Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 420 del 19/01/2005

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2430 E CONGIUNTI

 

Art. 1.

1.1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «settemilacinquecento» con le seguenti: «cinquemila».

 

Art. 2.

2.1

Il Governo

        Sopprimere l’articolo.

 

Art. 3.

3.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 

Art. 4.

4.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Sopprimere l’articolo.

 

4.2 (testo 2)

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. L’articolo 96 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

        "Art. 96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, anche d’ufficio, condanna l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali, salvo che la parte danneggiata si riservi di agire in separato giudizio"».

 

4.2

Il Governo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. L’articolo 96 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

        "Art. 96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d’ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, anche d’ufficio, condanna l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali"».

 

4.3

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, capoverso «Art. 96», primo periodo, sopprimere le parole: «manifestamente inammissibile o».

 

4.4

Semeraro

        Al comma 1, capoverso «Art. 96», sostitire l’ultimo periodo con il seguente: «In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno».

 

 

 

Art. 5.

5.1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere le parole: «da parte dell’ufficio».

 

5.2

Il Governo

        Al comma 1, sostituire le parole: «possibile certificare il ricevimento», con le seguenti: «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

 

Art. 6.

6.1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, premettere alle parole: «L’avviso di cui» le seguenti: «Salvo che la legge ne prescriva la notificazione,».

 

6.100

Il Relatore

        Al comma 1, capoverso ivi richiamato, sostituire le parole: «L’avviso» con le altre: «La comunicazione».

 

6.2

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, sopprimere le parole: «da parte dell’ufficio».

 

6.3

Il Governo

        Al comma 1, sostituire le parole: «possibile certificare il ricevimento» con le seguenti: «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

 

6.0.1

Callegaro

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L’articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:

        "Art. 139 - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). – Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notidicazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa d’abitazione o dove ha l’ufficio o dove esercita l’attività di qualsiasi natura.

        Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto indistintamente nei luoghi indicati nel primo comma, a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

        In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario.

        L’ufficiale giudiziario ne dà notizia al destiantario dell’avvenuta notificazione dell’atto al portiere dello stabile a mezzo comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata.

        Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l’atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.

        Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate le disposizioni nei commi che precedono"».

 

6.0.1 (testo 2)

Callegaro

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L’articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:

        "Art. 139. - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). – Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

        Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l’atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.

        Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni nei commi che precedono"».

 

6.0.2

Cavallaro

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        Dopo l’articolo 137 del codice di procedura civile, è inserito seguente:

        "Art. 137-bis. - (Significazioni). – Le significazioni sono eseguite, su istanza di parte, dall’ufficiale giudiziario, il quale provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie e dopo la consegna redige processo verbale delle operazioni effettuate. È necessario procedere con la significazione per tutti gli atti introduttivi del giudizio, per le sentenze e per gli atti di precetto"».

 

6.0.3

Tirelli

        Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Il comma secondo dell’articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

        "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a cura del servizio postale"».

 

6.0.3 (testo 2)

Tirelli

        Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Il comma secondo dell’articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

        "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale"».

 

6.0.4

Il Relatore

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All’articolo 136 C.p.c. - dopo il secondo comma, inserire il seguente:

        "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo fax o a mezzo posta elettronica quando sia possibile certificare il ricevimento, sempre che risulti agli atti l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 134 C.p.c."».

 

6.0.4 (testo 2)

Il Relatore

        Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All’articolo 136 C.p.c. - dopo il secondo comma, inserire il seguente:

        "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo fax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione, e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"».

 

Art. 7.

7.1

Il Relatore

        Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».

 

7.2

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) al secondo comma aggiungere in fine il periodo: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità"».

 

7.2 (testo 2)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

        Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) al secondo comma aggiungere in fine il periodo: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"».