Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Dopo larticolo 342 del codice di procedura civile è inseerito il seguente:
«Art. 342-bis. - (Anticipazione della udienza di comparizione). Se il termine assegnato dallappellante eccede il minimo indicato dal secondo comma, primo periodo, dellarticolo 342, lappellato, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte dappello, che, sempre osservata la misura minima di questultimo termine, ludienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dallappellante. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere allappellante almeno cinque giorni liberi prima delludienza fissata dal presidente».