Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
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1. Dopo larticolo 347 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 347-bis. - (Designazione del giudice nelle cause di appello davanti al tribunale). Nelle cause di appello proposte al tribunale, le parti devono comparire davanti al giudice designato ai sensi dellarticolo 168-bis.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dellanno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte dappello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti nelle cause di appello.
Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è dufficio rimandata alludienza immediatamente successiva tenuta dal giudice medesimo».