Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Larticolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 163-bis. - (Abbreviazione dei termini per la costituzione del convenuto). Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dellattore e con decreto motivato in calce dellatto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini per la costituzione del convenuto stabiliti dallarticolo 166».