Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 20.

    1. L’articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 342. - (Forma dell’appello). – L’appello si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni seguenti:
        1)  l’indicazione del giudice davanti al quale l’appello è proposto;

        2)  il nome, il cognome e la residenza dell’appellante, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dell’appellato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se appellante o appellato è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
        3)  le conclusioni;
        4)  l’indicazione di eventuali nuovi mezzi di prova, nei limiti in cui gli stessi sono ammessi ai sensi dell’articolo 345, terzo comma;
        5)  il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura, qualora questa sia già stata rilasciata;
        6)  l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito all’appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi dell’articolo 347, ovvero di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinnanzi alla corte d’appello o, se l’appello è proposto al tribunale, dinnanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 347-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 343.
    Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all’estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte d’appello, può, su istanza dell’appellante e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare i termini suddetti fino alla metà.
    L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’articolo 125, è consegnato dalla parte o dal difensore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».