Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487

Art. 15.

    1. All’articolo 187 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), il giudice istruttore, se richiestone nella prima udienza davanti a lui, può concedere alle parti un termine per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l’eventuale indicazione di prova contraria, quando la richiesta è giustificata dai provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa impartiti dal collegio».