Proposta di modifica n. 1.106 al DDL n. 3623

1.106

VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

            «4) il comma 7 è soppresso».

        Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) dopo l’articolo 8-ter è aggiunto il seguente:

        "Art. 8-quater. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 dell’articolo 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 dell’articolo 6 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni».