Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 5.

    1. All’articolo 166 del codice di procedura civile, le parole da: «almeno venti giorni prima» a: «168-bis, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di cento giorni, se si trova all’estero, ovvero entro il minor termine stabilito a norma dell’articolo 163-bis».