Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 3.

    1. L’articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 164. - (Nullità della citazione). – La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell’articolo 163, se è stato indicato un termine per la costituzione del convenuto diverso da quello stabilito dalla legge ovvero se mancano l’invito o l’avvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

    Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione; tuttavia, i termini previsti dall’articolo 166 e dall’articolo 168-ter decorrono dalla notificazione della rinnovazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, terzo comma.
    La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi, fin dal momento della notificazione della citazione, gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tuttavia, se il convenuto deduce la mancanza dell’invito o dell’avvertimento previsti dal numero 7) del terzo comma dell’articolo 163 o l’indicazione di un termine per la costituzione in giudizio diverso da quello stabilito dalla legge, e chiede di poter integrare la comparsa di risposta, il giudice, rilevata l’esistenza del vizio dedotto, assegna al convenuto un termine per detta integrazione; in tal caso, il giudice assegna inoltre alle parti, se almeno una di queste lo richie-

de, nuovi termini per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 168-ter.

    La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) del terzo comma dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso comma.
    Il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del quarto comma, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione; dalla rinnovazione o integrazione, tuttavia, decorrono nuovamente i termini previsti dagli articoli 166 e 168-ter. Se la rinnovazione od integrazione non viene eseguita il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell’articolo 307, terzo comma».