Proposta di modifica n. 4.100 al DDL n. 1212
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4.100
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO TOMMASO
PreclusoSostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. L’articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell’elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.
2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».