Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Dopo larticolo 271 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 271-bis. - (Nuova decorrenza dei termini previsti dallarticolo 168-ter). Se il giudice ordina la chiamata di un terzo nel processo a norma dellarticolo 102 o dellarticolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dallarticolo 168-ter».