Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 23.

    1. L’articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 347. – (Forme e termini della costituzione in appello) – L’appellante deve costituirsi secondo le forme e i termini stabiliti per la costituzione dell’attore nei procedimenti davanti al tribunale. Egli deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

    L’appellato deve costituirsi, secondo le forme stabilite per la costituzione del convenuto nei procedimenti davanti al tribunale, almeno venti giorni prima della udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 342.
    Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado».