Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 420 del 19/01/2005
Azioni disponibili
(3176) Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi e Pisapia
(59) EUFEMI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.
Il senatore FASSONE(DS-U), intervenendo in discussione generale, osserva preliminarmente che, se da un lato il disegno di legge n. 3176 si muove nella direzione della eliminazione della sanzione penale detentiva per i reati di parola, e cioè in una direzione di cui l'eliminazione del reato di oltraggio operata dalla legge n. 205 del 1999 costituisce uno dei più significativi esempi, di contro occorre riflettere sulle implicazioni di carattere sistematico dell'intervento - tra l'altro anche alla luce del citato intervento del 1999 - e sull'importanza di assicurare un'adeguata tutela della persona offesa. A questo ultimo riguardo infatti è pur vero che una particolare attenzione all'istituto della rettifica si colloca indubbiamente in questa prospettiva, ma intervenire esclusivamente sulla rettifica non basta ad assicurare il completo ristoro dell'offesa. E' importante invece che vi siano sanzioni penali adeguate che possano svolgere la loro funzione dissuasiva. In ogni caso qualora si intendesse continuare nella scelta operata ritiene comunque necessario rivedere al rialzo l'entità della pena pecuniaria, così come la comminazione di pene accessorie non andrebbe circoscritta alle sole ipotesi di recidiva, risultando ad esempio opportuno che l'interdizione, anche soltanto per un breve periodo, sia prevista sempre in relazione alla commissione del reato. Al tempo stesso dovrebbe essere meglio strutturata la rettifica, sembrando opportuno che alla dichiarazione dell'offeso si accompagni in molti casi anche il commento dell'autore della pubblicazione. Reputa infatti condivisibili le osservazioni del senatore Zancan svolte in occasione del suo intervento nel corso della precedente seduta per cui si potrebbe valutare, in via mediana, di prevedere la pubblicazione del commento qualora abbia la funzione di avvalorare la dichiarazione di rettifica. Osserva quindi come non trovi specifica considerazione la diffamazione a mezzo stampa effettuata senza l'attribuzione di un fatto determinato che sarebbe opportuno disciplinare specificamente con l'occasione in quanto può essere altrettanto nociva. Dare, ad esempio, del mafioso senza che all'affermazione si accompagni l'indicazione di fatti specifici o circostanze a sostegno può comunque produrre effetti gravissimi per il destinatario della diffamazione. Non vi è quindi ragione per non estendere l'intervento in questa direzione anche perché non intervenendo si rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento, ad esempio per quanto riguarda la possibilità del ricorso allo strumento dei provvedimenti di urgenza per ottenere la rettifica. Altra fattispecie che sarebbe utile considerare è quella dell'ingiuria effettuata nell'ambito di un confronto televisivo. Si tratta di fattispecie nuove che meritano specifica considerazione.
Ultimo punto sul quale richiama l'attenzione è la disposizione di cui all'articolo 4 - disposizione transitoria - del disegno di legge n. 3176 che realizza un vulnus che riesce difficile accettare. Ritiene che il principio della intangibilità del giudicato vada difeso finché possibile, anche se è pur vero che è difficile ritenere ammissibile l'esecuzione di una pena quando è mutata rispetto ad una data fattispecie la comune sensibilità tradottasi in un intervento di riduzione della specie o dell'entità della pena medesima. Si chiede al riguardo se non sia allora opportuno seguire la strada di un intervento di carattere generale sull'articolo 2 del codice penale, prevedendo che la cessazione dell'esecuzione della pena operi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nei casi in cui alla pena detentiva il legislatore ha sostituito la sola pena pecuniaria,
Dopo che il relatore Antonino CARUSO (AN) ha condiviso, in linea di principio, la possibilità di prendere in considerazione un intervento di più ampia portata, come potrebbe essere quello da ultimo ipotizzato dal senatore Fassone ovvero introducendo una previsione che facendo salva la decisione operi esclusivamente sotto il profilo dell'esecuzione della pena, il senatore FASSONE, valutando con interesse la proposta del relatore, si chiede se tale proposta non si possa meglio inquadrare nell'ambito dell'articolo 673 del codice di procedura penale più che con riferimento all'articolo 2.
Ha quindi la parola il senatore ZICCONE (FI) il quale evidenzia che l'esigenza rappresentata dal senatore Fassone e dal Presidente è reale e da tempo è stata presa in considerazione da parte della dottrina.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.