Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 9.

    1. Dopo l’articolo 168-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    «Art. 168-ter. - (Deposito di memorie prima della trattazione orale della causa). – Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto le parti possono, mediante memoria depositata in cancelleria, precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, produrre nuovi documenti e indicare nuovi mezzi di prova. Con la medesima memoria, il convenuto può altresì proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio che non abbia proposto con la comparsa di risposta, e l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto con la comparsa di risposta e dichiarare di voler chiamare un terzo in giudizio ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Nei successivi venti giorni ciascuna parte, mediante deposito di memoria in cancelleria, può replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell’altra parte, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, procedere ad eventuale indicazione di prova contraria.

    Nel caso previsto dall’articolo 167-bis, i termini di cui al primo comma sono sospesi fino alla scadenza del termine stabilito nel medesimo articolo 167-bis. In tal caso, le facoltà attribuite all’attore dal primo comma spettano anche al convenuto che ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto.
    I termini di cui al primo comma sono perentori, salve le disposizioni del secondo comma e degli articoli 164, 167, 180, 183, 184-bis, 269 e 271-bis».