Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 8.

    1. All’articolo 168-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  nel primo comma, le parole: «davanti al quale le parti debbono comparire» sono soppresse;

        b)  nel terzo comma, le parole da: «sul ruolo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore»;
        c)  i commi quarto e quinto sono abrogati.