Proposta di modifica n. G1 al DDL n. 1212

G1

Le Commissioni riunite

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1212, recante conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa,

considerato che

il Sistema sanitario nazionale, come riformato dal decreto-legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia debbano lasciare l’attività assistenziale al raggiungimento di un limite massimo di età (67 anni, elevabili a 70 in casi particolari legati alla fase transitoria), mantenendo la ricerca e la didattica fino alla messa in quiescenza;

la Corte Costituzionale, investita del problema da parte di numerosi Tribunali amministrativi regionali (TAR), ha dichiarato con la sentenza n. 71 del 16 marzo 2001 l’illegittimità costituzionale della normativa inerente «la cessazione del personale medico universitario di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d’intesa fra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l’utilizzazione del predetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all’attività didattica e di ricerca»;

la Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza, ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica, affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario, si pongono tra loro in rapporto non solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione, ponendo quindi l’accento, come già in altre sentenze del 1997, sulla natura necessariamente teorico-pratica dell’insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario, ribadita anche dalla più recente normativa comunitaria in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi certificati ed altri titoli;

a seguito dell’emanazione del citato decreto legislativo n. 229 del 1999, i destinatari del provvedimento di cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali sono stati irragionevolmente privati della possibilità di svolgere l’attività assistenziale poiché l’operatività della disposizione non è subordinata alla previa stipula di protocolli di intesa fra università e regioni, che dovrebbero disciplinare le modalità di individuazione delle specifiche attività assistenziali, da ritenersi strettamente connesse alla didattica e alla ricerca e da lasciarsi al personale docente fino al raggiungimento della quiescenza;

da ciò discende un evidente ed ingiustificato pregiudizio per l’efficacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente restavano affidate per l’insegnamento universitario e soprattutto post-universitario;

anche laddove i protocolli di intesa fra università e regioni siano stati stipulati,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché ai professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia con insegnamento nelle scuole di specializzazione post-universitaria siano mantenute le ordinarie attività assistenziali, nonché la direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza.