Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Onorevoli Senatori. – Nel corso della XIII legislatura fu presentato, per iniziativa dei senatori Russo, Senese, Calvi, Smuraglia, De Luca, Maritati e Fassone, il disegno di legge atto Senato n. 4703, concernente modifiche al codice di procedura civile.

    Poiché non fu possibile sottoporre alla valutazione della Commissione e poi dell’Aula il disegno di legge, e conservando esso piena validità per una riforma in termini di maggiore garanzia ed efficienza del processo civile, si è reputato opportuno ripresentare integralmente il disegno di legge, con la sua relazione, alla quale lavorò con il consueto rigore intellettuale il senatore Giovanni Russo.

    1. - L’attuale processo civile si snoda, nella sua fase iniziale, attraverso almeno tre, più spesso quattro, udienze: l’udienza di prima comparizione, la prima udienza di trattazione, ed una, o più spesso due, udienze ai sensi dell’articolo 184 del codice di procedura civile per l’ammissione dei mezzi di prova. Tra l’una e l’altra udienza intercorrono, per il ben noto cumulo di affari giudiziari civili, lunghi intervalli di tempo. E tuttavia, in numerose cause – forse nella maggior parte – il giudice istruttore, in quelle udienze, si limita ad assegnare alle parti termini perentori per lo svolgimento di attività rigidamente determinate: termine al convenuto per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nella udienza di prima comparizione (articolo 180); termine ad entrambe le parti per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, nonché ulteriore termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell’altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, nella prima udienza di trattazione (articolo 183); termine alle parti per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria, nella prima udienza ai sensi dell’articolo 184. Accade dunque che in tutti i casi – e non sono pochi – in cui il giudice non è chiamato a risolvere questioni pregiudiziali attinenti alla nullità della citazione o alla regolarità del contraddittorio, il processo impegna tre o quattro udienze, per un tempo che mediamente si aggira intorno ai due anni, soltanto perché le parti, mediante lo scambio di memorie entro termini assegnati dal giudice, mettano a fuoco le rispettive domande ed eccezioni e completino le loro deduzioni istruttorie.

    2. - Il presente disegno di legge si propone di far sì che questa attività, tipicamente di parte, sia svolta al di fuori del non necessario intervento del giudice, mediante scambio di memorie entro termini prefissati dalla legge, senza impegnare inutili udienze.

    A tal fine, esso prevede:

        – che la citazione non sia più «a comparire a udienza fissa», ma contenga l’invito al convenuto a costituirsi in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta in cancelleria entro il termine stabilito dalla legge (articoli 1 e 5, che modificano rispettivamente l’articolo 163 e l’articolo 166 del codice di procedura civile);

        – che dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio del convenuto decorrano ulteriori termini perentori, anche questi stabiliti dalla legge, per lo svolgimento delle attività ora consentite alle parti entro i termini loro assegnati ai sensi degli articoli 180, 183 e 184 (articolo 9, che introduce nel codice di procedura civile l’articolo 168-ter);
        – che, scaduti i predetti termini, ciascuna parte costituita possa chiedere con ricorso al giudice istruttore la fissazione della udienza di trattazione (primo comma del nuovo articolo 180 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 11).

    I termini per la costituzione in giudizio del convenuto sono previsti dai nuovi articoli 163 e 166 del codice di procedura civile, come modificati dagli articoli 1 e 5, in sostanziale corrispondenza con quelli già oggi stabiliti nell’ipotesi in cui il termine per comparire sia fissato dall’attore nella misura minima prescritta di sessanta giorni liberi, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di centoventi giorni liberi se esso si trova all’estero (rispettivamente, quaranta giorni o cento giorni). Il termine per la costituzione dell’attore è previsto, immutato, in dieci giorni dalla notificazione della citazione (articolo 4, che apporta all’articolo 165 del codice di procedura civile una modifica di mero coordinamento col nuovo testo dell’articolo 163-bis). Resta salva la possibilità di abbreviazione dei termini, riferita, naturalmente, non più ai termini per comparire, ma a quelli per la costituzione in giudizio (articolo 2, che modifica l’articolo 163-bis del codice di procedura civile).

    Come si è osservato, il disegno di legge (articolo 11, che sostituisce l’articolo 180 del codice di procedura civile) rimette alle parti – una volta scaduti i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter – l’iniziativa, mediante ricorso al giudice istruttore, per far fissare l’udienza di trattazione, limitandosi a stabilire che il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo se il ricorso non viene presentato entro il termine di un anno. Ciò consentirà alle parti – se entrambe lo vorranno – di fruire di un certo tempo, dopo che sono state messe a punto le rispettive domande, eccezioni e deduzioni istruttorie, e prima di qualsiasi intervento del giudice, per verificare le possibilità di conciliazione della causa.
    Fissata dal giudice istruttore l’udienza di trattazione, questa – avendo le parti ormai definito le rispettive domande ed eccezioni e completato le deduzioni istruttorie – potrà assommare in sé le funzioni attribuite dal vigente codice di procedura civile alla udienza di prima comparizione (articolo 180), alla prima udienza di trattazione (articolo 183) ed alle due udienze per l’ammissione dei mezzi di prova (articolo 184). Nella normalità dei casi, un’unica udienza – che il giudice istruttore, conoscendo compiutamente le questioni che vi dovranno essere affrontate, potrà fissare riservando ad essa il tempo necessario – sostituirà le attuali tre, e più spesso quattro, udienze previste dagli articoli 180, 183 e 184. Dopo di che, il processo proseguirà secondo le previsioni del vigente codice di procedura civile.

    3. - Lo schema sopra sommariamente tracciato, relativo allo svolgimento della fase iniziale della causa, incontra, tuttavia, alcune eccezioni. Può accadere, infatti: a) che una delle parti non si costituisca in giudizio entro il termine per essa stabilito; b) che il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepisca la nullità della citazione (quando è previsto che il giudice, rilevata la nullità, assegni all’attore un termine per rinnovare la citazione o integrare la domanda od assegni un termine al convenuto per integrare la comparsa di risposta), ovvero eccepisca la necessità di integrare il contraddittorio per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, ovvero ancora eccepisca l’incompetenza per territorio del giudice adito con indicazione di giudice competente cui l’attore intenda aderire; c) che una parte dichiari di voler chiamare in causa un terzo, e l’altra intenda eccepire che non sussistono i presupposti per l’intervento su istanza di parte stabiliti dall’articolo 106 del codice di procedura civile. In tutti questi casi appare evidente l’opportunità di prevedere che il ricorso per la fissazione della udienza di trattazione possa essere presentato senza attendere il decorso dei termini di cui al nuovo articolo 168-ter: nel caso sub a), perché imporre tale attesa alla parte costituita si risolverebbe in una inutile perdita di tempo; nei casi sub b), perché l’attore può avere interesse a che il giudice disponga sollecitamente in ordine alla eventuale rinnovazione della citazione od integrazione della domanda o della comparsa di risposta ovvero in ordine alla integrazione del contraddittorio, e può avere interesse altresì a che siano abbreviati i tempi per la riassunzione del processo davanti al giudice competente; nel caso sub c), perché la parte che intende eccepire l’insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 106 del codice di procedura civile può avere interesse a che il giudice provveda sollecitamente sulla eccezione e sulla eventuale estromissione del terzo frattanto chiamato. Il nuovo articolo 180 del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 11 del disegno di legge, prevede pertanto, ai commi secondo, terzo e quarto, la predetta facoltà (per la parte costituita, nel caso sub a), per l’attore nei casi sub b) e per la parte che intende sollevare l’eccezione nel caso sub c)) di anticipare la presentazione del ricorso per la fissazione dell’udienza di trattazione, subordinando, peraltro, l’esercizio di tale facoltà, nei casi sub b) e sub c), all’osservanza di un termine piuttosto ristretto, al fine di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di tale iniziativa con lo svolgimento, che risulterebbe inutile, delle attività previste dall’articolo 168-ter. Il medesimo articolo 180, come sostituito dall’articolo 11, prevede infine, al quinto comma, che, in tutti i casi suddetti di anticipata presentazione del ricorso per la fissazione della udienza di trattazione, rimangano sospesi, fino all’udienza, i termini previsti dall’articolo 168-ter.
    4. - Coerentemente al nuovo assetto della fase iniziale della causa, il disegno di legge propone una nuova e più compiuta disciplina sia della chiamata di un terzo nel processo, sia della proposizione di domande di un convenuto verso altro convenuto.

    Gli attuali articoli 167 e 269 del codice di procedura civile dispongono che il convenuto che intenda chiamare un terzo nel processo a norma dell’articolo 106 del medesimo codice debba farne dichiarazione nella comparsa di risposta, chiedere al giudice istruttore lo spostamento della udienza di prima comparizione e provvedere alla citazione del terzo per tale udienza; gli attuali articoli 183 e 269 del codice di procedura civile dispongono altresì che, ove a seguito delle difese del convenuto sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare un terzo nel processo, l’attore debba chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza, e provvedere alla citazione del terzo per la nuova udienza fissata a tale scopo dal giudice istruttore.
    Il disegno di legge propone di modificare le predette disposizioni nel modo seguente: il convenuto che intende chiamare un terzo nel processo a norma dell’articolo 106 deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e provvedere alla citazione del terzo entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio (articolo 6, che modifica l’articolo 167 del codice di procedura civile, e articolo 16, sostitutivo dell’articolo 269 del medesimo codice); l’attore che intende chiamare un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, se la relativa esigenza è sorta dalle difese del convenuto, deve farne dichiarazione nella prima memoria prevista dal nuovo articolo 168-ter e provvedere alla citazione del terzo entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di detta memoria (articolo 9, che introduce l’articolo 168-ter del codice di procedura civile, e articolo 16, sostitutivo dell’articolo 269 del medesimo codice); la parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165 del codice di procedura civile, ed il terzo deve costituirsi a norma degli articoli 166 e 167 del medesimo codice (articolo 269, settimo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); se il convenuto dichiara di voler chiamare in causa un terzo, i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter sono sospesi per trenta giorni e, se segue effettivamente la chiamata, sono ulteriormente sospesi fino alla scadenza del termine per la costituzione del terzo (articolo 269, ottavo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); se è l’attore che dichiara di voler chiamare in causa un terzo, si verifica l’analoga sospensione del termine per la seconda memoria prevista dall’articolo 168-ter e, se segue l’effettiva chiamata del terzo, le parti possono altresì presentare una nuova memoria ai sensi della prima parte dell’articolo 168-ter entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo (articolo 269, nono comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); in ogni caso, i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter decorrono, per il terzo chiamato, dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio (articolo 269, decimo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo 16); le stesse disposizioni si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il terzo chiamato in causa intenda chiamare in causa altro terzo, ovvero nel caso in cui a seguito delle difese del terzo la parte che lo ha chiamato in causa intenda chiamare in causa altro terzo (articolo 269, ultimo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’articolo  16).
    Si tratta, come è evidente, di modifiche per un verso conseguenti alla soppressione della «citazione a comparire a udienza fissa», e per altro verso volte a far sì che l’udienza di trattazione venga fissata dopo che il quadro della causa sia completato anche con le difese del terzo chiamato, nonché con quelle delle altre parti conseguenti alle difese del terzo chiamato. Peraltro, ad evitare che successive chiamate di terzi, senza che ne sussistano i presupposti, possano allontanare irragionevolmente, e strumentalmente, l’udienza di trattazione, sta la disposizione (nuovo articolo 180, quarto comma, come sostituito dall’articolo 11) che consente alla parte che intende eccepire l’insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 106 di presentare anticipatamente il ricorso per la fissazione della udienza.
    Il disegno di legge propone altresì di regolare l’ipotesi – non espressamente disciplinata dal codice vigente – di proposizione di domande di un convenuto verso altro convenuto, nel modo seguente: il convenuto che intende proporre domande contro altro convenuto deve farlo nella comparsa di risposta (articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 6); se il convenuto verso cui sono state proposte domande da altro convenuto è costituito in giudizio, deve proporre le sue difese mediante memoria depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio, e per tutto tale tempo rimangono sospesi i termini di cui all’articolo 168-ter del codice di procedura civile (nuovo articolo 167-bis, introdotto dall’articolo 7, e secondo comma dell’articolo 168-ter, come introdotto dall’articolo 9); se il convenuto verso cui sono state proposte domande da altro convenuto non è costituito in giudizio, il convenuto che ha proposto dette domande deve provvedere alla sua citazione in giudizio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 166, e si osservano, in tal caso, le disposizioni relative alla chiamata di un terzo nel processo.
    Anche questa disciplina è coerente con l’impianto che si vuol dare alla fase iniziale della causa, e risponde allo scopo che, prima dell’udienza di trattazione, il quadro della causa, per tutto ciò che dipende dalle iniziative processuali delle parti, sia completo.

    5. - Come più sopra si è osservato, l’udienza di trattazione, quale il disegno di legge propone di regolarla (articolo 13, che sostituisce l’articolo 183 del codice di procedura civile), assomma in sé le funzioni che i vigenti articoli 180, 183 e 184 assegnano alla udienza di prima comparizione, alla prima udienza di trattazione ed alla udienza per l’ammissione dei mezzi di prova.

    Se non sorgono questioni attinenti alla regolarità della costituzione delle parti, all’integrazione del contraddittorio, alla nullità della citazione o della domanda riconvenzionale, alla legittimità della chiamata di un terzo nel processo, il giudice interroga liberamente le parti, tenta la conciliazione, chiede i chiarimenti necessari, indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, e decide in ordine alla ammissione dei mezzi di prova.
    Se sorge taluna delle predette questioni, il giudice provvede di conseguenza. Può accadere, in tal caso, che, in relazione ai provvedimenti adottati (ad esempio, perché è stato assegnato all’attore un termine per rinnovare la citazione o integrare la domanda, o perché è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 102 o dell’articolo 107 del codice di procedura civile), oppure perché il ricorso per la fissazione della udienza ha sospeso i termini di cui all’articolo 168-ter ed almeno una delle parti dichiara di volere svolgere l’attività ivi prevista, si renda necessaria la prosecuzione della trattazione in altra udienza: a ciò provvede il nuovo articolo 184, come sostituito dall’articolo 14, disponendo che, secondo i casi, la nuova udienza sia fissata a seguito di nuovo ricorso dopo il compimento della attività prevista dall’articolo 168-ter, oppure sia fissata direttamente dal giudice.
    Per l’ipotesi in cui la prima udienza di trattazione sia stata fissata ai sensi del terzo o del quarto comma del nuovo articolo 180 (quando, cioè, la presentazione del ricorso ha sospeso i termini di cui all’articolo 168-ter, per cui, risolte le questioni pregiudiziali in tal modo sollevate, il giudice deve comunque fissare la prosecuzione della trattazione in altra udienza ai sensi del nuovo articolo 184) è parso opportuno prevedere la presenza obbligatoria delle parti personalmente non alla prima udienza, ma all’udienza immediatamente successiva.
    Al di fuori dei casi predetti, tutte le attività previste dal nuovo articolo 183 devono essere svolte in un’unica udienza, con la sola eccezione che il giudice ritenga opportuna la prosecuzione della trattazione in altra udienza in relazione alla complessità delle questioni trattate e da trattare ovvero al fine di favorire la conciliazione delle parti. L’ultimo comma del nuovo articolo 183 prevede poi, in ogni caso, che il giudice possa riservarsi di decidere sulle questioni trattate davanti a lui assegnando alle parti termini per memoria ed eventuale replica.
    La disciplina proposta, in sostanza, tende a realizzare una effettiva concentrazione della trattazione orale della causa, senza cadere, tuttavia, in eccessi di rigidità. Va notato, comunque, che eventuali ritardi conseguenti al numero e alla complessità delle questioni pregiudiziali o alla estensione del contraddittorio non sarebbero di certo maggiori di quelli che tali situazioni già oggi producono nell’ordinario corso del processo.

    6. - Le modifiche alla fase iniziale del processo, che fin qui si sono illustrate, hanno senso per il processo di primo grado; non ne avrebbero invece per il processo di appello, in cui le rispettive posizioni delle parti sono comunque definite con l’atto di appello e con la comparsa di risposta contenente l’eventuale appello incidentale. È parso opportuno pertanto – al fine di mantenere per l’appello, sia davanti alla corte d’appello sia davanti al tribunale, l’attuale regime – intervenire sugli attuali articoli 342 (che rinvia, quanto all’atto di appello, alle indicazioni prescritte dall’articolo 163), 343 (che rinvia, quanto alla proposizione dell’appello incidentale, all’articolo 166), 347 (che richiama, quanto alla costituzione in appello, le forme e i termini dei procedimenti davanti al tribunale), nonché introdurre gli articoli 342-bis e 347-bis, allo scopo, complessivamente, di riprodurre specificamente, per l’appello, l’attuale normativa che, altrimenti, risulterebbe modificata dal rinvio alle norme, modificate o soppresse, del procedimento davanti al tribunale. A ciò provvedono, rispettivamente, gli articoli 20, 22, 23, 21 e 24 del disegno di legge. L’articolo 25, infine, interviene sull’articolo 405 del codice di procedura civile, in materia di opposizione di terzo, per richiamare, quanto agli elementi che deve contenere la citazione, oltre all’articolo 163 (che continua a dover essere applicato se l’opposizione è proposta contro sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale), anche il nuovo articolo 342 (come sostituito dall’articolo 20) che, invece, deve trovare applicazione se l’opposizione è proposta contro sentenza pronunciata in grado di appello.
    7. - Si è detto degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del disegno di legge. Resta da dire, brevemente, degli altri.

    L’articolo 3 sostituisce l’articolo 164 del codice di procedura civile, relativo alla nullità della citazione, ma apporta al testo vigente soltanto le modificazioni rese necessarie dagli interventi, sopra illustrati, sugli articoli 163 e 166, e dalla introduzione dell’articolo 168-ter.
    L’articolo 8 apporta all’articolo 168-bis del codice di procedura civile soltanto le modificazioni conseguenti agli interventi sull’articolo 163.
    L’articolo 10 interviene sull’articolo 175 del codice di procedura civile solo per chiarire, conseguentemente alle modificazioni apportate agli articoli 163 e 180, che il giudice istruttore esercita i poteri ivi previsti a partire dal momento in cui è depositato in cancelleria il ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione, e fissa, oltre alle udienze successive, anche la prima udienza di trattazione.
    L’articolo 12 sostituisce l’articolo 182 riproducendo, sotto la diversa rubrica «Forma della trattazione», i primi due periodi del secondo comma ed il terzo comma dell’attuale articolo 180. Il contenuto dell’attuale articolo 182 è invece riprodotto nel primo comma del nuovo articolo 183, sotto la rubrica «Prima udienza di trattazione», ove trova sede più propria.
    L’articolo 15 sostituisce il quarto comma dell’articolo 187 del codice di procedura civile per renderlo coerente con la soppressione dell’attuale articolo 184.
    Gli articoli 17 e 18 apportano agli articoli 270 e 271 del codice di procedura civile alcune modificazioni conseguenti alla nuova disciplina della chiamata del terzo nel processo. In particolare, con le modifiche all’articolo 270 si estende tale disposizione anche all’ipotesi di integrazione del contraddittorio disposta dal giudice a norma dell’articolo 102, si prevede che il giudice ordini la chiamata del terzo non più «per una udienza», ma «entro un termine che egli fissa», e si dispone che la parte che provvede alla chiamata del terzo debba depositare la citazione notificata entro il termine stabilito dall’articolo 165; con le modifiche all’articolo 271, si richiamano, per il terzo chiamato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, senza più riferimento «all’udienza per la quale è citato», e si sopprime l’attuale secondo periodo in quanto assorbito dal nuovo testo dell’articolo 269.
    L’articolo 19 introduce, dopo l’articolo 271, l’articolo 271-bis, col quale si dispone che, nel caso di chiamata di un terzo nel processo per ordine del giudice ai sensi dell’articolo 102 ovvero dell’articolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dal nuovo articolo 168-ter.
    L’articolo 26 modifica l’articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di procedimento d’ingiunzione, sostituendo, alla fine del secondo comma, il riferimento ai «termini di comparizione» con un rinvio al comma successivo, ed introducendo tale nuovo comma con la previsione sia di una riduzione alla metà dei termini per la costituzione in giudizio e dei termini di cui all’articolo 168-ter, sia della facoltà per l’opponente di anticipare la presentazione del ricorso per la fissazione della udienza qualora sia stata autorizzata l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ed egli, con l’opposizione, abbia chiesto la sospensione della esecuzione provvisoria medesima.

    8. - Il presente disegno di legge non ha l’ambizione di proporsi come completa riforma del codice di procedura civile. Tale più completa ed organica riforma – dopo gli interventi parziali del 1990 (legge 26 novembre 1990, n. 353, «Provvedimenti urgenti per il processo civile») e del 1991 (legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace), divenuti pienamente operativi nel 1995 – è necessaria, ed è attesa da tempo. Attorno ai modi e contenuti di essa si è sviluppato in questi anni un ampio dibattito tra studiosi ed operatori del diritto. Un importante contributo è venuto dai lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Tarzia e dal pregevole progetto di legge delega da essa elaborato. Da questo progetto – che i proponenti si augurano possa essere presto tradotto in iniziativa legislativa del Governo – e dagli ulteriori apporti della dottrina e della pratica giudiziaria e forense che esso ha suscitato non potrà prescindere qualsiasi serio tentativo di dare al nostro Paese una compiuta riforma del processo civile.

    Lo scopo del presente disegno di legge è meno ambizioso e più limitato. È quello di sottoporre ad attenzione e verifica l’idea, in sé semplice, esposta nel paragrafo 2 della presente relazione: far precedere, alla comparizione davanti al giudice, la compiuta messa a punto delle domande, eccezioni e deduzioni istruttorie delle parti, affidando questa alla iniziativa delle parti medesime, entro termini prefissati dalla legge, e liberando così il giudice da udienze non necessarie; ferma restando, tuttavia, la possibilità di anticipare la comparizione davanti al giudice quando sorge la necessità di risolvere una questione di carattere pregiudiziale. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di sottoporre ad attenzione questa idea, ed anche di verificare – mediante la concreta articolazione della proposta – se e come essa possa trovare attuazione nel quadro dell’attuale codice di procedura civile senza alterarne l’impianto complessivo. Per questo, e di proposito, si sono evitati interventi su altre parti del codice, e si è lasciato sostanzialmente immutato, anche dal punto di vista della formulazione letterale, il quadro delle attività riservate alle parti ai sensi del nuovo articolo 168-ter. Analogamente, l’articolato proposto potrà servire anche a saggiarne la compatibilità con il progetto di riforma organica del codice di procedura civile redatto dalla Commissione presieduta dal professor Tarzia, o con altri progetti, previ, s’intende, i necessari aggiustamenti.
    È appena il caso di aggiungere che la presente iniziativa non sottende minimamente una sottovalutazione del «processo» rispetto al «giudizio», quasi fosse possibile una sorta di «privatizzazione» del primo per riservare al giudice soltanto il secondo. Non di questo si tratta. «Processo» e «giudizio» si tengono reciprocamente l’uno con l’altro, non può esserci «giudizio» se non come sbocco di un «processo» garantito, la cui funzione, rispetto al giudizio, è assolutamente essenziale. Il presente disegno di legge, dunque, non intende sottrarre al giudice «il processo»; intende, più semplicemente, sottrarre al non necessario intervento del giudice quella fase iniziale del processo che, già oggi, riserva al giudice soltanto la limitata funzione della assegnazione di termini alle parti per lo svolgimento di loro attività. Sostituire al giudice, quale fonte di detti termini, direttamente la legge, semplifica la procedura ed accelera i tempi del processo, senza sottrarre il processo alle garanzie della legge e senza escludere il giudice dalle funzioni di direzione del processo che gli sono proprie.
    Ogni disegno di legge è, istituzionalmente, aperto al contributo che ad esso verrà dal cammino parlamentare. Lo è, con tanta maggiore ragione, un disegno di legge come questo, che interviene nella delicatissima materia del processo civile. L’auspicio dei proponenti è che il dibattito parlamentare, ma anche gli apporti critici degli studiosi del processo, dei magistrati e degli avvocati, possano servire a verificare la validità della sua ispirazione e, se la verifica sarà positiva, ad arricchirne e migliorarne, anche con le necessarie modifiche, il contenuto.