Legislatura 14ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 215 del 29/09/2004
Azioni disponibili
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004
215ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia, il sottosegretario per lo stesso dicastero Gagliardi e il vice ministro delle attività produttive Urso.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Questione di competenza)
Introduce l'esame il relatore BETTAMIO rilevando che lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione Industria dovrebbe formulare le proprie osservazioni alla Commissione Giustizia è stato predisposto in base alle disposizioni contenute nella legge n. 131 del 2003, la cosiddetta "legge La Loggia". Nell'individuare i meccanismi per l'adeguamento dell'ordinamento statale alla riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente, infatti, l'articolo 1, comma 4, di tale legge ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la mera ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti in riferimento alle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Al comma 5 è poi specificato che i medesimi decreti potranno recare l'individuazione delle disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, mentre il comma 6 dello stesso articolo ha definito i criteri direttivi per l'esercizio della delega.
Lo schema in esame contiene pertanto la ricognizione dei principi fondamentali e l'individuazione degli ambiti di competenza esclusiva statale in materia di professioni.
A tale proposito, ricorda tuttavia che, recentemente i citati commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge La Loggia sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del luglio scorso.
Ribadendo infatti il carattere meramente ricognitivo dell'attività delegata finalizzata a identificare, nelle materie a legislazione concorrente, i principi fondamentali già presenti nell'ordinamento, la Corte ha rilevato il contrasto tra tale lettura "minimale" della delega e la previsione che il Governo possa, contestualmente, procedere all'individuazione degli ambiti che, nelle stesse materie, sono riservate alla esclusiva competenza statale. Tale attività, infatti, non può prescindere da valutazioni interpretative, quindi discrezionali, che rischiano di ampliare notevolmente l'oggetto della delega e possono condurre ad una completa ridefinizione delle materie trattate, per di più in assenza di appositi criteri direttivi.
Anche il comma 6, secondo la Corte, altera il carattere ricognitivo dell'attività delegata al Governo nella individuazione dei principi fondamentali: i criteri direttivi indicati, infatti, oltre a presupporre l'improprio profilo della ridefinizione delle materie, sono orientati a guidare il Governo a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni. L'oggetto della delega, in tale modo, viene ad estendersi ad un'attività di riparto di funzioni e ridefinizione di competenze e materie del tutto impropria.
Con riferimento allo schema in esame, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 della legge La Loggia è il presupposto del Capo III, relativo alla definizione delle disposizioni di competenza esclusiva statale, mentre il comma 6 contiene parte dei criteri direttivi alla base dell'individuazione dei principi fondamentali in materia di professioni di cui al Capo II dello schema. A seguito della pronuncia della Corte resta comunque legittima, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 131, la definizione di un quadro ricognitivo di principi già esistenti, senza carattere vincolante, finalizzato ad agevolare il legislatore regionale nella fase di predisposizione di proprie iniziative legislative.
Dal punto di vista contenutistico, come già accennato, lo schema in esame intende la materia "professioni" in senso ampio, comprendendovi anche le attività professionali, quelle artigianali e i cosiddetti mestieri. Si tratta pertanto di ambiti tradizionalmente rientranti nel settore delle attività produttive. Anche l'individuazione dei principi fondamentali della materia contenuta nello schema conferma tale valutazione, essendo tra questi inclusi il principio della difesa della concorrenza e del libero mercato, il principio dell'equiparazione dell'attività professionale all'attività di impresa, il principio della tutela del pubblico, quello dell'ampliamento dell'offerta di servizi.
Alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene opportuno valutare la possibilità di rivendicare la competenza primaria della Commissione Industria, congiuntamente alla Commissione Giustizia, al fine di compiere i necessari approfondimenti sul merito e sulle prospettive del provvedimento, anche acquisendo le valutazioni del Governo.
Al fine di fornire chiarimenti e valutazioni interviene quindi il ministro LA LOGGIA quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione, nel ricordare che la procedura prevista per lo schema di decreto legislativo in esame dovrebbe consentire di risolvere tutti i problemi emersi, in quanto prevede un doppio passaggio sia presso la Conferenza Stato-regioni che presso il Parlamento, si sofferma in primo luogo sulle questioni di carattere procedurale sottese alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. In particolare, pur ribadendo il massimo rispetto per l'iter argomentativo seguito dalla Consulta - cui è comunque doveroso adeguarsi - ritiene superflue le parti della sentenza che insistono sulla necessità di attenersi ad una "lettura minimale", in quanto il contenuto della delega approvata dal Parlamento prevede già di per sé, con estrema chiarezza, l'obbligo di limitarsi ad una ricognizione della situazione esistente.
Segnatamente, con riguardo alla individuazione da parte del Governo degli ambiti riservati alla esclusiva competenza statale, ritiene che tale operazione non abbia carattere innovativo, in quanto gli ambiti riservati allo Stato resterebbero comunque desumibili dalla lettura dei princìpi informatori rispetto alla legislazione regionale. A suo avviso, pur restando ferma la volontà di rispettare ed adeguarsi al disposto della pronuncia della Corte Costituzionale, si potrebbe ipotizzare una riformulazione dell'articolo 7 dello schema in esame in forma meramente ricognitiva.
In particolare, sia pur senza indicare espressamente le materie riservate allo Stato, si potrebbe ricorrere ad una formula in negativo, volta a precisare gli ambiti di materie non ricompresi nello schema in esame.
Il Governo terrà comunque, anche su questo punto adeguatamente conto delle indicazioni che la Commissione vorrà eventualmente fornire in sede di espressione delle proprie osservazioni.
Ricorda infine che la legge n. 131 del 2003, dopo un dibattito parlamentare ampio ed estremamente approfondito è stata approvata con una maggioranza estremamente ampia. Auspica pertanto che in occasione dell'esame dei provvedimenti di attuazione di tale legge si riesca a conservare l'importante spirito collaborativo già manifestato dai Gruppi di maggioranza e di opposizione, in quanto ritiene che il provvedimento in esame affronti questioni che acquisiscono rilevanza sotto il profilo tecnico-giuridico, senza evocare profili di carattere politico.
Il senatore MUGNAI (AN), richiamati gli aspetti maggiormente problematici dello schema di decreto legislativo in esame, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.
Si sofferma quindi sulle osservazioni del relatore in ordine alla sussistenza di profili della competenza primaria della Commissione industria, rilevando la necessità di sollevare una questione di competenza.
Il senatore MACONI (DS-U) esprime il proprio apprezzamento per l'impostazione dell'intervento del ministro La Loggia, volto a ricercare soluzioni compatibili con l'indicazione della Corte Costituzionale, in un'ottica di collaborazione tra tutte le forze politiche.
Nel sottolineare l'estrema delicatezza delle questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo in esame sulle quali, a suo avviso, sarebbe opportuno effettuare alcuni approfondimenti, dichiara infine di condividere le osservazioni formulate dal relatore in ordine alla necessità di rivendicare la competenza primaria della Commissione industria, congiuntamente alla Commissione giustizia.
Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) dichiara di concordare con le valutazioni formulate dal ministro La Loggia. A suo avviso, è tuttavia necessario riflettere approfonditamente sui possibili effetti derivanti da un provvedimento di tale importanza, anche alla luce delle innovazioni introdotte in generale nel settore delle professioni. A tal proposito, sottolinea pertanto la necessità di tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in esame.
Il presidente PONTONE, rilevata la massima volontà della Commissione di richiedere l'assegnazione del provvedimento congiuntamente alla Commissione giustizia, preannuncia l'invio di una lettera al Presidente del Senato contenente una richiesta in tale senso.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(3034) Misure per l' internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati
(183) VENTUCCI. - Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all' estero - Business Communities
-e petizione n. 145 ad essi attinente
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)
Il presidente PONTONE fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui disegni di legge in titolo.
Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.
La Commissione conviene e l'esame congiunto viene quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore MACONI (DS-U) ricorda che la Commissione sta svolgendo un'importante indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981. Al riguardo, auspica una rapida ripresa dei lavori relativi a tale indagine.
Il presidente PONTONE Ribadisce il pieno interesse della Commissione a proseguire lo svolgimento dell'indagine e fornisce assicurazioni in ordine all'imminente svolgimento di un sopralluogo nell'area interessata.
La seduta termina alle ore 16.