Proposta di modifica n. 1.107 al DDL n. 3623
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1.107
RespintoAl comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «due anni» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto e l’obbligo predetti, nei casi di sospensione della pena, identicamente sono sospesi ai sensi dell’articolo 166, primo comma, e nell’ipotesi patteggiamento, in deroga all’articolo 445, primo comma, del codice di procedura penale possono formare oggetto dell’accordo fra le parti».