Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 487
Azioni disponibili
1. Larticolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 184. - (Eventuale nuova udienza di trattazione). Il giudice istruttore, compiute le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dallarticolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, dispone che la trattazione prosegua in altra udienza quando ciò è necessario in relazione ai provvedimenti adottati ovvero quando la presentazione del ricorso per la fissazione della prima udienza di trattazione ha sospeso i termini di cui allarticolo 168-ter ed almeno una delle parti dichiara di volersi valere della facoltà prevista dal medesimo articolo 168-ter.
Nellultima ipotesi prevista dal primo comma, ovvero quando comunque in conseguenza dei provvedimenti assunti le parti hanno ancora facoltà di svolgere lattività prevista dallarticolo 168-ter, la nuova udienza di trattazione è fissata a seguito di nuovo ricorso presentato da una delle parti dopo la scadenza del termine per il compimento di detta attività. Si applica larticolo 180. Negli altri casi il giudice fissa, al termine della udienza, ludienza di prosecuzione della trattazione.
Il giudice istruttore, compiute in ogni caso le verifiche ed assunti i provvedimenti previsti dallarticolo 183, commi primo, secondo, terzo e quarto, può disporre che la trattazione della causa prosegua in altra udienza, fissandone la data, anche quando ciò appare opportuno in relazione alla complessità delle questioni trattate e da trattare, ovvero al fine di favorire la conciliazione delle parti.
Fuori dei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, non sono ammesse nuove udienze di trattazione».