Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 6.

    1. All’articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al secondo comma, dopo il terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «; dalla scadenza del termine per la integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dall’articolo 168-ter»;

        b)  il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Se intende proporre domande contro altro convenuto al quale ritenga comune la causa o dal quale pretenda di essere garantito, deve farlo nella comparsa di risposta. Se intende chiamare un terzo in causa ai sensi dell’articolo 106, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269; deve provvedere ai sensi di quest’ultima disposizione anche quando il convenuto nei cui confronti propone domanda non si è costituito in giudizio».