Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
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1. Larticolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 347. (Forme e termini della costituzione in appello) Lappellante deve costituirsi secondo le forme e i termini stabiliti per la costituzione dellattore nei procedimenti davanti al tribunale. Egli deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Lappellato deve costituirsi, secondo le forme stabilite per la costituzione del convenuto nei procedimenti davanti al tribunale, almeno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nellatto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma, secondo periodo, dellarticolo 342.
Il cancelliere provvede a norma dellarticolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo dufficio al cancelliere del giudice di primo grado».