Legislatura 14ª - 9ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 254 del 28/07/2004

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

 

      Il relatore PACE (AN) osserva che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione di numerosi Stati allo spazio economico europeo, fatto a Lussemburgo il 14 luglio 2003. Ricorda infatti che l’Accordo sullo spazio economico europeo, in vigore da ben dieci anni, estende il mercato interno ad altri Stati quali l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, appartenenti all’Area europea di libero scambio (EFTA). L’ingresso di nuovi Stati membri nell’unione europea ha fatto sì che, per espressa disposizione dell’articolo 128 del citato Accordo, i Paesi entranti diventino anche parti dello spazio economico europeo.

In particolare, rileva che l’Accordo consiste di sette articoli dei quali i primi due prevedono le necessarie modifiche al testo principale ed ai protocolli dell’Accordo sullo spazio economico europeo per adeguarli all’ingresso dei nuovi Paesi membri, stabilendo altresì i settori prioritari, ai quali destinare le risorse finalizzate alla riduzione delle disparità economiche fra i vari Paesi. Segnatamente, le risorse vanno prioritariamente destinate alla tutela dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla conservazione del patrimonio culturale, allo sviluppo delle risorse umane ed al settore della sanità ed assistenza ai minori.

            Dopo aver sinteticamente richiamato gli ulteriori aspetti dell’Accordo, ricorda inoltre che il disegno di legge in esame consiste di tre articoli dei quali, in particolare, l’articolo 1 contiene l’autorizzazione alla ratifica, l’articolo due la formula di exequatur, e l’articolo 3, infine, stabilisce che il disegno di legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

            In considerazione dell’importanza del provvedimento in esame, auspica l’espressione di un parere favorevole.

                       

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.