Proposta di modifica n. 1.0.100 al DDL n. 3623

1.0.100

VITALI

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di solidarietà sportiva)

        1. Presso l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dall’articolo 2 del presente decreto, è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato Fondo, avente lo scopo di erogare:

            a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l’uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di lesioni che abbiano comportato la morte o un’invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle cose superiore a 15.000 euro, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall’azione o omissione della vittima;

            b) nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui all’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di polizia;

            c) nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per l’alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell’anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

        2. L’elargizione di cui al comma 1, lettera a), comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all’ammontare dell’elargizione. Essa non può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della fissazione dell’udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento civile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell’elargizione.

        3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera a), sono revocati e le somme già erogate, anche come provvisionale, sono recuperate nei casi seguenti:

            a) se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non ha diritto al risarcimento;

            b) se risulta che l’interessato abbia concorso alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera a), ovvero di reati a questi connessi, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall’azione o omissione della vittima.

        4. Il Fondo è alimentato:

            a) dall’ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti illeciti previsti dalle vigenti leggi recanti misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive;

            b) da un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della singola manifestazione sportiva, e costituito inoltre dalla quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell’aliquota versata annualmente dal CONI all’Istituto per il credito sportivo per l’alimentazione del fondo previsto dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che tiene conto in misura non superiore al 50 per cento dell’entità della spesa a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è determinata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Osservatorio;

            c) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

        5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta a relativa attività, l’Osservatorio assicura la verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente articolo.

        6. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, recante anche le modalità per la gestione del Fondo, i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell’interno e la CONSAP Spa o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l’economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

        7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell’aliquota versata annualmente dal CONI all’Istituto per il credito sportivo per l’alimentazione del fondo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa.

        8. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui.

        9. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero e al Ministero dell’interno.

        10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»