Legislatura 14ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 217 del 06/10/2004
Azioni disponibili
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004
217ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro delle attività produttive Urso.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(3034) Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati
(183) VENTUCCI. - Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all' estero - Business Communities
- e petizione n. 145 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 27 luglio.
Il presidente PONTONE avverte che il rappresentante del Governo ha testé presentato alcuni nuovi emendamenti al disegno di legge n. 3034, già assunto dalla Commissione quale testo base.
Propone di considerare illustrati gli altri emendamenti presentati e di procedere nell'esame acquisendo la valutazione del Governo sugli stessi anche alla luce dei nuovi emendamenti.
Conviene la Commissione.
Il vice ministro URSO precisa che l'emendamento 1.100 è finalizzato a chiarire la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 concernente le macroaree di interesse economico-commerciale. L'emendamento 1.101 riformula il comma 7 dello stesso articolo 1 precisando che si terrà conto prioritariamente, anche al fine di attuare una corretta economia di gestione, delle professionalità esistenti presso il Ministero delle attività produttive, il Ministero degli affari esteri e l'Istituto nazionale per il commercio estero, per la direzione degli sportelli unici. Illustra quindi l'emendamento 2.0.100 che, per facilitare la costituzione ed il funzionamento degli stessi sportelli unici, prevede integrazioni dell'organico del Ministero degli affari esteri. Su tale ultimo emendamento, peraltro, si riserva di acquisire e di rappresentare alla Commissione ulteriori elementi in ordine alla copertura finanziaria.
In relazione agli emendamenti testé illustrati, il rappresentante del Governo chiede il ritiro degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, 1.23, 1.29, 1.30, 1.31, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6. Dopo aver ritirato gli emendamenti 1.27, 2.0.1 e 2.0.4 precisa con riferimento agli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, si è convenuto che le disposizioni vigenti sono già sufficienti a garantire la dipendenza funzionale dal capo missione all'estero.
Esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.26, 1.28, 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.14, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 6.1, 6.2, 6.5 e 6.6. Chiede poi la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.2 e il ritiro degli emendamenti 1.15, 1.25, 1.34, 1.35, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, e 6.4.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) sottolinea come la precisazione contenuta nell'emendamento 3.6 può rivelarsi utile ed auspica la formulazione di un parere favorevole da parte del Governo. Sarebbe opportuno inoltre accogliere la indicazione dell'emendamento 5.0.1 concernente uno specifico impegno per la internazionalizzazione del sistema produttivo nel Mezzogiorno.
Il vice ministro URSO, dopo aver precisato che l'invito al ritiro di molti emendamenti non deriva da una contrarietà nel merito, ma dalla constatazione che l'appesantimento delle procedure, causato dell'inserimento di ulteriori soggetti negli organismi previsti, darebbe luogo a gravi disfunzioni, si riserva di formulare il proprio parere sugli emendamenti 3.6 e 5.0.1. Si riserva inoltre di pronunciarsi sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.4 e 7.0.5. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 1.12, 1.13, 3.7, 3.9, 5.6, 6.3, 7.1 e 7.2.
Il presidente PONTONE, in qualità di relatore, dichiara di associarsi ai pareri resi dal rappresentante del Governo. In considerazione dei nuovi emendamenti presentati, propone di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti fino alle ore 15 di domani.
Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3034
Art. 1.
1.1
Maconi, Chiusoli, Baratela, Garraffa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Costituzione delle agenzie per l’internazionalizzazione delle imprese). – 1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell’offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la costituzione di agenzie per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. L’attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero e dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all’estero ed enti nazionali e regionali operanti in loco.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4.
4. I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d’intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, all’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5»;
b) al comma 2, sostituire le parole da: «all’articolo 1, commi 6, 8 e 9» fino a: «decorrere dall’anno 2005» con le seguenti: «agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 9.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
1.2
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, dopo le parole: «sistema produttivo italiano» aggiungere le seguenti: «, per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa, per la promozione dell’offerta delle aziende contoterziste ed in generale».
1.3
Coviello
Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono» inserire le seguenti: «, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all’articolo 12 della legge n. 400 del 1988,».
1.4
Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa
Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell’economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle politiche agricole e forestali».
1.5
Coviello
Al comma 1, dopo le parole: «Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l’Italia,» inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai paesi dell’area del Mediterraneo,».
