Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 21.

    1. Dopo l’articolo 342 del codice di procedura civile è inseerito il seguente:

    «Art. 342-bis. - (Anticipazione della udienza di comparizione). – Se il termine assegnato dall’appellante eccede il minimo indicato dal secondo comma, primo periodo, dell’articolo 342, l’appellato, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte d’appello, che, sempre osservata la misura minima di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’appellante. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’appellante almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente».