Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 24.

    1. Dopo l’articolo 347 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

    «Art. 347-bis. - (Designazione del giudice nelle cause di appello davanti al tribunale). – Nelle cause di appello proposte al tribunale, le parti devono comparire davanti al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis.

    Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte d’appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti nelle cause di appello.
    Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice medesimo».