti i casi nei quali si verifichi una disgiunzione temporale tra il deposito del dispositivo e quello della motivazione, e non limitatamente al solo giudizio di cassazione.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.
Su invito del relatore, il senatore ZANCAN(Verdi-U), ritira poi l'emendamento 26.3.
Con il parere favorevole del RELATORE viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 26.1.
Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.2.
La Commissione approva quindi l'articolo 26, come modificato.
Il relatore SEMERARO (AN) illustra l'emendamento 26.0.1 che, previo parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.
Il presidente Antonino CARUSO, illustrando l'emendamento 26.0.2 sottolinea che la proposta riprende una parte del contenuto del disegno di legge in materia di sfratti (Atto Senato n. 1590), nella formulazione licenziata dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente.
Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-U) ha preannunciato il suo voto contrario, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 26.0.2, posto ai voti, è approvato.
Dopo che il rappresentante del GOVERNO ne ha sollecitato l'accoglimento, la Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 27.1.
Segue una breve illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 27.0.1 del RELATORE, dopo di che, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.