1.6
Coviello
Al comma 1, sostituire le parole: «anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli» con le seguenti: «al fine di razionalizzare e potenziare le strutture già esistenti e di promuovere l’istituzione di nuove strutture nei paesi e nelle aree».
1.7
Pianetta, Provera
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini della costituzione» a: «una gestione coordinata».
1.8
Bettamio
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini della costituzione» a: «una gestione coordinata».
1.9
Danieli Franco
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Ai fini della costituzione» a: «una gestione coordinata».
1.10
Coviello
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «macroaree di interesse economico-commerciale» inserire le seguenti: «con particolare riguardo all’area del Mediterraneo,».
1.100
Il Governo
Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole «in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata».
1.11
Iervolino, Mugnai, Servello
Al comma 3, sostituire le parole: «svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia» con le seguenti: «svolta in raccordo operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia».
1.12
Bettamio
Al comma 3, dopo le parole: «l’internazionalizzazione in Italia» aggiungere le seguenti: «e le sedi regionali dell’ICE».
1.13
Il Relatore
Al comma 3, dopo le parole: «nelle località dello sportello» inserire le seguenti: «, di Sviluppo Italia Spa, quale Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti,».
1.14
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 3, sostituire le parole: «possono altresì aderirvi» con le seguenti: «partecipano altresì».
1.15
Iervolino, Mugnai, Servello
Al comma 5, sostituire le parole: «con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».
1.16
Coviello
Al comma 5, sostituire le parole: «sentiti i» con le seguenti: «sentiti l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e gli altri».
1.17
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 5, dopo le parole: «sentiti i soggetti partecipanti» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria».
1.18
Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella
Al comma 5, sostituire le parole: «di nuove tecnologie» con le seguenti: «della rete informatica già operativa dell’INCE (SINCE)».
1.19
Pianetta, Provera
Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all’estero».
1.20
Andreotti
Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all’estero».
1.21
Bettamio
Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all’estero».
1.22
Danieli Franco
Al comma 6, dopo le parole: «, di comprovata professionalità», aggiungere le seguenti: «e dipendenti funzionalmente dal capo missione all’estero».
1.23
Coviello
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Essi sono individuati prioritariamente tra i funzionari dell’Istituto nazionale per il commercio (ICE) e i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale. In caso di mancato reperimento di un contingente sufficiente di personale, il Ministro delle attività produttive può designare esperti esterni alla pubblica amministrazione, di professionalità equivalenti e comprovata esperienza».
1.24
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garaffa
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministro delle attività produttive» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro degli affari esteri».
1.25
Bettamio
Al comma 6, sostituire le parole: «in campo economico-commerciale» con le seguenti: «nel campo del commercio estero».
1.26
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garaffa
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente».
1.27
Il Governo
Al comma 6, dopo il periodo che si conclude con le parole: «con professionalità equivalente.» aggiungere il seguente: «Essi dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatico-consolari, ed istituzionalmente, qualora si tratti di funzionari pubblici, dalle rispettive amministrazioni ed enti di appartenenza».
1.28
Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «ai ruoli» aggiungere le seguenti: «dirigenziali e direttivi».
1.29
Pianetta, Provera
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità del MAE accanto a quelle dell’ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».
1.30
Bettamio
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità del MAE accanto a quelle dell’ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».
1.31
Danieli Franco
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità del MAE accanto a quelle dell’ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».
1.101
Il Governo
Sostituire il comma 7 con il seguente::
«7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell’Istituto nazionale per il commercio estero, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello».
1.32
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 7, dopo le parole: «ove sia già presente un ufficio» aggiungere le seguenti: «commerciale di una rappresentanza diplomatico consolare ed un ufficio» e sostituire le parole: «dell’Istituto già esistenti» con le seguenti: «dell’ufficio commerciale della rappresentanza diplomatico consolare e dell’ICE già esistenti».
1.33
Chiusoli, Garraffa, Baratella, Maconi
Sopprimere il comma 8.
1.34
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all’interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso l’utilizzo di competenze provenienti dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni e l’eventuale apporto di competenze dal settore privato con il regolamento di cui al comma 3 possono essere rideterminate la quota globale di personale estraneo all’Amministrazione degli affari esteri e la quota di personale proveniente dal settore privato di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Il regolamento può inoltre individuare, nel rispetto dei limiti di autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 11, eventuali esigenze di assunzione di personale a contratto per gli sportelli unici da parte del Ministero degli affari esteri in aggiunta rispetto al contingente stabilito dall’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
1.35
Iervolino, Mugnai, Servello
Al comma 8, sopprimere la lettera a).
Alla lettera b) sostituire le parole: «non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque», con le seguenti: «non possono complessivamente superare il numero di centoquaranta».
1.36
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».
1.37
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sopprimere il comma 9.
1.38
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 10, sostituire le parole: «euro 6.000.000» con le seguenti: «euro 9.500.000».
Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: «15.500.000» con la seguente: «19.000.000».
Art. 2.
2.1
Bettamio
Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare,» con le seguenti: «Il Ministero delle attività produttive, il Ministero degli affari esteri e l’ICE sono autorizzati ad effettuare,».
2.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Aumento dell’organico del Ministero degli affari esteri)
1. In relazione alle esigenze derivanti dall’attivazione degli sportelli unici all’estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:
a) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";
b) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";
c) B2 profilo professionale "assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari".
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l’anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2.0.2
Bettamio
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Aumento dell’organico del Ministero degli affari esteri)
1. In relazione alle esigenze derivanti dall’attivazione degli sportelli unici all’estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:
a) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";
b) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";
c) B2 profilo professionale "assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari".
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l’anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2.0.3
Pianetta
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Aumento dell’organico del Ministero degli affari esteri)
1. In relazione alle esigenze derivanti dall’attivazione degli sportelli unici all’estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:
a) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";
b) C1 profilo professionale "funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari";
c) B2 profilo professionale "assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari".
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l’anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2.0.4
Il Governo
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)
1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo, mirante a realizzare le iniziative condotte dalla rete diplomatico-consolare per rafforzare la posizione delle imprese italiane nell’economia internazionale.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2004, di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro 1.600.000 per l’anno 2006.
Conseguentemente, sostituire l’articolo 8, comma 2, con il seguente:
«2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all’articolo 2-bis, pari ad euro 12.933.880 per l’anno 2004, ad euro 15.094.061 per l’anno 2005 e ad euro 1.600.000 annui a decorrere dall’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall’anno 2007 al finanziamento del fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo si provvede ai sensi della lettera d) dell’articolo 21-ter della legge n. 468 del 1978».
2.0.5
Bettamio
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)
1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo, mirante a realizzare le iniziative condotte dalla rete diplomatico-consolare per rafforzare la posizione delle imprese italiane nell’economia internazionale.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2004, di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro 1.600.000 per l’anno 2006.
Conseguentemente, sostituire l’articolo 8, comma 2, con il seguente:
«2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all’articolo 2-bis, pari ad euro 12.933.880 per l’anno 2004, ad euro 15.094.061 per l’anno 2005 e ad euro 1.600.000 annui a decorrere dall’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall’anno 2007 al finanziamento del fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo si provvede ai sensi della lettera d) dell’articolo 21-ter della legge n. 468 del 1978».
2.0.6
Pianetta
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)
1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo, mirante a realizzare le iniziative condotte dalla rete diplomatico-consolare per rafforzare la posizione delle imprese italiane nell’economia internazionale.
2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l’anno 2004, di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro 1.600.000 per l’anno 2006.
Conseguentemente, sostituire l’articolo 8, comma 2, con il seguente:
«2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all’articolo 2-bis, pari ad euro 12.933.880 per l’anno 2004, ad euro 15.094.061 per l’anno 2005 e ad euro 1.600.000 annui a decorrere dall’anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall’anno 2007 al finanziamento del fondo per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo si provvede ai sensi della lettera d) dell’articolo 21-ter della legge n. 468 del 1978».
2.0.100
Il Governo
Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente::
«Art. 2-bis
(Disposizioni per facilitare la costituzione
ed il funzionamento degli Sportelli unici)
1. In relazione alle esigenze derivanti dall’attivazione degli sportelli unici all’estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l’anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:
a) C1 profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;
b) C1 profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;
c) B2 profilo professionale «assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l’anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Al fine di agevolare la costituzione ed il funzionamento degli Sportelli unici all’estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo.
5. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2004, di euro 1.300.000 per l’anno 2005 e di euro 1.600.000 per l’anno 2006.»
Conseguentemente all’articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 8 e 9, e all’articolo 2-bis, commi 4 e 5,pari ad euro 12.633.880 per l’anno 2004 e ad euro 15.094.061 per l’anno 2005 e ad euro 15.394.061annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dall’anno 2007 al finanziamento del fondo di cui all’articolo 2-bis, comma 5, si provvede ai sensi della lettera d) dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.»
Art. 3.
3.1
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, sostituire le parole: «per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell’ICE» con le seguenti: «per l’utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti preposte all’attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese, ed in particolare dell’Istituto nazionale per il commercio estero con le relative sedi regionali, e degli sportelli regionali per l’internazionalizzazione».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005» con le seguenti: «euro 800.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
3.2
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per la creazione di strutture statali o regionali».
3.3
Mugnai
Al comma 1, sopprimere le parole: «per la creazione di strutture statali o regionali».
3.4
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «la creazione di strutture statali o regionali» con le seguenti: «l’utilizzo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, delle strutture istituzionali già esistenti preposte all’attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese».
3.5
Coviello
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, anche avvalendosi dell’ICE» con le seguenti: «nuove ovvero per la migliore utilizzazione delle strutture già esistenti preposte all’attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese, e in particolare dell’ICE, con le relative sedi regionali, e degli sportelli regionali per l’internazionalizzazione».
3.6
Coviello
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche avvalendosi dell’ICE» con le seguenti: «avvalendosi del supporto tecnico-organizzativo dell’ICE».
3.7
Il Relatore
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «avvalendosi dell’ICE» inserire le seguenti: «e di Sviluppo Italia SpA».
3.8
Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro per la funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «il Ministro per le politiche agricole e forestali».
3.9
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite» con le seguenti: «possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell’Istituto nazionale per il commercio estero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68 e».
3.10
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per i responsabili degli sportelli unici» aggiungere le seguenti: «e per le professionalità del Ministero degli affari esteri che operano negli sportelli unici».
3.11
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le associazioni di categoria».
3.12
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 2, dopo le parole: «con successivi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano».
3.13
Mugnai
Al comma 2, dopo le parole: «con successivi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
3.14
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il personale dei soggetti titolari di accordi di settore in tema di internazionalizzazione può partecipare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato, a stage formativi della durata minima di centottanta giorni presso le strutture promozionali operanti all’estero, scelte tra quelle riconosciute a livello normativo dal Governo italiano.
3.15
Bettamio
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’ICE, nell’ambito delle proprie disponibilità, è autorizzato ad accendere mutui finalizzati all’acquisto delle sedi ove ospitare i propri uffici o gli sportelli unici all’estero».
Art. 4.
4.1
Iervolino, Mugnai, Servello
Al comma 1, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», con le parole: «di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentito il Ministero degli affari esteri».
4.2
Bettamio
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «informazioni all’estero,» aggiungere le seguenti: «a cominciare dal Sistema Informativo nazionale per il Commercio Estero (SINCE)».
4.3
Mugnai
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tremite le» con le seguenti: «nonchè attraverso l’azione delle».
4.4
Iervolino, Mugnai Servello
Al comma 2, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», con le parole: «di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentito il Ministero degli affari esteri».
4.5
Maconi, Chiusol, Baratella, Garraffa
Al comma 2, dopo la parola: «Bolzano», aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria,».
Art. 5.
5.1
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Accordi di settore e di filiera in tema di internazionalizzazione). – 1. Il Ministero delle attività produttive d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di accordi di programma con le regioni, promuove, sentito l’Istituto italiano per il commercio estero, con le modalità previste dagli accordi di programma sottoscritti dai medesimi Ministeri con Unioncamere ed Assocamerestero ulteriori interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati d’intesa con le regioni interessate e tengono conto degli accordi di settore e di filiera con le categorie economiche oltre che delle opportune forme di raccordo con le camere di commercio e con le camere di commercio italiane all’estero.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
5.2
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le Camere di commercio e coordina progetti d’investimento a carattere pluriennale di promozione di settori produttivi, attraverso campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni, attività di consulenza, studio e progettazione, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell’ambito degli accordi settore con le categorie economiche interessate».
