Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 16.

    1. L’articolo 269 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). – Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione in giudizio osservate le disposizioni di cui ai commi seguenti.

    Il convenuto che ha dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio. Nel caso di più convenuti nel medesimo processo, deve provvedere, entro il medesimo termine, anche alla citazione in giudizio dell’altro convenuto nei cui confronti abbia proposto domanda con la comparsa di risposta e che non sia già costituito.
    Nel caso previsto dall’articolo 167-bis, il convenuto che ha dichiarato nella memoria di cui al medesimo articolo 167-bis di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione del terzo in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria stessa.
    L’attore che ha dichiarato nella prima memoria prevista dall’articolo 168-ter di voler chiamare un terzo in causa deve provvedere alla citazione in giudizio del terzo entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.
    La disposizione di cui al quarto comma si applica anche al convenuto che, nel caso previsto dall’articolo 167-bis, ha proposto domanda nei confronti di altro convenuto e a seguito delle difese di quest’ultimo ha dichiarato di voler chiamare un terzo in causa nella prima memoria prevista dall’articolo 168-ter.
    Se, fuori del caso previsto dall’articolo 167-bis, l’interesse a chiamare in causa un terzo, ai sensi dell’articolo 106, sorge in un convenuto a seguito delle difese di altro convenuto, il convenuto che intende chiamare in causa il terzo deve farne dichiarazione nella prima memoria prevista dall’articolo 168-ter e provvedere alla sua citazione in giudizio entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito di detta memoria.
    La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma degli articoli 166 e 167. La presente disposizione si applica anche nei riguardi del convenuto non costituito cui sia notificata la citazione in giudizio ai sensi del secondo comma.
    Quando il convenuto, nella comparsa di risposta, dichiara che intende chiamare in causa un terzo, o propone domanda nei confronti di altro convenuto che non sia costituito, i termini previsti dall’articolo 168-ter sono sospesi per la durata di trenta giorni ovvero, se entro detti trenta giorni è depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo o all’altro convenuto non costituito, fino alla scadenza del termine per la costituzione del chiamato. La medesima sospensione, decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della memoria prevista dall’articolo 167-bis, si verifica anche nel caso di cui al terzo comma, quando il convenuto nei cui confronti è proposta domanda da altro convenuto dichiara nella suddetta memoria di voler chiamare in causa un terzo.
    Nei casi previsti dal quarto, quinto e sesto comma, il termine per la seconda memoria di cui all’articolo 168-ter è sospeso per la durata di trenta giorni, salvo che entro detti trenta giorni sia depositata in cancelleria la citazione notificata al terzo; in tal caso le parti possono presentare una nuova memoria ai sensi dell’articolo 168-ter, primo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del terzo e presentare la seconda memoria prevista dall’articolo 168-ter entro i successivi venti giorni.
    I termini previsti dall’articolo 168-ter decorrono per il chiamato, in ogni caso, dalla scadenza del termine per la sua costituzione in giudizio.
    Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il terzo chiamato in causa abbia dichiarato nella comparsa di risposta di voler chiamare in causa altro terzo, ovvero nel caso in cui a seguito delle difese svolte dal terzo nella comparsa di risposta sia sorto nell’attore o nel convenuto che lo ha chiamato in giudizio l’interesse a chiamare in giudizio altro terzo».