Proposta di modifica n. G4.100 al DDL n. 1212
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G4.100
Le Commissioni riunite
Non posto in votazione (*)Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa,
con riferimento all’articolo 4, comma 2,
premesso che:
il Governo si trova ad affrontare una situazione in cui numerose Università si sono date statuti non rispettosi della normativa vigente, al punto che la giustizia amministrativa ha dichiarato illegittima l’elezione di alcuni rettori;
vi è pertanto la possibilità concreta di una serie di ulteriori impugnative che potrebbero portare, laddove accolte, fatto che appare verosimile, ad estesi, seppur parziali, annullamenti di statuti, con annullamenti degli atti conseguenti, ivi compresa l’elezione dei relativi rettori;
d’altro canto la norma contenuta nell’articolo 4, comma 2, lasciando le Università libere di definire nei propri statuti l’elettorato attivo e la rappresentanza negli organi accademici, introduce il rischio di una conflittualità all’interno delle Università, conflittualità che potrebbe mutarne l’identità stessa e sviluppare derive di carattere demagogico e clientelare;
la scelta contenuta nell’articolo 4, comma 2, si comprende tuttavia nell’ipotesi in cui si consideri la norma in questione come un intervento di emergenza diretto ad evitare l’apertura di situazioni difficili nelle Università italiane, di ostacolo all’ordinato svolgersi dell’attività amministrativa;
se invece questa disposizione mirasse ad introdurre un principio destinato a durare nel tempo, si potrebbero determinare difformità di regime tra le diverse Università con il rischio di rendere ingovernabile l’intero settore. La stessa norma costituzionale, del resto, nel riconoscere l’autonomia statutaria dell’Università, ne fissa i limiti nelle leggi stabilite dallo Stato,
impegna il Governo:
a presentare in un termine ragionevolmente breve (possibilmente non oltre tre mesi) un provvedimento legislativo che superi la normativa contenuta nell’articolo 4, comma 2, e che rechi una disciplina organica, fissando in particolare principi e criteri puntuali in tema di elettorato attivo e passivo alle cariche e negli organici accademici.
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(*) Accolto dal Governo