Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00544

Atto n. 3-00544

Pubblicato il 16 luglio 2002
Seduta n. 213

PASINATO, TREDESE, ARCHIUTTI, DE RIGO, SAMBIN, FALCIER, MALAN, PESSINA, CHIRILLI, IZZO, COSTA, FAVARO, CARRARA, OGNIBENE, CICOLANI, GUASTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che la Direzione provinciale del lavoro di Vicenza – Servizio ispettivo lavoro – sta irrogando alle Case di riposo verbali di accertamento per una violazione dell’articolo 1 della legge n. 1369/60, recante il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di mano d’opera negli appalti di opere e servizi;

            avuto notizia di tali azioni nei confronti di Case di riposo della provincia di Belluno e Vicenza;

            precisato che le Case di riposo ricorrono all’affidamento del servizio di sostituzione del personale assente per garantire l’espletamento dei servizi istituzionali;

            evidenziato che il Servizio ispettivo del lavoro delle provincie di Belluno e Vicenza ritiene far rientrare l’ipotesi sopra richiamata nella fattispecie di cui all’articolo 1 della legge n. 1369/60, non valutando al tempo stesso, la volontà del legislatore contenuta all’articolo 53, commi 1 e 2, della legge n. 144 del 17 maggio 1999, mai abrogata, di non applicare le disposizioni previste nella legge n. 1369/60;

            sottolineato che il Servizio ispettivo ritiene che la norma prevista dall’articolo 53, sopra richiamato, sia sanatoria del pregresso e non estenda la sua efficacia nel tempo;

            evidenziato che i divieti previsti dall’articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e gli altri Enti che offrono accoglienza ad anziani non autosufficienti e disabili;

            verificato che nel tempo, il legislatore è intervenuto in più occasioni per correggere nell’ordinamento le disposizioni di legge per svincolare gli Enti pubblici dai vari divieti imposti dalla legge n. 1369/60;

            precisato che l’articolo 29 della legge finanziaria 2002 (legge n. 488 del 28 dicembre 2001), laddove detta «Misura di efficienza delle pubbliche amministrazioni», prevede, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, «anche in deroga alle vigenti disposizioni», sono autorizzate;

                a) ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizioni di ottenere conseguenti economie di gestione;

                b) a costituire nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento dei servizi, svolti in precedenza;

                c) ad attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 4888, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2002, n. 3888, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b);

            evidenziato inoltre che la regione Veneto, nel riconoscere lo stato di emergenza nel reperimento di infermieri professionali sul mercato del lavoro, con decreto della Giunta regionale n. 1054 del 24 aprile 2002, ha previsto la possibilità da parte degli Enti che ospitano anziani non autosufficienti e disabili, di reperire personale infermieristico straniero, in attesa del previsto riconoscimento da parte del Ministero della salute del titolo di equipollenza conseguito nel paese di provenienza;

            sottolineato ancora che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha chiesto che sia modificato l’articolo 27 del decreto legislativo n. 286/98, con l’aggiunta della lettera t) «operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti»;

            rilevato infine che le IPAB enti riconosciuti dalla legge n. 6972, sono enti non commerciali e non svolgono attività di impresa;

            osservato, che questa grave emergenza che va ad aggiungersi alla già difficile situazione di reperimento di personale da parte degli Enti che offrono assistenza,

        si chiede di sapere se a fronte delle gravi problematiche esposte, si intenda emanare apposita circolare o far predisporre interpretazione autentica della legge n. 144/1999, o in alternativa predisporre e far approvare con urgenza un articolato in cui si precisi la validità dei contenuti dell’articolo 53 della legge n. 1369/60.