Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Allarticolo 187 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il collegio provveda a norma dellarticolo 279, secondo comma, numero 4), il giudice istruttore, se richiestone nella prima udienza davanti a lui, può concedere alle parti un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per leventuale indicazione di prova contraria, quando la richiesta è giustificata dai provvedimenti per lulteriore istruzione della causa impartiti dal collegio».