Legislatura 14ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 220 del 20/10/2004
Azioni disponibili
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004
220ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle attività produttive Urso.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3034) Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati
(183) VENTUCCI. - Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all' estero - Business Communities
- e petizione n. 145 ad essi attinente
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto )
Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PONTONE (AN) dopo aver ricordato che nel corso della seduta di ieri è stato completato l'esame degli emendamenti all'articolo 1, pone in votazione lo stesso articolo 1 come modificato.
La Commissione approva.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti agli articoli successivi, in parte già pubblicati in allegato alla seduta del 6 ottobre.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) fa presente che la Commissione bilancio si è pronunciata a favore della soppressione dell'articolo 2, per il quale non sarebbero disponibili le previste risorse finanziarie. Dichiara di concordare con il contenuto dell'articolo 2, ma ritiene che sia indispensabile risolvere il problema della copertura.
Il vice ministro URSO ribadisce che in questa fase considera preferibile mantenere il testo già approvato dalla Camera, ma si impegna a proporre in Assemblea idonee modificazioni qualora fosse confermato il problema di ordine finanziario sollevato dalla Commissione bilancio. Analogamente, chiede il ritiro degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2, riservandosi di presentare una nuova formulazione per l'esame in Assemblea
Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo è respinto l'emendamento 2.1.
Posto ai voti, l'articolo 2 viene approvato senza modifiche.
Vengono quindi ritirati gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 (testo 2) e 2.0.6.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.
Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
Con il parere favorevole del relatore e del Governo è approvato l'emendamento 3.6.
Con il parere favorevole del Governo è approvato l'emendamento proposto dal relatore 3.7 (testo 2).
Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 3.8.
Con il parere favorevole del relatore e del Governo viene approvato l'emendamento 3.9.
Sono quindi ritirati gli emendamenti 3.10 e 3.11.
E'altresì ritirato l'emendamento 3.12, dopo che il Governo ha precisato che sono già definiti accordi con le singole regioni.
Sono quindi ritirati gli emendamenti 3.13, 3.14 (con riserva di presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea) e 3.15.
Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 3 con le modifiche introdotte.
Si passa successivamente all'esame degli emendamenti all'articolo 4.
Vengono ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.
Con riferimento all'emendamento 4.5, il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) insiste sull'opportunità di approvarlo al fine di coinvolgere le associazioni di categoria.
Il vice ministro URSO precisa che è preferibile prevedere in tale ambito il coinvolgimento dei soli soggetti istituzionali.
Il senatore MACONI (DS-U) ritira l'emendamento riservandosi di formulare un ordine del giorno per l'Assemblea.
Viene quindi approvato l'articolo 4.
Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 5.
Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.
Viene ritirato l'emendamento 5.4, mentre è respinto l'emendamento 5.5 previo parere contrario del relatore e del Governo.
Il presidente PONTONE (AN), con riferimento al comma 3 dell'articolo 5 propone una riformulazione che tiene conto di quanto previsto dagli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.100 (di identico contenuto), nonchè dell'emendamento 5.6, che si riferisce anche al comma 2 (emendamento 5.9 - testo 2).
I presentatori degli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.100 concordano con la proposta del Presidente.
L'emendamento 5.9 (nuovo testo), previo parere favorevole del Governo, viene posto ai voti e approvato.
Con il parere favorevole del relatore e del Governo è anche approvato l'emendamento 5.7.
Con il parere contrario del relatore e del Governo è respinto l'emendamento 5.8.
L'emendamento 5.11 viene ritirato.
Il presidente PONTONE presenta quindi una riformulazione degli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.101 (di identico contenuto) (emendamento 5.12 - testo 2).
I presentatori degli emendamenti 5.12, 5.13 e 5.101 dichiarano di concordare con la proposta del Presidente.
L'emendamento 5.12 (testo 2), previo parere favorevole del Governo, viene approvato.
La Commissione approva quindi l'articolo 5 come modificato.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), accogliendo la richiesta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo, presenta l'emendamento 5.0.1 (nuovo testo). Precisa che in tal modo vengono anche superate le obiezioni di natura finanziaria in quanto al Ministero delle attività produttive viene attribuita la mera facoltà di stipulare accordi di programma utilizzando le risorse eventualmente disponibili.
Con il parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 5.0.1 (testo 2) viene approvato.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6. Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.
Con il parere favorevole del Governo è approvato l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.
Con il parere contrario del relatore e del Governo sono respinti gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.
Con la modifica introdotta viene approvato l'articolo 6.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.
Con il parere favorevole del relatore e del Governo sono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2.
E' quindi approvato l'articolo 7 come modificato.
Vengono ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.100.
Il vice ministro URSO fa presente che sull'emendamento 7.0.5 è stato formulato parere contrario dalla Commissione bilancio. Appare quindi opportuno ritirare tale emendamento, anche nella nuova formulazione (emendamento 7.0.5 - testo 2).
Non essendo stato ritirato, l'emendamento 7.0.5 (testo 2) viene posto ai voti e respinto.
Viene quindi approvato l'articolo 8.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto di astensione sul disegno di legge in esame. La sua parte politica concorda pienamente sull'esigenza di rafforzare la competitività delle imprese italiane, ma nel testo non si affronta in modo compiuto e soddisfacente tale complesso problema. Riconosce tuttavia al Governo di aver operato opportunamente in sede WTO per avviare una adeguata tutela della produzione italiana e valuta positivamente il contributo che il provvedimento in discussione può fornire per una più efficace proiezione estera delle imprese italiane.
I Gruppi di opposizione hanno contribuito con specifiche proposte emendative al miglioramento del testo, anche se il problema principale sembra essere quello di reperire le risorse finanziarie per rendere effettivamente efficaci gli strumenti che si vogliono introdurre. L'esigenza di un effettivo raccordo tra i soggetti che operano all'estero appare comunque imprescindibile anche e soprattutto per il sostegno delle piccole e medie imprese. Ritiene che il Governo dovrà riferire al Parlamento, dopo la fase di avvio dei nuovi sportelli, sulla efficacia della loro attività.
Il senatore BETTAMIO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame. A suo giudizio si tratta di un primo significativo passo verso una necessaria razionalizzazione degli interventi all'estero. Auspica un sempre maggior coordinamento tra gli organismi preposti.
Il senatore MACONI (DS-U) considera insufficiente il provvedimento per un efficace sostegno della internazionalizzazione delle imprese. Anche dal punto di vista della razionalizzazione degli interventi sarebbero necessarie trasformazioni più radicali. Ricorda, al riguardo, la proposta della sua parte politica di costituire di una specifica agenzia. Il disegno di legge n. 3034 con le modifiche introdotte appare comunque un passo in avanti nella direzione di un maggior coordinamento delle iniziative. Dichiara il proprio voto di astensione.
Il senatore SEMERARO (AN) non concorda con i rilievi critici testè formulati dal senatore Maconi. A suo avviso il provvedimento consentirà un sostanziale miglioramento dell'azione a favore della internazionalizzazione delle imprese. Da ciò conseguiranno anche effetti positivi sull'occupazione. In considerazione di ciò e dopo aver sottolineato la rilevanza delle norme che il Parlamento si accinge ad approvare, dichiara il voto favorevole della sua parte politica.
La Commissione conferisce infine al presidente PONTONE (AN) il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3034 con le modificazione accolte nel corso dell'esame e propone l'assorbimento del disegno di legge n. 183, intendendosi compiuto anche l'esame della petizione. Il relatore è altresì autorizzato a chiedere lo svolgimento della relazione orale.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore CHIUSOLI (DS-U) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei disegni di legge n. 2717 in materia di pubblicità ingannevole e n. 3058 sull'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei consumatori e degli utenti, quest'ultimo assegnato alle Commissioni 2ª e 10ª riunite.
In relazione alle notizie concernenti i nuovi accordi Finmeccanica e Bae Systems, ritiene opportuno inoltre riconsiderare la proposta di relazione sul settore aerospaziale che la Commissione si accinge ad approvare. Propone al riguardo che la Sottocommissione per le politiche aerospaziali compia un approfondimento delle novità che stanno emergendo.
Il presidente PONTONE prende atto di tali richieste.
