Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 17.

    1. All’articolo 270 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al primo comma, dopo le parole: «dell’articolo» sono inserite le seguenti: «102 e dell’articolo» e le parole: «per un’udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro un termine»;

        b)  dopo il primo comma, è inserito il seguente:

    «La parte che provvede alla chiamata del terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165».