Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 7.

    1. Dopo l’articolo 167 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

    «Art. 167-bis. - (Domande di un convenuto nei confronti di altro convenuto costituito in giudizio). – Se un convenuto, con la comparsa di risposta, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto, pure costituito in giudizio, questi deve proporre tutte le sue difese mediante memoria depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 166. A tale memoria si applicano le disposizioni previste per la comparsa di risposta dall’articolo 167».