La seduta termina alle ore 16,05.
ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3034
Art. 2
2.0.5 (Testo 2)
BETTAMIO
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente articolo:
Art. 2-bis
(Disposizioni per facilitare la costituzione ed il funzionamento degli Sportelli unici)
1. Al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli Sportelli unici all’estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2004, di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro di 1.600.000 per l’anno 2006.
Conseguentemente sostituire l’articolo 8, comma 2, con il seguente:
2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all’articolo 2-bis, pari ad euro 12.633.880 per l’anno 2004, ad euro 15.094.061 per l’anno 2005 e ad euro 15.394.061 annui a decorrere dall’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall’anno 2007 al finanziamento del fondo di cui all’articolo 2-bis, si provvede ai sensi della lettera d) dell’articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978.
Art. 3
3.7 (Testo 2)
IL RELATORE
All’articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole "avvalendosi dell’ICE" inserire le seguenti: "e di Sviluppo Italia S.p.A., relativamente all’attività di formazione per l’attrazione degli investimenti,"
Art. 5
5.9 (Testo 2)
IL RELATORE
Al comma 2 sopprimere le parole: ", e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,".
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Il Ministro per le attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli organismi rappresentativi delle comunità e con le comunità d’affari italiane all’estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
5.100
SEMERARO
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, e con le Regioni, promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con gli organismi rappresentativi delle comunità e delle imprese italiane all’estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore e di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese".
5.12 (Testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori si coordinano con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all’estero e riconosciuti dal Governo italiano"
5.101
SEMERARO
Sopprimere il comma 4.
5.0.1 (Testo 2)
COVIELLO
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente articolo:
Art. 5-bis
1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con le regioni ricadenti nell’area dell’obiettivo 1, può stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio.
Art. 7
7.0.5 (Testo 2)
BETTAMIO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
"Articolo 7-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all’articolo 3 della presente legge. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";
b) all’articolo 20, comma 3, lettera b), le parole "provenienti da imprese pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private,".
2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
7.0.100
SEMERARO
Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:
"Art. 7- bis
(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19)
1. L’art. 1 comma 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 è sostituito dal seguente:
"Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e la regione Trentino Alto – Adige nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del loro territorio quali regioni frontaliere della Unione europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con le repubbliche dell’ex Unione Sovietica nonché con la Repubblica Popolare Cinese e India sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge".
2. L’art. 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 è sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento e la partecipazione ad imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione Europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, nonché per la prestazione di garanzie in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società od imprese estere, entro i limiti di cui all’articolo 2, comma 5, è costituita la società finanziaria Finest ".
3. L’art. 2 comma 5 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 è sostituito dal seguente:
"Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.
Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le seguenti disposizioni:
a) Finest può concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere partecipate da Finest in misura non eccedente il 25 per cento dell’impegno finanziario previsto dal programma economico dell’impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. l limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all’impegno previsto dal programma economico dell’impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;
b) Finest può partecipare a societa' italiane o estere che abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali societa' finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring, nonché partecipare a società o fondi d’investimento pubblici, privati e/o misti. In tali casi non si applicano la percentuale di partecipazione, il vincolo di durata e l’obbligo di cessione di cui al presente comma;
c) Finest può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
d) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle Attività Produttive, Finest può gestire i fondi rotativi di cui all’art 5, comma 2 lettera g) della legge 21 marzo 2001 n. 84.
Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione puo' essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applica il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui Finest, in deroga ai limiti di cui al presente comma, puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero;
e) individua, ai fini degli interventi della Finest, i Paesi o aree geografiche di interesse prioritario difformi dai Paesi citati all’art. 1 comma 1. Finest in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle Attività Produttive potrà gestire quota parte dei fondi di cui al comma 1 dell’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, nonché quota parte dei fondi rotativi istituiti ai sensi dell’art 46 della legge 12 dicembre 2002 n. 273.
Il soggetto gestore del fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973 n. 295 corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all’estero partecipate dalla Finest ed aventi sede in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, con le modalità, le condizioni e l’importo massimo stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive."