Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Allarticolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; dalla scadenza del termine per la integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dallarticolo 168-ter»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se intende proporre domande contro altro convenuto al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, deve farlo nella comparsa di risposta. Se intende chiamare un terzo in causa ai sensi dellarticolo 106, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dellarticolo 269; deve provvedere ai sensi di questultima disposizione anche quando il convenuto nei cui confronti propone domanda non si è costituito in giudizio».