Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Allarticolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «davanti al quale le parti debbono comparire» sono soppresse;
b) nel terzo comma, le parole da: «sul ruolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore»;
c) i commi quarto e quinto sono abrogati.