Proposta di modifica n. 1.101 al DDL n. 1212
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1.101
MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO TOMMASO
ImprocedibileDopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I destinatari dell’obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l’iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni«».