Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 19.

    1. Dopo l’articolo 271 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

    «Art. 271-bis. - (Nuova decorrenza dei termini previsti dall’articolo 168-ter). – Se il giudice ordina la chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 102 o dell’articolo 107, dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo decorrono nuovamente, per tutte le parti, i termini previsti dall’articolo 168-ter».