Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 2.

    1. L’articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 163-bis. - (Abbreviazione dei termini per la costituzione del convenuto). – Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini per la costituzione del convenuto stabiliti dall’articolo 166».