Legislatura 14ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 420 del 19/01/2005
Azioni disponibili
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2005
420ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(3176) Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi e Pisapia
(59) EUFEMI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.
Il senatore FASSONE(DS-U), intervenendo in discussione generale, osserva preliminarmente che, se da un lato il disegno di legge n. 3176 si muove nella direzione della eliminazione della sanzione penale detentiva per i reati di parola, e cioè in una direzione di cui l'eliminazione del reato di oltraggio operata dalla legge n. 205 del 1999 costituisce uno dei più significativi esempi, di contro occorre riflettere sulle implicazioni di carattere sistematico dell'intervento - tra l'altro anche alla luce del citato intervento del 1999 - e sull'importanza di assicurare un'adeguata tutela della persona offesa. A questo ultimo riguardo infatti è pur vero che una particolare attenzione all'istituto della rettifica si colloca indubbiamente in questa prospettiva, ma intervenire esclusivamente sulla rettifica non basta ad assicurare il completo ristoro dell'offesa. E' importante invece che vi siano sanzioni penali adeguate che possano svolgere la loro funzione dissuasiva. In ogni caso qualora si intendesse continuare nella scelta operata ritiene comunque necessario rivedere al rialzo l'entità della pena pecuniaria, così come la comminazione di pene accessorie non andrebbe circoscritta alle sole ipotesi di recidiva, risultando ad esempio opportuno che l'interdizione, anche soltanto per un breve periodo, sia prevista sempre in relazione alla commissione del reato. Al tempo stesso dovrebbe essere meglio strutturata la rettifica, sembrando opportuno che alla dichiarazione dell'offeso si accompagni in molti casi anche il commento dell'autore della pubblicazione. Reputa infatti condivisibili le osservazioni del senatore Zancan svolte in occasione del suo intervento nel corso della precedente seduta per cui si potrebbe valutare, in via mediana, di prevedere la pubblicazione del commento qualora abbia la funzione di avvalorare la dichiarazione di rettifica. Osserva quindi come non trovi specifica considerazione la diffamazione a mezzo stampa effettuata senza l'attribuzione di un fatto determinato che sarebbe opportuno disciplinare specificamente con l'occasione in quanto può essere altrettanto nociva. Dare, ad esempio, del mafioso senza che all'affermazione si accompagni l'indicazione di fatti specifici o circostanze a sostegno può comunque produrre effetti gravissimi per il destinatario della diffamazione. Non vi è quindi ragione per non estendere l'intervento in questa direzione anche perché non intervenendo si rischia di creare ingiustificate disparità di trattamento, ad esempio per quanto riguarda la possibilità del ricorso allo strumento dei provvedimenti di urgenza per ottenere la rettifica. Altra fattispecie che sarebbe utile considerare è quella dell'ingiuria effettuata nell'ambito di un confronto televisivo. Si tratta di fattispecie nuove che meritano specifica considerazione.
Ultimo punto sul quale richiama l'attenzione è la disposizione di cui all'articolo 4 - disposizione transitoria - del disegno di legge n. 3176 che realizza un vulnus che riesce difficile accettare. Ritiene che il principio della intangibilità del giudicato vada difeso finché possibile, anche se è pur vero che è difficile ritenere ammissibile l'esecuzione di una pena quando è mutata rispetto ad una data fattispecie la comune sensibilità tradottasi in un intervento di riduzione della specie o dell'entità della pena medesima. Si chiede al riguardo se non sia allora opportuno seguire la strada di un intervento di carattere generale sull'articolo 2 del codice penale, prevedendo che la cessazione dell'esecuzione della pena operi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nei casi in cui alla pena detentiva il legislatore ha sostituito la sola pena pecuniaria,
Dopo che il relatore Antonino CARUSO (AN) ha condiviso, in linea di principio, la possibilità di prendere in considerazione un intervento di più ampia portata, come potrebbe essere quello da ultimo ipotizzato dal senatore Fassone ovvero introducendo una previsione che facendo salva la decisione operi esclusivamente sotto il profilo dell'esecuzione della pena, il senatore FASSONE, valutando con interesse la proposta del relatore, si chiede se tale proposta non si possa meglio inquadrare nell'ambito dell'articolo 673 del codice di procedura penale più che con riferimento all'articolo 2.
Ha quindi la parola il senatore ZICCONE (FI) il quale evidenzia che l'esigenza rappresentata dal senatore Fassone e dal Presidente è reale e da tempo è stata presa in considerazione da parte della dottrina.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge di iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile
(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi
(836) COSTA. - Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI. - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.
Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004).
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 5.1.
Il sottosegretario VIETTI illustra l'emendamento 5.2 la cui formulazione fa implicito rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Il relatore SEMERARO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2.
Concorda il rappresentante del GOVERNO.
Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2, nonché l'articolo 5 come emendato.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2.
Il sottosegretario VIETTI illustra l'emendamento 6.3.
Il relatore SEMERARO (AN) presenta - e la Commissione ammette - l'emendamento 6.100 che recepisce un suggerimento avanzato dal presidente Antonino Caruso e viene incontro all'esigenza di chiarificazione normativa sottesa all'emendamento 6.1. Il relatore invita pertanto il senatore Fassone a ritirare quest'ultimo emendamento.
Il senatore FASSONE (DS-U) ritira l'emendamento 6.1.
Il relatore SEMERARO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.3.
Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.100.
Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 6.100, 6.2 e 6.3, nonché l'articolo 6 come emendato.
Il senatore CALLEGARO (UDC) illustra l'emendamento 6.0.1. evidenziando come tale proposta emendativa intervenga sull'articolo 139 del codice di procedura civile con la finalità di semplificare l'attuale normativa ed espungendo, inoltre, dai soggetti presso i quali può essere eseguita la notificazione nei casi di cui al citato articolo 139 l'ipotesi del vicino di casa che accetti di riceverla.
Il presidente Antonino CARUSO condivide l'intervento proposto per quanto riguarda l'articolo 139 del codice di procedura civile con specifico riferimento all'eliminazione dell'ipotesi relativa al vicino di casa. La previsione vigente al riguardo gli sembra infatti non più adeguata alla sensibilità odierna soprattutto per ciò che attiene alla sua compatibilità con quell'esigenza di tutela della privacy che viene affermandosi progressivamente in modo sempre più marcato.
Il sottosegretario VIETTI rileva come le considerazioni che portano il presidente Antonino Caruso ad auspicare l'eliminazione del riferimento all'ipotesi del vicino di casa, dall'articolo 139 del codice di procedura civile, dovrebbero coerentemente portare ad eliminare - nello stesso articolo - anche il riferimento alla possibilità di effettuare una notificazione mediante consegna di copia dell'atto al portiere.
Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO(UDC), il quale ritiene che la posizione del portiere sia differente da quella del vicino di casa e del relatore SEMERARO (AN) per il quale, invece, ove si accedesse alla proposta di eliminare il riferimento ai vicini di casa, ritiene che si potrebbe espungere anche il riferimento al portiere.
Il presidente Antonino CARUSO richiama quindi l'attenzione sulla possibilità di rendere più chiaro il raccordo fra l'articolo 139 ed il precedente articolo 138.
Seguono quindi sulle problematiche concernenti la formulazione dell'emendamento ulteriori brevi interventi del senatore TIRELLI(LP), del senatore GUBETTI(FI), nuovamente del presidente Antonino CARUSO, del sottosegretario VIETTI e del relatore SEMERARO(AN). Al termine il senatore CALLEGARO(UDC), tenendo conto del dibattito svoltosi, modifica l'emendamento 6.0.1 riformulandolo nell'emendamento 6.0.1 (testo 2) che è poi posto ai voti ed approvato.
Dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrarlo, col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.2.
Il senatore TIRELLI (LP) illustra l'emendamento 6.0.3 e, recependo un suggerimento del rappresentante del GOVERNO, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 6.0.3 (testo2) che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.
Il relatore SEMERARO (AN) illustra l'emendamento 6.0.4 e, recependo un suggerimento del rappresentante del GOVERNO, lo modifica riformulandolo nell'emendamento 6.0.4 (testo 2).
Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 6.0.4 (testo 2), tale emendamento è posto ai voti ed approvato.
Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 7.2, il relatore SEMERARO (AN) illustra l'emendamento 7.1 ed esprime parere favorevole sul già menzionato emendamento 7.2.
Il sottosegretario VIETTI concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1.
Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.1.
Il relatore SEMERARO (AN) aggiunge la sua firma all'emendamento 7.2 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 7.2 (testo 2) su cui il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere favorevole.
Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l'emendamento 7.2 (testo 2) e l'articolo 7 come emendato.
Senza discussione è infine approvato l'articolo 8.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente Antonino CARUSO avverte che le sedute della Commissione già convocate per oggi alle ore 21 e per domani alle ore 14,30 non avranno più luogo.
La seduta termina alle ore 16,55.
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2430 E CONGIUNTI
Art. 1.
1.1
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «settemilacinquecento» con le seguenti: «cinquemila».
Art. 2.
2.1
Il Governo
Sopprimere l’articolo.
Art. 3.
3.1
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Art. 4.
4.1
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Sopprimere l’articolo.
4.2 (testo 2)
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L’articolo 96 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, anche d’ufficio, condanna l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali, salvo che la parte danneggiata si riservi di agire in separato giudizio"».
4.2
Il Governo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4. – 1. L’articolo 96 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d’ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, anche d’ufficio, condanna l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite. In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali"».
4.3
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, capoverso «Art. 96», primo periodo, sopprimere le parole: «manifestamente inammissibile o».
4.4
Semeraro
Al comma 1, capoverso «Art. 96», sostitire l’ultimo periodo con il seguente: «In entrambi i casi, è fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno».
Art. 5.
5.1
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole: «da parte dell’ufficio».
5.2
Il Governo
Al comma 1, sostituire le parole: «possibile certificare il ricevimento», con le seguenti: «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».
Art. 6.
6.1
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, premettere alle parole: «L’avviso di cui» le seguenti: «Salvo che la legge ne prescriva la notificazione,».
6.100
Il Relatore
Al comma 1, capoverso ivi richiamato, sostituire le parole: «L’avviso» con le altre: «La comunicazione».
6.2
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, sopprimere le parole: «da parte dell’ufficio».
6.3
Il Governo
Al comma 1, sostituire le parole: «possibile certificare il ricevimento» con le seguenti: «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».
6.0.1
Callegaro
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. L’articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:
"Art. 139 - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). – Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notidicazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa d’abitazione o dove ha l’ufficio o dove esercita l’attività di qualsiasi natura.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto indistintamente nei luoghi indicati nel primo comma, a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario.
L’ufficiale giudiziario ne dà notizia al destiantario dell’avvenuta notificazione dell’atto al portiere dello stabile a mezzo comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l’atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate le disposizioni nei commi che precedono"».
6.0.1 (testo 2)
Callegaro
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. L’articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:
"Art. 139. - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). – Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l’atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci.
Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni nei commi che precedono"».
6.0.2
Cavallaro
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
Dopo l’articolo 137 del codice di procedura civile, è inserito seguente:
"Art. 137-bis. - (Significazioni). – Le significazioni sono eseguite, su istanza di parte, dall’ufficiale giudiziario, il quale provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie e dopo la consegna redige processo verbale delle operazioni effettuate. È necessario procedere con la significazione per tutti gli atti introduttivi del giudizio, per le sentenze e per gli atti di precetto"».
6.0.3
Tirelli
Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il comma secondo dell’articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a cura del servizio postale"».
6.0.3 (testo 2)
Tirelli
Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Il comma secondo dell’articolo 136 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:
"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale"».
6.0.4
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 136 C.p.c. - dopo il secondo comma, inserire il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo fax o a mezzo posta elettronica quando sia possibile certificare il ricevimento, sempre che risulti agli atti l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 134 C.p.c."».
6.0.4 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All’articolo 136 C.p.c. - dopo il secondo comma, inserire il seguente:
"Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo fax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione, e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi"».
Art. 7.
7.1
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
7.2
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al secondo comma aggiungere in fine il periodo: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità"».
7.2 (testo 2)
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al secondo comma aggiungere in fine il periodo: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale"».