5.3
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli accordi di programma con Unioncamere e Assocamerestero, per facilitare interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale».
5.4
Mugnai
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con il Ministro degli Affari Esteri e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, promuove opportune forme di raccordo con le Camere di commercio e coordina progetti di investimento a carattere pluriennale di promozione di settori produttivi, attraverso:
a) campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni;
b) attività di consulenza, studio e progettazione al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell’ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate».
5.5
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 2, dopo la parola: «Bolzano» aggiungere le seguenti: «e sentite le associazioni di categoria».
5.6
Il Relatore
Al comma 2, sopprimere le parole: «, e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».
Al comma 3, dopo le parole: «opportune forme di raccordo» inserire le seguenti: «con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
5.7
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 2, dopo le parole: «accordi di programma con le regioni» aggiungere le seguenti: «, sentite le associazioni di categoria,».
5.8
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione delle attività previste da tali progetti i proponenti dovranno avvalersi preferenzialmente dell’attività dei soggetti promozionali operanti all’estero riconosciuti a livello normativo dal governo italiano».
5.9
Bettamio, D’Ippolito
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministro per le attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, e con le regioni, promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con gli organismi rappresentativi delle comunità e delle imprese italiane all’estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese».
5.10
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministro per le attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per gli affari regionali, e con le regioni, promuovono, anche attraverso l’ICE, opportune forme di raccordo con gli organismi rappresentativi delle comunità e delle imprese italiane all’estero al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri con le Regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese».
5.11
Iervolino, Mugnai, Servello
Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo», con le seguenti: «Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro per gli italiani nel Mondo».
5.12
D’Ippolito
Sopprimere il comma 4.
5.13
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Sopprimere il comma 4.
5.0.1
Coviello
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il Governo, di concerto con le regioni ricadenti nell’area dell’obiettivo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula un apposito accordo di programma finalizzato a sostenere la internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio. A tale scopo è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per il triennio 2004-2006.
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 6.
6.1
Chiusoli, Baratella, Maconi, Garraffa
Sopprimerlo.
6.2
Garraffa, Maconi, Chiusoli, Baratella
Sopprimere il comma 1.
6.3
Il Relatore
Ai commi 1, capoverso 1-bis, e 2, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con: «ventiquattro mesi».
6.4
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: «italiani nel Mondo» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria».
6.5
Baratella, Maconi, Chiusoli, Garraffa
Sopprimere il comma 2.
6.6
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa
Al comma 2, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».
Art. 7.
7.1
Semeraro, Servello
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinati dal Comitato di cui alla Convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l’estero e la Simest Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143"».
7.2
Semeraro, Servello
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-ter. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest S.p.a. istituita ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, lettera h-bis) e 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 come modificata dalla presente legge».
7.0.1
Il relatore
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Rifinanziamento degli incentivi all’internazionalizzazione
del sistema produttivo)
1. Per gli interventi agevolativi a favore dell’esportazione e degli investimenti all’estero, il fondo contributi agli interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2004.
2. All’onere derivante dal comma precedente pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7.0.2
Il relatore
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi degli articoli 6 e 7
della legge 26 febbraio 1987, n. 49)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.
2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito Centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
7.0.3
Il relatore
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi dell’articolo 7
della legge 26 febbraio 1987, n. 49)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dall’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.
2. La Simest S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito Centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
7.0.4
Bastianoni
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis
(Rifinanziamento degli incentivi all’internazionalizzazione
del sistema produttivo)
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi agevolativi a favore dell’esportazione e dell’internazionalizzazione del sistema produttivo, il fondo contributi agli interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest Spa, è incrementato di 35 milioni di euro annui per dieci anni a decorrere dal 2004, utilizzabili dal soggetto gestore del fondo anche nel corso del triennio 2005-2007.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per dieci anni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7.0.5
Bettamio
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti secondo quanto previsto dallo statuto di cui all’articolo 3 della presente legge. In presenza di più vicepresidenti, uno di essi assume la funzione di vicepresidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni";
b) all’articolo 20, comma 3, lettera b), le parole: "provenienti da imprese pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private,"».