Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Larticolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 342. - (Forma dellappello). Lappello si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa contenente lesposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dellimpugnazione nonché le indicazioni seguenti:
1) lindicazione del giudice davanti al quale lappello è proposto;
2) il nome, il cognome e la residenza dellappellante, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dellappellato e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se appellante o appellato è una persona giuridica, unassociazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con lindicazione dellorgano o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) le conclusioni;
4) lindicazione di eventuali nuovi mezzi di prova, nei limiti in cui gli stessi sono ammessi ai sensi dellarticolo 345, terzo comma;
5) il nome e il cognome del difensore e lindicazione della procura, qualora questa sia già stata rilasciata;
6) lindicazione del giorno delludienza di comparizione; linvito allappellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima delludienza indicata ai sensi dellarticolo 347, ovvero di dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nelludienza indicata, dinnanzi alla corte dappello o, se lappello è proposto al tribunale, dinnanzi al giudice designato ai sensi dellarticolo 347-bis, con lavvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui allarticolo 343.
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova allestero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente, secondo i casi, del tribunale o della corte dappello, può, su istanza dellappellante e con decreto motivato in calce dellatto originale e delle copie della citazione, abbreviare i termini suddetti fino alla metà.
Latto di citazione, sottoscritto a norma dellarticolo 125, è consegnato dalla parte o dal difensore allufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».